Sentenza — n. 27642/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato al sentenza con cui il GUP, in data 15.3.2019, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Antonio Rispoli responsabile dei reati di cui ai capi E) (danneggiamento pluriaggravato anche ai sensi dell'art.416bis.1 cod. pen.), F) (danneggiamento pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.), G) (tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.), H) (furto pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.) e I) (detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma pubblica da sparo) e, esclusa la circostanza aggravante "speciale" per tutte le predette ipotesi di reato salvo quella di cui al capo G), ritenuta altresì la continuazione tra i diversi fatti delittuosi ed applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; il Rispoli era stato invece assolto per non aver commesso il fatto con riguardo alle imputazioni di cui ai capi C) e D);
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 12 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 192 comma 3 cod. proc. pen, artt. 125 cod. proc. pen, art. 270 cod. proc. pen, art. 266 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, senza dubbio, di un reato per il quale (anche nella forma tentata per cui, secondo la giurisprudenza, va in primo luogo individuata la pena per il reato circostanziato per poi applicare la riduzione, minima, per il tentativo) è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e per il cui accertamento è consentito il ricorso alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.: qualora, perciò, le intercettazioni eseguite in "altro procedimento" risultino indispensabili quale fonte di prova esse, come previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., sono certamente utilizzabili in questa sede.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Rispoli Antonio, nato a Siderno il 27.1.1953, contro la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 27.2.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Giacomo lana, in difesa di Antonio Rispoli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato al sentenza con cui il GUP, in data 15.3.2019, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Antonio Rispoli responsabile dei reati di cui ai capi E) (danneggiamento pluriaggravato anche ai sensi dell'art.416bis.1 cod. pen.), F) (danneggiamento pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.), G) (tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.), H) (furto pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.) e I) (detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma pubblica da sparo) e, esclusa la circostanza aggravante "speciale" per tutte le predette ipotesi di reato salvo quella di cui al capo G), ritenuta altresì la continuazione tra i diversi fatti delittuosi ed applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; il Rispoli era stato invece assolto per non aver commesso il fatto con riguardo alle imputazioni di cui ai capi C) e D);
2. ricorre per cassazione il difensore di Antonio Rispoli lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 cod. proc. pen., 270 e 266 cod. proc. pen., 635, 59 e 629 cod. pen.: richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. "Cavallo" del 28.11.2020 che ha delineato i presupposti per la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in Ia ltro procedimento" di cui ha chiarito la nozione rilevante a questi fini; riassume i passaggi essenziali della decisione, approdata ad una nozione di natura "sostanziale" tale da non consentire la identificazione della nozione di "procedimento" con quella di "reato" ma che, consentendo una più ampia utilizzazione delle intercettazioni, ne circoscrive tuttavia l'ambito ai reati legati tra loro da un vincolo di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.; tanto premesso, e passando al caso di specie, rileva che l'attività di intercettazione era stata disposta in relazione al delitto di omicidio avvenuto in quel di Bivongi il 18.5.2015 in danno di tale Daniele Campanella e per il quale era stato indagato Giuseppe Cosimo Ruga; la attività di indagine aveva fatto emergere il sospetto che il movente dell'omicidio potesse essere rinvenuto nel furto contestato al capo H) della rubrica rispetto al quale, secondo la difesa, potrebbe eventualmente ravvisarsi una ipotesi di connessione con il delitto di omicidio che, tuttavia, non sarebbe senz'altro ravvisabile per quanto concerne i reati di cui ai capi E) ed F) per i quali, peraltro, difetterebbero anche le condizioni generali di cui agli artt. 270 e 266 cod. proc. pen.; rileva che analogo difetto di nesso di connessione riguarda il delitto di cui al capo G), con conseguente inutilizzabilità della attività di intercettazione su cui si fonda la affermazione di penale responsabilità del ricorrente; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, 192 commi 2 e 3, 546 e 533 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata omette di analizzare dati rilevanti così violando il dovere di fornire una motivazione completa ed esaustiva in ordine a ciascuno degli elementi significativi ed al relativo peso dimostrativo e sui margini di residualità di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato; sottolinea che nel caso di specie la motivazione pecca in punto di incompletezza nella valutazione degli elementi acquisiti e che è sotto tale profilo censurabile in sede di legittimità; sottolinea che la colpevolezza del ricorrente per tutti i capi di imputazione è stata fondata, essenzialmente, sulla confessione stragiudiziale oggetto della