Sentenza — n. 27645/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI TRAPANI ROSALIA n. a Palermo il 27/4/1948 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 21/9/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. Alessandro Campo anche in sostituzione dell'Avv. Giovanni Di Benedetto, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 630 cod.proc.pen, art. 372 cod.pen; Sentenza — n. 27645/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici della revisione, dunque, sono incorsi nel vizio logico di scambiare i fatti provati, ovvero la responsabilità dei Lo Piccolo, con quelli diversi che avrebbero dovuto essere provati ovvero la responsabilità della Di Trapani. Alla luce del compendio probatorio oggetto di nuovo scrutinio la difesa sostiene che la ricorrente svolse soltanto un ruolo di intermediazione, concretizzatosi nel far pervenire ai congiunti, all'epoca latitanti, la richiesta di aiuto recapitatale dal Mansueto tramite l'Avv. Trapani e, in seguito, nel comunicare al proprietario dell'immobile la rassicurazione dei Lo Piccolo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI TRAPANI ROSALIA n. a Palermo il 27/4/1948 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 21/9/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. Alessandro Campo anche in sostituzione dell'Avv. Giovanni Di Benedetto, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di revisione proposta da Di Trapani Rosalia avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 10/10/2017, irrevocabile il 4/10/2018, che- giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione- aveva confermato la responsabilità della ricorrente per il concorso nel delitto di estorsione aggravata e continuata ai danni di Conigliaro Andrea, legale rappresentante della società " Il mercatone della carne di Conigliaro Gioacchino", condannandola alla pena ritenuta di Giustizia.
La Corte territoriale, dopo aver sunteggiato la ponderosa richiesta di revisione formulata dalla difesa della Di Trapani ed aver dato atto dell'avvenuta acquisizione in contraddittorio della documentazione posta a fondamento della stessa nonché dell'esame dei collaboratori Galatolo Vito e Trapani Marcello, chiariva che l'ammissibilità dell'istanza conseguiva alla novità della prova documentale prodotta e alle dichiarazioni del Galatolo, negando rilievo alla pretesa svalutazione delle dichiarazioni degli altri collaboratori. Aggiungeva che la questione relativa alla dedotta inconciliabilità tra la sentenza oggetto di revisione e quelle che hanno definito le posizioni processuali del correo Mansueto Pietro e di Conigliaro Andrea con riguardo all'addebito di falsa testimonianza aveva già costituito oggetto d'apprezzamento da parte della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 758/19 del 4/10/2018, aveva rigettato i ricorsi interposti avverso la sentenza 10/10/2017 della Corte d'Appello di Palermo.
Alla luce delle sopravvenienze probatorie i giudici della revisione provvedevano, tuttavia, a rivalutare le asserite distonie tra le pronunzie assolutorie e la condanna della ricorrente, concludendo per l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui nessun "pizzo" sarebbe mai stato richiesto e riscosso dai Lo Piccolo nei confronti dei Conigliaro, che godevano della protezione mafiosa dei Galatolo, ai quali pagavano "un'assicurazione" mensile in relazione ad altro esercizio commerciale posto nella zona di Acquasanta. Quanto alla specifica posizione della Di Trapani, che secondo imputazione avrebbe agito quale immediato referente dei congiunti latitanti Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, curandone attivamente gli interessi e facendosi latrice delle loro determinazioni, il collegio nisseno ha evidenziato che la circostanza che i Conigliaro pagassero regolarmente il pizzo ai Galatolo non appare in irriducibile contrasto con la concludenza accusatoria delle intercettazioni richiamate a sostegno del giudizio di responsabilità dalla sentenza palermitana, inscrivendosi la vicenda estorsiva a giudizio nelle dinamiche criminali dell'area di Via Tommaso Natale, ove i Conigliaro intendevano aprire una macelleria nei locali di proprietà del Mansueto, ricadenti nel territorio sottoposto al controllo mafioso dei Lo Piccolo, mentre l'assunto di un gratuito nulla osta all'apertura dell'attività, preventivamente sollecitato dal Mansueto quale condizione della locazione, è contraddetto dal coinvolgimento dei Lo Piccolo sia nella questione relativa all'affidamento dei lavori di adattamento dell'immobile per conformarlo alle esigenze del Conigliaro sia dalla protezione da costui reclamata dopo il duplice episodio di danneggiamento verificatosi nel giugno 2007, in epoca successiva alla stipula del contratto di locazione.ei-, La sentenza impugnata ha ulteriormente evidenziato che le dichiarazioni del collaboratore Galatolo Vito hanno suggellato l'assunto accusatorio, avendo il medesimo confermato che i Lo Piccolo, i quali avevano il pieno controllo territoriale del quartiere Tommaso Natale e delle attività ivi insistenti, compreso il mercato delle carni, erano esattori e destinatari finali del pizzo corrisposto dal titolare della macelleria aperta nella zona di loro competenza, al cui interno non tolleravano alcuna usurpazione.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di Di Trapani Rosalia, Avv.ti Giovanni Di Benedetto e Alessandro Campo, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 630 lett.