conversazione dell'1.3.2016 di cui è protagonista il Verdiglione a sua volta imputato e condannato in primo grado per favoreggiamento personale (capo L) proprio in favore del Rispoli avendo assunto perciò la posizione di imputato di reato connesso o collegato relativamente a fatti commessi in data antecedente la conversazione in esame; ritiene errata la motivazione con cui i giudici di merito hanno respinto l'eccezione sottolineando che, al momento della conversazione, la condotta di favoreggiamento si era già consumata ancorché gli investigatori non ne fossero venuti a conoscenza; richiama i principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte sulla valenza delle dichiarazioni stragiudiziali di contenuto eteroaccusatorio evidenziando, tuttavia, come nel caso di specie il Verdiglione non stesse riferendo fatti da lui direttamente appresi ma circostanze riferitegli dal ricorrente equivalendo perciò il contributo del predetto ad una chiamata in correità ovvero in una testimonianza "de relato" in assenza, tuttavia, di riscontri individualizzanti e perciò da valutare attentamente nella sua efficacia dimostrativa all'interno del processo; rileva, ancora, come la semplicistica attribuzione della qualifica di chiamante in correità del Verdiglione sconti la mancata considerazione del contenuto della chiamata, con ogni conseguente necessità di apprezzare la stessa spontaneità di questa prima propalazione e di fare applicazione del canone di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; richiama, a tal proposito, le considerazioni spese in ordine alla personalità del Verdiglione ed alla assenza di precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle sue propalazioni mentre la Corte di Appello ha acquisito il risultato della telefonata attribuendole in maniera congetturale la valenza di una confessione stragiudiziale di tale portata e significatività da superare ogni necessario accertamento sui suoi presupposti; ribadisce come non sia stato acquisito alcun riscontro, tale non potendo essere considerate, per il capo H), le dichiarazioni del Campanella ovvero la denunzia di furto; segnala che la Corte di Appello non si è attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di valutazione della prova indiziaria; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62bis cod. pen.: lamenta l'omessa o carente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla valorizzazione di elementi non dirimenti e non pertinenti giungendo a confondere la gravità del fatto con il titolo di reato e trascurando gli elementi di segno positivo quali la incensuratezza dell'imputato che non può certamente essere trascurato anche alla luce dell'intervento legislativo del 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo pone la questione della (in)utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in "altro procedimento" oggetto, come noto, dell'arresto delle SS.UU. nella sentenza "Cavallo" di cui la difesa del ricorrente ripercorre l'iter argomentativo e le conclusioni. 1.1 È un dato processualmente pacifico che, nel caso di specie, l'attività di intercettazione su cui si sono ampiamente soffermati i giudici di merito in entrambe le sentenze, era stata autorizzata ed eseguita nell'ambito delle indagini relative all'omicidio avvenuto in quel di Bivongi il 18.5.2015 in danno di tale Daniele Campanella e per il quale era stato indagato Giuseppe Cosimo Ruga; le indagini avevano infatti consentito di ipotizzare un collegamento tra l'omicidio ed il furto contestato al capo H) della rubrica emerso proprio nel corso della attività investigativa ancorché, come ha dato atto la Corte di Appello, senza ulteriore esito.
La difesa sottolinea, allora, come - seppure ed in astratto potrebbe essere ipotizzato un rapporto di connessione tra l'omicidio ed il furto - certamente nessun rapporto processualmente rilevante ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni potrebbe essere invece ravvisato tra l'omicidio del Campanella ed i fatti di cui ai capi E) e F) per i quali, peraltro, mancherebbe persino la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche ai sensi del combinato disposto degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen.; ma, aggiunge, analogamente dovrebbe concludersi, per quanto concerne l'assenza di rapporti di connessione qualificata, con riguardo al delitto di cui al capo G).
Di qui, secondo la difesa, la radicale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposti in "altro procedimento" e su cui si fonda la affermazione della penale responsabilità del ricorrente per i reati per i quali è intervenuta la condanna. 1.2 Prima ancora di affrontare "nel merito" l'eccezione difensiva, è opportuno chiarire che essa non può ritenersi preclusa per il fatto che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato trattandosi, infatti, come ripetutamente ribadito da questa Corte, di elementi di prova acquisiti in violazione di legge e, perciò, caratterizzati da una inutilizzabilità "patologica" rilevabile anche nel rito a forma contratta (cfr., sul punto, tra le tante, Cass.
Pen., 6, 1.10.2020 n. 28.790, O.; Cass. Pen., 6, 16.10.2018 n 10.893, Cacciola ed altri; Cass. Pen., 5, 6.2.2020 n. 11.745, Guccione, tutte, peraltro, in materia di intercettazioni acquisite in violazione al processo di legge; Cass. Pen., 1, 27.10.2017 n. 20.755, Muscas; Cass. Pen., 2, 13.12.2018 n. 5.230, Lo Verde, entrambe, queste ultime, proprio sulla inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione di legge; conf., anche, Cass. Pen., 5, 15.11.2016 n. 542, Mantella; Cass. Pen, 6, 24.11.2009 n. 48.968, Scafidi; in generale, Cass.
SS.UU., 30.6.2000 n. 16, Ta m maro).Per altro verso, trattandosi di una questione di (in)utilizzabilità (e non di nullità), si deve concludere nel senso della sua rilevabilità in questa sede pur non essendo stata dedotta in appello (cfr., Cass. Pen., 3, 6.5.2010 n. 32.530, H. ed altri in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato la decisione di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento penale sulla base del ritenuto valore sanante della richiesta di trascrizione; conf., più recentemente, Cass.
Pen., 2, 28.10.2020 n. PG e Iannazzo ed altri; Cass. Pen., 6, 11.7.2019 n. 49.975, Macrì ed altri; Cass. Pen., 2, 23.5.2018 n. 25.943, Valente; Cass. Pen., 1, 27.10.2017 n. 20.755, Muscas; Cass. Pen., 5, 10.5.2017 n. 20.202, Curioso; cfr., anche, Cass. SS.UU., 17.11.2004 n. 45.189, PM in proc. Esposito, secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate qualora essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d' ufficio la prova; conf., sulla stessa linea, ancora, Cass.
SS.UU., 16.7.2009 n. 39.061, De Iorio). 1.3 Fatte queste premesse, va allora richiamato l'arresto delle SS.UU. "Cavallo" in cui, all'esito di un risalente contrasto, si è chiarito che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. (nel testo vigente al momento in cui sono state eseguite le operazioni e ne sono stati acquisiti gli esiti) di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (cfr., Cass.
SS.UU., 28.11.2019 n. 51). Senza necessità di soffermarsi sul contenuto e le argomentazioni svolte nella motivazione della decisione, si deve tuttavia prendere atto che la soluzione interpretativa cui si è in quella sede pervenuti non è quella che era stata seguita nelle due sentenze di merito rese (ben prima dell'intervento nomofilattico di cui si è detto) nel presente processo e che hanno ritenuto pienamente utilizzabili i risultati delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per l'omicidio del Campanella come elemento di prova per i fatti per i quali si procede nei confronti del Rispoli, a prescindere da ogni valutazione circa la configurabilità di un rapporto di connessione "qualificata".Ed è allora opportuno, in questa sede, per sgombrare il campo ad ogffl: equivoco, ribadire che il principio "tempus regit actum" si applica solo alla successione nel tempo delle leggi processuali e non anche al mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di queste ultime, sicché qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass.
Pen., 6, 25.2.2020 n. 14.051, Russo, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni, recependo l'interpretazione successivamente non condivisa dalle SS.UU. n. 51 del 28.11.2019 "Cavallo"; conf., Cass. Pen., 2, 16.10.2019 n. 44.678, Berneschi; Cass. Pen., 2, 6.5.2010 n. 19.716, Merlo; Cass. Pen., 6, 26.5.2008 n. 29.684, Sorce, resa in una fattispecie relativa, ancora una volta, ad intercettazioni ambientali eseguite nella sala colloqui di un istituto di pena mediante impiego di impianti esterni senza alcuna motivazione circa l'insufficienza o l'inidoneità di quelli in dotazione alla Procura e i cui esiti erano stati posti dal giudice di merito a fondamento di una condanna sulla base di un'interpretazione prevalente della loro legittimità nella giurisprudenza dell'epoca della Corte di cassazione, la quale ha tuttavia annullato la condanna stessa, ritenendo di dovere applicare l'opposto principio affermato in seguito dalle SS.UU. con sentenza 31 ottobre 2001 n. 42792, al quale avevano successivamente aderito le sezioni semplici). 1.4 Fatte queste premesse di ordine generale, va rilevato, allora, come la eccezione difensiva sia solo parzialmente fondata: il Rispoli è stato ritenuto responsabile per i fatti di cui al capo E), ovvero per il danneggiamento pluriaggravato (anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. seguito da pericolo di incendio in danno dell'Azienda Agricola di Verdiglione Luciano gestita, di fatto, da Edimondo Verdiglione; e, inoltre, per i fatti di cui al capo F), questa volta in concorso con Daniele Campanella, consistenti nel danneggiamento pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. concretizzatosi nel taglio di 200 alberi di arancio e limone di proprietà della medesima Azienda Agricola Verdiglione.
La contestazione è antecedente all'entrata in vigore del D. Lg.vo n. 7 del 2016 per effetto del quale la aggravante di cui al comma 2 dell'art. 635 cod. pen. ante riforma è divenuto elemento costitutivo della fattispecie contemplata al secondo comma della norma nella attuale formulazione la cui pena è, in ogni caso, quella detentiva da sei mesi a tre anni; ne consegue che anche considerando la aggravante "speciale" di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. (peraltro esclusa dal GUP con decisione non impugnata e, perciò, sul punto rimasta immutata nel giudizio di appello), l'aumento previsto da un terzo alla metà non porterebbe comunque ad una pena tale da consentire, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., la attività di intercettazione non essendo nemmeno consentito l'arresto obbligatorio in flagranza.