a) e c) cod.proc.pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, per un verso, omesso di motivare in ordine ai fatti, accertati da altra sentenza irrevocabile, inconciliabili con quelli posti a fondamento della condanna oggetto di revisione e, per altro verso, adottato criteri di giudizio del novum probatorio assolutamente illogici, arbitrari e contraddittori. I difensori sostengono che, sebbene la Corte d'Appello abbia adottato la formula decisoria del rigetto, in relazione alla censura svolta ai sensi della lett.
a) dell'art. 630 cod.proc.pen. ha di fatto argomentato in termini di inammissibilità, venendo meno all'onere di svolgere un compiuto e coerente discorso giustificativo mentre con riguardo alle nuove dichiarazioni dei collaboratori Galatolo e Trapani nonché alla documentazione sequestrata a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro ha reso una motivazione manifestamente illogica in quanto diretta a giustificare l'esistenza del fatto estorsivo ma inidonea a rendere ragione della responsabilità della Di Trapani. Con riguardo alla dedotta inconciliabilità di giudicati i difensori osservano che le sentenze assolutorie nn. 5120/12 a carico dell'originario coimputato Mansueto Pietro, e n. 1221/14 relativa al Conigliaro, seppur acquisite nel processo che ha portato alla condanna della ricorrente, non sono state oggetto di adeguata valutazione.
In particolare, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 4018/2017 ha del tutto obliterato la pronunzia assolutoria nei confronti del Mansueto mentre si è limitata a spendere poche parole circa l'assoluzione del Conigliaro. Risulta, inoltre, fallace l'assunto della sentenza impugnata secondo cui la valutazione delle decisioni assolutorie sia contenuta nella decisione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza oggetto di revisione, alla luce delle caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, cui sono estranei accertamenti di fatto, sicché le valutazioni richiamate dalla Corte territoriale non possono surrogare quelle demandate ai giudici di merito, rimasti silenti sul punto.Aggiunge la ricorrente che la Corte di Cassazione non ha rigettato il ricorso della prevenuta, come erroneamente asserito dai giudici della revisione, ma l'ha dichiarato inammissibile, formula che -secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite- indica una mera ricognizione delle ragioni alla base della mancata instaurazione del giudizio di legittimità, che prescinde dallo scrutinio contenutistico del ricorso.
Pertanto, secondo i difensori, non sussisteva alcuna preclusione alla valutazione da parte della Corte territoriale della dedotta inconciliabilità tra giudicati. In proposito la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità della revisione, ricomprende tra le prove nuove non solo quelle sopravvenute ma anche quelle acquisite ma non valutate neanche implicitamente, ipotesi con tutta evidenza ravvisabile in relazione all'omesso scrutinio dei profili di inconciliabilità tra le statuizioni di condanna a carico della ricorrente e la pronunzia assolutoria resa nei confronti del coimputato Mansueto Pietro.
Inoltre, la difesa ribadisce che l'assoluzione del Mansueto, nei cui confronti si è esclusa la formulazione di minacce dirette al Conigliaro, mette in crisi il ruolo asseritamente svolto dalla Di Trapani di intermediazione nella risoluzione della vicenda locativa sulla quale, secondo l'accusa, si sarebbe innestata la pretesa estorsiva. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata incorre in manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Galatolo Vito e Trapani Marcello nonché del contenuto della documentazione sequestrata al momento dell'arresto di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.
La Corte distrettuale ha concentrato la propria attenzione sul controllo del territorio della zona di Tommaso Natale da parte dei Lo Piccolo laddove il tema di prova era costituito dalla condotta della Di Trapani, che avrebbe ricevuto la richiesta estorsiva da parte dei congiunti trasmettendola, per il tramite di Marcello Trapani, a Mansueto Pietro, indicato quale autore materiale del reato, sebbene né i collaboratori né la documentazione acquisita attestino che la prevenuta avesse ricevuto dai congiunti l'incarico di trasmettere una siffatta richiesta.