In definitiva, quindi, per i fatti di danneggiamento, per i quali non ricorre evidentemente alcuna connessione "qualificata" con l'episodio omicidiario in danno del Campanella, ed alla luce dell'arresto delle SS.UU. "Cavallo", non vi era alcuna possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini svolte per quella vicenda. Diversamente deve concludersi, invece, per quanto concerne gli episodi di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e di cui al capo G) ascritti al Rispoli in concorso con Daniele Campanella.
Si tratta, senza dubbio, di un reato per il quale (anche nella forma tentata per cui, secondo la giurisprudenza, va in primo luogo individuata la pena per il reato circostanziato per poi applicare la riduzione, minima, per il tentativo) è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e per il cui accertamento è consentito il ricorso alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.: qualora, perciò, le intercettazioni eseguite in "altro procedimento" risultino indispensabili quale fonte di prova esse, come previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., sono certamente utilizzabili in questa sede.
Analogamente deve dirsi per quanto concerne il furto pluriaggravato contestato al capo H) (ovvero l'ipotetico "movente" dell'omicidio del Campanella) in cui il Rispoli era stato individuato quale mandante e gli altri coimputati (ovvero Cosimo Giuseppe Rispoli e, per l'appunto, Daniele Campanella) come esecutori materiali, in danno della Azienda Agricola Verdiglione da cui erano stati sottratti la trattrice marca Goldoni, un mini scavatore, un motocoltivatore ed una idropulitrice. Si tratta di reato per il cui accertamento, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., sarebbe consentita la attività di intercettazione e per il quale, ai sensi dell'art. 380 comma 2, lett. e), cod. proc. pen., è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
E lo stesso dicasi per la imputazione di cui al capo I) (detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma pubblica da sparo) per la quale è prevista una pena edittale che consente l'attività di intercettazione trattandosi, inoltre, di reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche ai sensi dell'art. 380 comma 2 lett.
g) cod. proc. pen..In definitiva, quindi, l—impatto" della "Cavallo" si limita, nel procedimento in esame, ai fatti di danneggiamento di cui al capo E) ed al capo F) per i quali non soltanto non è pacificamente configurabile alcun nesso di connessione "qualificata" con l'episodio in danno del Campanella ma, in ogni caso, ed in via generale, non sarebbe consentito il ricorso a questo specifico mezzo di ricerca della prova. Le intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per l'omicidio di Daniele Campanella, invece, sono certamente utilizzabili, per le ragioni che si sono esposte in precedenza, per le condotte di tentata estorsione, furto e porto d'arma.
2. Il secondo motivo del ricorso prospetta una serie di questioni prospettate e ricondotte, in maniera "cumulativa", nei vizi di violazione di legge e vAimotivazione con riferimento agli artt. 125, 192 commi 2 e 3, 546 e 533 cod. proc. pen.. 2.1 Si tratta, in realtà, di profili di censura che attengono alla motivazione del provvedimento impugnato e con cui la difesa insiste sulla necessità di dar conto dei criteri di valutazione della prova rappresentata, come si vedrà, essenzialmente nel contenuto della conversazione captata il giorno 1.3.2016 la Edinnondo Verdiglione e l'amica De Leo e nel corso della quale il primo aveva riferito alla seconda del suo colloquio con il Rispoli che era stato da lui appositamente "convocato" per chiedergli conto in primo luogo del furto ma nel corso del quale l'odierno ricorrente avrebbe sostanzialmente "confessato" anche gli altri fatti di reato a lui ascritti. Non è inutile, allora, ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass.
Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). 2.2 Una volta accertata la utilizzabilità (nei termini e con i limiti sopra richiamati) delle intercettazioni eseguite in "altro procedimento" ed acquisite nel presente giudizio, è allora appena il caso, con riguardo al loro contenuto, ribadire che le dichiarazioni auto e/o etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., così, e da ultimo, Cass.
Pen., 2, 26.1.2021 n. 17.347, Angelini Daniele, in cui la Corte ha sottolineato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità; conf., Cass. Pen., 2, 12.1.2012 n. 4.976, Soriano e, in ogni caso, Cass. SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar). Altrettanto consolidata è l'affermazione secondo cui la confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (cfr., Cass.
Pen., 1, 11.5.2017 n. 6.467, Secolo; Cass. Pen., 6, 13.12.2011 n. 23.777 Zedda).