Infine, la sentenza impugnata non ha considerato che le dichiarazioni del Galatolo si riferiscono agli anni 2012/2014 e solo a seguito delle sollecitazioni del Presidente il collaboratore ha rammentato di aver appreso de relato che, all'epoca dell'apertura della macelleria, i Lo Piccolo avevano preteso inizialmente dal Conigliaro mille, milleduecento euro al mese a titolo di tangente, che dopo l'intervento di un non meglio indicato esponente dei Galatolo furono ridotti ad euro 500 o 750 al mese. Proprio siffatto passaggio dichiarativo, secondo i difensori, contraddice la ricostruzione della vicenda accolta nella sentenza oggetto di revisione in quanto l'estorsione sarebbe avvenuta non secondo la catena relazionale ipotizzata in imputazione ma attraverso la mediazione di un familiare del collaboratore Galatolo.Le dichiarazioni di quest'ultimo si saldano, nella prospettiva difensiva, al narrato di Trapani Marcello che ha negato di aver mai discusso con la ricorrente di un'estorsione da commettere in pregiudizio del Conigliaro o del denaro da domandargli.
I giudici della revisione, dunque, sono incorsi nel vizio logico di scambiare i fatti provati, ovvero la responsabilità dei Lo Piccolo, con quelli diversi che avrebbero dovuto essere provati ovvero la responsabilità della Di Trapani. Alla luce del compendio probatorio oggetto di nuovo scrutinio la difesa sostiene che la ricorrente svolse soltanto un ruolo di intermediazione, concretizzatosi nel far pervenire ai congiunti, all'epoca latitanti, la richiesta di aiuto recapitatale dal Mansueto tramite l'Avv. Trapani e, in seguito, nel comunicare al proprietario dell'immobile la rassicurazione dei Lo Piccolo.
La Corte territoriale, inoltre, ha immotivatamente svalutato la documentazione sequestrata ai Lo Piccolo all'atto dell'arresto avvenuto il 5/11/2007, ascrivendo ad un'illogica cautela contabile la mancanza di annotazioni relative ai proventi dell'estorsione in danno del Conigliaro, circostanza che rende equivoca l'annotazione "ci penso io", interpretata come diretta gestione della vicenda da parte dei due Lo Piccolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non merita accoglimento in considerazione dell'infondatezza delle censure proposte. Ed, invero, quanto al profilo della inconciliabilità dei giudicati, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che le sentenze che si porrebbero in decisivo contrasto con la condanna della prevenuta per il concorso nell'estorsione in danno del Conigliaro sono già state oggetto di valutazione, con motivata reiezione delle relative doglianze, in sede di legittimità a seguito di impugnazione della sentenza resa dalla Corte di merito in fase di rinvio in data 10/10/2017.
In particolare, con sentenza n. 758/19 del 4/10/2018 questa Corte ha testualmente ritenuto di "escludere la portata suggestiva delle assoluzioni intervenute nei confronti del Mansueto, cui era contestato il concorso nell'estorsione, e del Conigliaro, cui era contestato l'aver dichiarato il falso quanto alla estorsione subita", spiegandone ampiamente le ragioni (pagg. 6/7) e precisando, a smentita degli assunti difensivi, "che non vi è stata affatto la mancata risposta sul punto della Corte di Appello che, invece, ha preso esplicita posizione sulle questioni poste dalla difesa" ( pag. 9).
Non è, peraltro, fuor di luogo segnalare che nell'atto d'appello della Di Trapani, dettagliatamente richiamato a pag. 18 della sentenza oggetto della richiesta di revisione, la difesa aveva fatto leva sulla pronunzia assolutoria nei confronti del Mansueto per revocare in dubbio la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva e a detta doglianza la Corte territoriale ha fornito esaustiva risposta alle pagg. 65 e segg. della decisione. 3.1 La disamina del giudice di legittimità se, da un lato, non contraddice la declaratoria d'inammissibilità delle impugnazioni in quella sede delibate, la quale costituisce una formula sintetica che spesso definisce solo in termini di prevalenza gli esiti delle censure scrutinate, dall'altro, dimostra come già nel giudizio di merito il profilo di un potenziale contrasto di giudicati era stato nella sostanza esaminato e motivatamente disatteso sull'assunto che la pronunzia assolutoria nei confronti del Mansueto non revocava in dubbio la sussistenza della condotta estorsiva, limitandosi la stessa a rilevare la mancanza di prova circa l'attuazione di condotte minatorie da parte del predetto nei confronti del Conigliaro, in quanto il Mansueto si sarebbe piegato alla "regola indiscussa e largamente accettata dagli imprenditori della zona" di pagare tangenti al sodalizio che ne aveva il controllo.