3. Rileva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata non si presta ai rilievi ed alle censure articolate dalla difesa del Rispoli avendo i giudici di merito accuratamente e diffusamente motivato sia per quanto concerne la sostanziale "attendibilità" della conversazione intercorsa tra il Verdiglione e la De Leo, alla correlativa "spontaneità" della "confessione" del Rispoli al Verdiglione e, infine, all'esistenza di numerosi, convergenti e concreti riscontri rispetto al dato dichiarativo in tal modo acquisito; per altro verso, come pure si vedrà, gli elementi ben rappresentanti nelle due sentenze di merito (del tutto trascurati nel ricorso) integrano, inoltre, un dato conoscitivo idoneo a sorreggere la affermazione di responsabilità del Rispoli anche per quanto concerne i fatti di danneggiamento ed indipendentemente dalla pur rilevata inutilizzabilità del dato intercettivo sopra richiamato. 3.1 Con riguardo, in particolare, ai fatti di cui ai capi H) (il furto pluriaggravato) e I) (correlativo porto d'arma), la Corte di Appello, nell'esporre gli elementi di prova valorizzati dal GUP (cfr., pag. 10-12 della sentenza impugnata), ha fio presente, come già anticipato, che il dato fondamentale era stato ravvisato nella conversazione dell'1.3.2016 per la quale il Verdiglione, a miglior conferma della inconsapevolezza di essere intercettato, guadagna una imputazione per favoreggiamento personale.
La Corte di Appello, dopo aver riportato testualmente ed integralmente il contenuto della conversazione dell'1.3.2016 (cfr., pagg. 29 e ssgg.) ha evidenziato come dal suo tenore, quale riportata dal Verdiglione alla De Leo, emergesse la sostanziale "confessione" del Rispoli, appositamente da lui "convocato" (cfr., ivi, pag. 32), quanto ai fatti di reato dei quali era stato chiamato a rispondere. I giudici di merito hanno inoltre spiegato, con argomentazioni ampie ed immuni da censure, le ragioni per le quali il Verdiglione doveva ritenersi "affidabile" nel momento in cui aveva riportato alla De Leo quanto riferitogli dal Rispoli e, per altro verso, quelle per le quali era "attendibile" la stessa "confessione" del Rispoli.
Ha fatto presente, in primo luogo, che di quel colloquio, sia pure in maniera più indiretta, il Verdiglione aveva parlato anche ad altri e nel corso di altre conversazioni del pari intercettate (cfr., pagg. 34 e ssgg.), come quella del 7.4.2016 quando il Verdiglione, conversando con un (non meglio identificato) "uomo", aveva affermato di avere tutte le prove della responsabilità del Rispoli ma di non averlo voluto denunciare, accennando anche a colui al quale il Rispoli ed il genero avrebbero rivenduto l'escavatore sottrattogli ma che non era mai stato sentito dagli investigatori spiegando di aver chiamato i carabinieri per i quali era stato inscenato un finto rinvenimento per "coprire" la richiesta dell'acquirente di vedersi "risarcire" della somma di Euro 2.000 che aveva pagato per il mezzo.
Il Verdiglione, infatti, dopo essere stato vittima del furto, e sospettando immediatamente che la iniziativa fosse riconducibile proprio al Rispoli, si era in lo primo luogo rivolto a Giuseppe Cosimo Ruga, esponente di spicco della locale di 'ndrangheta, per cercare di ottenere la restituzione di quanto gli era stato sottratto; egli, in definitiva, e come hanno sottolineato i giudici di merito, aveva utilizzato il "doppio binario" delle confidenze mai formalizzate alla PG e della richiesta di intervento del boss da cui, nella sua ottica, era scaturita la "condanna a morte" di Daniele Campanella.
Non a caso, come hanno sottolineato i giudici di merito, egli era stato esplicito nei confronti del Ruga e solo successivamente, a partire dal maggio del 2018, aveva manifestato un atteggiamento più cauto e prudente circa la sua conoscenza dei fatti e degli ipotetici responsabili, al fine, per l'appunto, di fronteggiare la possibile (e, in realtà, poi formalizzata) imputazione di favoreggiamento. Sempre ripercorrendo l'esame delle prove esaminate dal giudice di primo grado, la Corte di Appello (cfr., pagg. 12-14 della sentenza impugnata) ha sottolineato la "genuinità" della confessione del Rispoli al Verdiglione che ne aveva immediatamente riferito il contenuto al Ruga anche con riguardo alle vanterie di Daniele Campanella; dalla attività di captazione era inoltre emerso che il giorno 21.5.2014, ovvero pochi giorni dopo il colloquio tra i due, il Ruga aveva chiamato Verdiglione avvisandolo che era arrivato "quel vino" ovvero, come è incontroverso e risultante dal contesto degli elementi acquisiti, che era stata recuperata parte della refurtiva fatta ritrovare solo qualche giorno dopo la conversazione del 10.5.2014 in cui, peraltro, si comprende che il Ruga avrebbe convocato il Rispoli di fronte a sé onde dar séguito alla richiesta di intervento del Verdiglione.
La Corte di Appello ha attentamente vagliato il contenuto della conversazione del 10.5.2014 mettendola in rapporto alle caute "confidenze" del Verdiglione alla PG che era stata da lui allertata alle 12,00 del 14.5.2014 in occasione del ritrovamento di parte della refurtiva ed a cui (pur rifiutandosi di sottoscrivere le proprie dichiarazioni) aveva fatto presente che la assunzione del Rispoli era all'origine dei suoi guai proprio in questo contesto avendo peraltro fatto riferimento al danneggiamento delle piante (cfr., ivi, pag. 15); secondo il Verdiglione, infatti, l'imputato sarebbe stato legato alla famiglia mafiosa Connito alla cui ditta di autotrasporti cui egli non aveva mai voluto affidare il trasporto dei suoi agrumi; era accaduto, tuttavia, che, all'ennesimo furto subito, aveva deciso di licenziare il Rispoli ma, come immediata ritorsione, nel marzo del 2014 era stato perpetrato il furto qui in esame.
Nell'occasione, sempre dal contenuto delle due sentenze di merito, il Verdiglione aveva parlato della famiglia Ruga come famiglia di riferimento nella zona dalla quale, tuttavia, egli non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento menzionando soltanto un precedente episodio di trent'anni prima ed i suoi trascorsi con il fratello di Cosimo Giuseppe Ruga. Costui, come espone la sentenza in verifica (cfr., pagg. 18-29), era un esponente di spicco della criminalità organizzata del posto e destinatario di una O.C.C. del 2015 adottata nel procedimento "Confine 2" in quanto gravemente indiziato per l'omicidio del fratello Andrea il quale lo avrebbe soppiantato durante il periodo di detenzione in carcere; il Ruga aveva la sua "base" in un supermercato ("Supermercato Nino", poi RMC) di cui inizialmente figurava come semplice dipendente.
I giudici di merito si sono soffermati anche nella esposizione dei rapporti anche di natura familiare che legavano i vari personaggi della vicenda: una delle figlie di Antonio Rispoli, Angela, era la convivente di Daniele Campanella mentre l'altra, Rosanna, era sposata con Vincenzo Metastasio, rampollo della omonima famiglia mafiosa (Metastasio-Ruga-Gallace); un'altra figlia, Sara Rispoli, era a sua volta fidanzata con Cosimo Connito della omonima famiglia, figlio di Comito Ilario e già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio; hanno evidenziato la necessità della "parentesi" per spiegare la necessaria cautela e attenzione con cui il Verdiglione si era risolto a rivolgersi indicando come responsabile del furto il Rispoli avendone fatto il nome non prima di avere acquisito la (sia pur soggettiva) certezza della riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente; per altro verso, hanno segnalato che il "quadro" familiare era comunque significativo per comprendere la sua reazione all'omicidio del Campanella, di cui poteva immaginare di essere stato, con le sue propalazioni, la sia pure involontaria causa.
Non a caso, nella conversazione del 10.3.2016 sempre con la De Leo (cfr., pagg. 35-37 della sentenza impugnata), il Verdiglioneaveva fatto presente che "girava voce" che l'omicidio di Daniele Campanella fosse riconducibile proprio al Rispoli probabilmente, secondo la Corte, proprio per "coprire" il suo intervento presso il Ruga nel tentativo di allontanare da sé il sospetto di esserne stato la "causa prima". Secondo la Corte di Appello (cfr., pagg. 40-44), il Verdiglione aveva finito per guadagnarsi l'accusa di favoreggiamento personale per cercare di nascondere la sua richiesta di intervento al Ruga in cui, come si è visto, egli aveva senza particolari perplessità o dubbi indicato il Rispoli come responsabile del furto; ha spiegato che il medesimo Verdiglione aveva cercato di convincere gli investigatori di aver "millantato" il fatto alla De Leo - nota per la sua poca discrezione - per mettere in giro la voce della sua capacità di reagire a dispetti di quel genere ma, nel contempo, timoroso di essere coinvolto nella "reazione" nei confronti del Campanella.