Quanto alla posizione del Conigliaro, assolto dall'addebito di falsa testimonianza scaturito dalla negazione dell'avvenuta corresponsione del "pizzo" con riguardo all'attività commerciale ubicata in Piazza Tommaso Natale, il giudice di legittimità rammentava come la Corte di merito avesse fondato la decisione sull'assenza di dati oggettivi idonei a smentire la versione dell'imputato, rimarcando, tuttavia, che la sentenza era stata resa in esito a giudizio abbreviato laddove la sentenza oggetto di revisione è stata pronunciata sulla scorta del più ampio materiale probatorio raccolto in dibattimento, attestante in termini processualmente certi il pagamento dell'estorsione, con conseguente esclusione di profili di inconciliabilità fra le diverse ricostruzioni dei fatti.
4. La giurisprudenza di legittimità ritiene con orientamento costante e consolidato che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Rv. 273749) e non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757;
Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014; Rv. 259449; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Rv. 250061; Sez. 5, n. 40819 del 22/09/2005, Rv. 232803). 6 dL Nella specie, l'avvenuta esclusione della responsabilità concursuale del Mansueto per i fatti estorsivi in esame riposa su un'interpretazione della fattispecie che non impinge la scansione fattuale dell'illecito ma esclusivamente la valenza giuridica dei dati probatori acquisiti mentre in relazione all'assoluzione del Conigliaro la pronunzia che si assume in contrasto non ha accertato la veridicità della negazione circa l'avvenuto pagamento del "pizzo" ma esclusivamente l'impossibilità di provarne la falsità, sulla base -peraltro- di un compendio probatorio non sovrapponibile a quello scrutinato dalla sentenza oggetto di revisione.
Non appare, dunque, censurabile la valutazione della sentenza impugnata in punto di inconciliabilità tra la condanna della ricorrente per l'estorsione in danno del Conigliaro e l'assoluzione del medesimo dal delitto ex art. 372 cod.pen. e del correo Mansueto dall'addebito concursuale, trattandosi di questione che aveva costituito oggetto di pregressa valutazione con approdi decisionali che escludono che i richiamati proscioglimenti confliggano sotto il profilo fattuale con la piattaforma probatoria posta a sostegno del giudizio di responsabilità della Di Trapani, trovando ragione nel caso del Mansueto in una valutazione giuridica difforme dalla prospettazione d'accusa circa la valenza partecipativa delle condotte al medesimo ascritte e storicamente incontestate; nel caso del Conigliaro in un deficit probatorio parametrato ad un compendio non omogeneo rispetto a quello che sottende la ritenuta colpevolezza dell'istante.
5. La Corte territoriale ha, nondimeno, ritenuto di procedere al riesame delle emergenze poste a base della sentenza oggetto di revisione alla luce della produzione documentale e della prova dichiarativa costituita dall'esame del collaboratore Galatolo Vito, per tal via saggiando la fondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la ricostruzione fattuale alla base della decisione risulterebbe compromessa in quanto nessun "pizzo" per l'apertura della nuova macelleria in Piazza Tommaso Natale sarebbe mai stato richiesto al Conigliaro dai Lo Piccolo per il tramite dell'Avv.
Trapani Marcello e della congiunta Di Trapani Rosalia, risultando il Conigliaro già protetto da Galatolo Vito, boss dell'Acquasanta. I Lo Piccolo, pertanto, si sarebbero limitati a fornire il proprio benestare alla conclusione del contratto di locazione tra il Mansueto, proprietario dell'immobile, e il Conigliaro, il quale pagava mensilmente "l'assicurazione" ai Galatolo. 5.1 I giudici territoriali hanno evidenziato che il dominio territoriale dei Lo Piccolo nella zona d'insediamento del nuovo esercizio commerciale e l'esistenza di un sistema estorsivo che lucrava danaro per garantire protezione ai commercianti emerge già dalla necessità avvertita dal Mansueto di una preventiva interlocuzione con i medesimi al fine di acconsentire alla locazione, cui erano interessati alcuni esponenti mafiosi, mentre altri ostacolavano l'iniziativa a tutela degli interessi dei titolari di attività già in esercizio, che temevano la concorrenza del Conigliaro.