In definitiva, i giudici di merito hanno spiegato in maniera accurata e logicamente coerente con i dati fattuali acquisiti le pur apparenti divergenze tra le varie propalazioni del Verdiglione su cui la difesa del Rispoli ha anche in questa sede insistito non tenendo conto della articolata risposta fornita dalla sentenza impugnata alle considerazioni che erano già state in tal senso sviluppate con l'atto di appello. La Corte territoriale, sempre in quest'ottica, ha vagliato, inoltre, la posizione e le dichiarazioni di Penelope Melia, ovvero la dipendente del Verdiglione alla cui presenza questi avrebbe preteso che il Rispoli ribadisse la sua "confessione" ma che, sentita dagli investigatori, aveva tuttavia negato questa circostanza: la Corte ha spiegato, infatti, che la Melia era legata al Rispoli da antica amicizia come era emerso dal contenuto di una altra conversazione intercettata con la moglie Teresa Alfarano (fr., pagg. 41-42); ciò non di meno, hanno notato i giudici di merito, costei non era stata nella condizione e non aveva potuto smentire gli scontri cui aveva assistito tra i due (ovvero tra il Verdiglione ed il Rispoli) in occasione dei precedenti danneggiamenti (cfr., ivi, pagg. 42-43).
Sempre con riferimento alla "confessione" del Rispoli, la Corte ha inoltre sottolineato che il Verdiglione dovette rivolgersi al ricorrente in toni non certo amicali e "tranquilli" ma che, dal canto suo, il Rispoli era consapevole del "pericolo" rappresentato dal possibile (ed in realtà concretizzatosi) intervento del Ruga ritenendo perciò, con argomentazione che non presta il fianco a rilievi di manifesta illogicità, non credibile che egli si fosse risolto a "confessare" soltanto perché minacciato del Verdiglione; si tratta, secondo la Corte, di dichiarazioni che "chiudono il cerchio" confermando una convinzione che il Verdiglione aveva già maturato e, al contempo, di una forma di umiliazione che questi aveva voluto infliggere al Rispoli costringendolo ad ammettere ciò che di cui egli era già certo, non senza fare in modo, anzi, di ottenerne la confessione alla presenza di persone (come per l'appunto la Melia) legate all'imputato da rapporti di antica amicizia ed a cui non sarebbe sfuggita la eventuale coercizione cui questi fosse stato eventualmente sottoposto per essere indotto ad ammettere fatti e responsabilità insussistenti.
Ma, in effetti, la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente congrua e completa anche per quanto concerne i "riscontri" alla "confessione" del Rispoli, con particolare riguardo al furto di cui al capo H); era emerso, infatti, e con riguardo al "movente", che il Rispoli era stato allontanato dal Verdiglione nel febbraio del 2014 risultando, inoltre, particolarmente rilevanti le dichiarazioni 1 _3 rese da Damiano Campanella (cfr., ivi, pagg. 45-46): la Corte, vagliando anche il motivo di gravame che era stato articolato sul punto, ha osservato, in termini del tutto lineari, che, al di là delle possibili discrasie (se il suggerimento a Daniele Campanella di coinvolgere il fratello Damiano fosse stato formulato dal Rispoli ovvero se si fosse trattato di una proposta del fratello Daniele), Damiano Campanella aveva riferito non soltanto di quanto appreso dal fratello Daniele circaL programmazione della iniziativa in danno del Verdiglione ma, anche, di avere direttamente e personalmente assistito allo scontro tra Rispoli ed il fratello sulla destinazione della refurtiva che il Rispoli si era visto richiedere indietro dal Ruga ma che non era possibile recuperare se non in parte perché il Campanella la aveva già "piazzata"; anche in tal caso, peraltro, ed in termini non censurabili in questa sede, la Corte ha vagliato il motivo di gravame articolato dalla difesa sostenendo che la mancata consapevolezza del Rispoli circa il destino della refurtiva, lungi dal testimoniare la sua estraneità al fatto, ben poteva essere dipesa dalla attenzione di costui nel non farsi coinvolgere nel "piazzare" la refurtiva in quanto più "esposto" di fronte al Verdiglione, tanto da aver preferito non partecipare direttamente al furto in cui si era fatto "sostituire" dal figlio che aveva affiancato, armato, Daniele Campanella.
Va poi rilevato che la Corte ha esaminato ulteriori elementi di riscontro (cfr., ivi, pagg. 46-50) già evidenziati dal GUP ma non considerati con l'atto di appello quali, ad esempio, le dichiarazioni di Angela Rispoli su quanto riferitole dal compagno Daniele e, direttamente, per conoscenza diretta, in ordine al fatto che il marito era stato cercato da Giuseppe Cosimo Ruga, confermando così l'interessamento di costui che si era attivato su richiesta del Verdiglione di poter recuperare quanto gli era stato trafugato; era anzi emerso che Daniele Campanella, di fronte a queste pressioni, aveva deciso di trasferirsi non essendo stato in grado, come accennato, di garantire la restituzione della refurtiva nella sua totalità; la Rispoli aveva anche accennato al fatto che la vettura del padre era stata data alle fiamme pochi giorni dopo il furto aggiungendo che "... l'accaduto, da quanto riferitomi dal mio genitore all'interno della nostra casa, era sicuramente una conseguenza del furto subito da Verdiglione Edimondo ..." (cfr., ivi, ancora, pag. 47).