La Corte d'Appello ha escluso, alla stregua delle risultanze già scrutinate in sede di merito, che la circostanza che il Conigliaro pagasse il pizzo ai Gelatolo in relazione ad altre attività con diversa collocazione territoriale si ponga in contrasto con la tesi accusatoria, richiamando gli esiti delle conversazioni intercettate, per come illustrate dalla sentenza della Corte d'Appello del 10/10/2017. Dalla predetta decisione (pag. 28 e segg.) emerge un certosino scrutinio delle risultanze captative, sinergicannente apprezzate con le dichiarazioni dei collaboratori, dalle quali consta che il canale comunicativo con i Lo Piccolo costituito dalla Di Trapani e dall'Avv.
Trapani fu reiteratamente attivato dal Mansueto e attraverso lo stesso pervenne il 7 aprile 2006, dopo un incontro del legale con la ricorrente presso l'abitazione del di lei cognato Puccio Salvatore, la richiesta al Conigliaro, veicolata dal Mansueto, di "mettersi in regola" con invito a "farsi sentire" solo dopo detto incombente. Che siffatta comunicazione avesse ad oggetto il pagamento del pizzo, contrariamente alla prospettazione difensiva, non è ragionevolmente revocabile in dubbio alla luce della circostanza che il Mansueto nel corso della conversazione del 7 Aprile con la sorella Franca affermava esplicitamente, con riferimento all'avvenuta interlocuzione con il Conigliaro, "quello paga, problemi non ne ha".
Nonostante le rassicurazioni del Conigliaro al riguardo ("quel discorso a posto, va bene?, ti dico a posto, è a posto, sono venuti qua"), il Mansueto, tuttavia, riteneva di dover attendere il benestare dei Lo Piccolo ( "a me tutto a posto me lo deve dire l'avvocato") che interveniva solo a fine maggio 2006, dopo che la Di Trapani aveva incontrato presso l'autofficina del figlio Calogero alcuni mafiosi della zona, recandosi successivamente presso il cognato Puccio, cui faceva visita la stessa sera il Trapani. La stringente ricostruzione fattuale operata dalla sentenza della Corte territoriale oggetto di revisione dà conto in termini affidabili sia del pervasivo controllo territoriale dei Lo Piccolo sul quartiere Tommaso Natale e sulle attività ivi insistenti, come conclamato dalla contabilità delle estorsioni rinvenuta in esito all'arresto dei medesimi, sia del sicuro pagamento del pizzo da parte del Conigliaro per l'attività di macelleria aperta nei locali di proprietà del Mansueto, in tal senso deponendo non solo i chiari esiti dell'attività captativa ma anche in via logica le rimostranze del Conigliaro a seguito degli attentati del giugno 2006 e la rivendicazione di un risarcimento da parte del Mansueto, circostanza attestante la lesione dell'affidamento nella conseguita protezione dei boss che controllavano la zona.
Non a caso il Mansueto anche in tale occasione (come già verificatosi con riguardo alla necessità di individuare la ditta per l'esecuzione dei lavori di riadattamento dei locali) fece ricorso al canale comunicativo costituito dalla Di Trapani per sollecitare l'intervento dei Lo Piccolo. La ricorrente in quel frangente si mostrò perfettamente a conoscenza dell'accaduto e addirittura in condizione di indicare il responsabile in Lino Spatola e intese rassicurare il Mansueto, secondo quanto riferito dal Trapani. Alla stregua delle risultanze dibattimentali risulta, inoltre, che i Lo Piccolo si fecero promotori di una sorta di indagine interna tesa ad individuare i responsabili delle azioni intimidatorie, come dichiarato dal collaboratore Franzese che detto incarico ricevette in via epistolare dal Lo Piccolo Sandro.
La ricostruzione della vicenda operata in sede di merito e convalidata dal giudice della revisione conferma, dunque, che la ricorrente durante la latitanza del marito e del figlio gestiva il loro potere in funzione vicaria, recependo le istanze del territorio e comunicando all'esterno le direttive dei capi latitanti. 5.2 Pienamente allineati ai richiamati esiti processuali risultano le dichiarazioni rese in sede di revisione dal collaboratore Galatolo Vito il quale, come ricordato dalla sentenza censurata a pag. 18, confermando le pregresse dichiarazioni, ha ribadito che i Lo Piccolo controllavano in posizione monopolistica l'area di Via Tommaso Natale e le attività ivi insistenti, compreso il mercato delle carni, riscuotendo i proventi delle estorsioni.
Il testimone chiariva in particolare, che i Conigliaro avevano sempre pagato il pizzo in relazione all'attività ivi collocata e che le originarie pretese dei Lo Piccolo si erano ridimensionate a seguito dell'intervento di uno dei Galatolo, sicché veniva corrisposta una somma mensile compresa tra i 500 e 750 euro. Deve aggiungersi che la riferita interlocuzione di un appartenente alla famiglia Galatolo con i Lo Piccolo ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per l'attività commerciale di cui si discute non ha alcuna attitudine a smentire il ruolo concretamente svolto dalla Di Trapani nella fase genetica dell'estorsione mentre conferma le ragioni per le quali i Lo Piccolo avocarono a sé la gestione dell'illecito, sottraendolo alle ordinarie dinamiche di taglieggiamento del settore imprenditoriale.
6. La Corte di Appello ha, altresì, ribadito l'inconsistenza della tesi difensiva circa la ravvisabilità di una frattura nella sequenza fattuale dell'estorsione, così come accertata nella sentenza oggetto di revisione, e la condotta enunciata in imputazione, evidenziando che l'intervenuta assoluzione del Mansueto non è suscettibile di ricadute sulla posizione della ricorrente, non incidendo sugli snodi ricostruttivi della vicenda, restando conclamato -alla luce delle evidenze disponibili- che il Mansueto fu il promotore dell'interazione mafiosa svoltasi con l'intervento e sotto "l'accorta regia" della Di Trapani.
Ha aggiunto che, contrariamente all'assunto difensivo, siffatta valutazione non è scalfita dalle dichiarazioni rese nel giudizio di revisione da Trapani Marcello che, replicando il comportamento tenuto nelle fasi di merito e nell'intento di stemperare il proprio ,$) apporto nella vicenda, ha sostenuto la propria inconsapevolezza circa l'importo del pizzo pattuito in favore dei Lo Piccolo, nonostante il suo ruolo di "provvido facilitatore" risulti nitidamente scolpito dalla sentenza oggetto che revisione. Non hanno, dunque, pregio i rilievi circa la mancata focalizzazione del ruolo e della responsabilità della ricorrente, già irrevocabilmente affermata e soggetta a verifica nel limitato ambito disegnato dal giudizio di revisione.
Invero, la decisione assoggettata a rivalutazione, alle pagg. 59 e seguenti, espressamente richiamate dalla sentenza impugnata in senso adesivo, nell'effettuare una sintesi ragionata del compendio probatorio acquisito, ha ricostruito in maniera esaustiva gli snodi salienti della vicenda a giudizio, evidenziandone il ruolo di attivo rappresentante dei congiunti latitanti allo scopo di preservare e perpetuare il loro dominio territoriale nell'area di storica influenza. In detta veste e per conto dei familiari ella ricevette le richieste del Mansueto intermediate dal Trapani, veicolando all'esterno le decisioni dei Lo Piccolo riguardanti il Conigliaro, prima tra tutte quella di "mettersi a posto", con attività causalmente agevolatrice della condotta estorsiva a giudizio, sottesa da una palese condivisione di finalità, movente e capacità d'intimidazione dei congiunti.
7. La sentenza impugnata, infine, ha escluso decisiva rilevanza all'acquisizione documentale, evidenziando come la mancata annotazione del "pizzo" pagato dal Conigliaro negli appunti rinvenuti all'atto dell'arresto dei Lo Piccolo non si presti a costituire prova liberatoria ove si consideri che nel "pizzino" Eh" accanto al nome dei Conigliaro si legge l'espressione" ci penso io", che, secondo quanto riferito dal collaboratore Nuccio Antonino,( che del documento, poi consegnato ai Lo Piccolo, fu l'estensore insieme a Mimmo Serio e Andrea Gioè) evoca un'estorsione in corso in quanto era consuetudine di Sandro Lo Piccolo segnalare con un" no" gli esercizi esentati da taglieggiamenti.
La tesi difensiva di un intervento della Di Trapani del tutto neutro nella vicenda oggetto di scrutinio, alla luce delle emergenze acquisite e delle puntuali valutazioni dei giudici della revisione, s'appalesa, dunque, infondata, dal momento che il giudizio di responsabilità a carico della ricorrente risulta impermeabile agli esiti assolutori intervenuti in relazione alle posizioni del Mansueto e della p.o. Conigliaro, in ragione della convergenza dimostrativa delle plurime fonti acquisite nelle fasi di merito, non incise dai nova ammessi in sede di revisione, congruamente scrutinati, con esiti reiettivi, dalla decisione impugnata.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, r