Sono state inoltre richiamate le conversazioni ambientali intercettate nel corso delle indagini e da cui era ulteriormente emerso lo stato di preoccupazione di Daniele Campanella per quanto accaduto: in particolare, si tratta delle conversazioni intercorse tra Luigia Spagnolo (moglie di Antonio Rispoli) e le figlie Angela e Sara del 19.8.2015, del 24.8.2015, del 27.8.2015, del 31.8.2015, intercettate all'interno della vettura Citroen Xsara.In definitiva, in ordine al furto, si deve concludere nel senso della infondatezza dei rilievi articolati dalla difesa in questa sede avendo i giudici di merito hanno motivato in maniera completa e congrua, con argomentazioni logicamente lineari e costantemente correlate agli elementi fattuali acquisiti, su tutti i plurimi elementi di riscontro al contenuto delle propalazioni del Verdiglione su quanto riferitogli dal Rispoli ed a conforto e riscontro della "confessione stragiudiziale" dell'imputato. 3.2 Quanto ai fatti di cui ai capi E), F) e G), la Corte di Appello (cfr., ivi, pagg. 60-63) ha segnalato che, secondo la difesa, la prova della penale responsabilità del Rispoli era rinvenibile solo ed esclusivamente nelle intercettazioni di cui, in questa sede, si è tuttavia eccepita la inutilizzabilità che, tuttavia, e come si è visto esaminando il primo motivo di ricorso, concerne soltanto i reati di cui ai capi E) ed F). 3.2.1 In realtà, per il capo G), e come si è già chiarito nell'affrontare il primo motivo del ricorso, trattandosi di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., non soltanto la pena edittale avrebbe consentito il ricorso allo strumento delle intercettazioni ma queste ultime, come implicitamente ma chiaramente ammesso dalla stessa difesa, sono indubbiamente essenziali ai fini della prova del reato per il quale è consentito l'arresto il flagranza.
Detto questo, la Corte territoriale (cfr., pagg. 30 e ssgg. della sentenza) ha riportato il dato intercettivo da cui risulta che, nel riferire alla De Leo il contenuto della sua conversazione con il Rispoli, il Verdiglione aveva fatto presente che il Rispoli gli aveva chiesto prima 500.000 Euro "... e io gli ho risposto che gli faccio cinquecento mila buchi nello stomaco ..." (cfr., ivi, pag.
30) per poi "scendere" alla somma di 200.000 Euro ma che, anche in tal caso, egli gli aveva risposto che gli avrebbe dato "duecentomila fucilate nel petto ..." (cfr., ivi) nonostante il ricorrente gli avesse piazzato una testa di capretto di fronte alla porta di casa (cfr., ivi, ancora, pag. 31). Dopo aver richiamato il contenuto della intercettazione dell'1.3.2014, la Corte di Appello ha tuttavia evidenziato che dell'esistenza di tali richieste estorsive vi era traccia anche nelle intercettazioni effettuate all'interno della autovettura del Verdiglione (cfr., ivi, pagg. 61-62) in data 9.5.2018 nonché nelle conversazioni del 12.5.2018 intercorse con la moglie Teresa Alfarano nella prima delle quali si era fatto riferimento alla richiesta di 500 mila Euro e, nella seconda, alla posizione della Melia, di cui si è dato conto; della richiesta di 500 mila Euro il Verdiglione aveva fatto cenno anche in altre due conversazioni dello stesso 12.5.2018 tanto da indurre la Corte di Appello, con argomentazione ancora una volta non censurabile in questa sede, a trarre conferma del fatto che le "confidenze" alla De Leo non fossero affatto "strumentali" o meramente "millantatorie" della capacità del Verdiglione di reagire agli sgarbi che gli erano stati fatti.
In definitiva, la Corte di Appello ha potuto concludere nel senso che "la confessione del Rispoli resta un punto saldo nella vicenda processuale in oggetto che non è stata 'sconfessata' da alcun dato processuale e che merita dunque assoluta conferma ed integrale riconoscimento nella sua ampissima portata probatoria" (cfr., ivi, pag. 63). 3.2.2 Come pure accennato affrontando il primo motivo di ricorso, le intercettazioni eseguite nell'ambito delle indagini originate dall'omicidio in danno di Daniele Campanella, non sono in alcun modo e per alcuna ragione utilizzabili con riguardo ai fatti di cui ai capi E) e F) che, tuttavia, trovano nelle due sentenze di merito elementi dimostrativi e di conforto su cui la Corte di Appello non aveva avuto necessità di soffermarsi e che, correlativamente, sono stati trascurati dalla stessa difesa del ricorrente.
Va infatti ed in primo luogo segnalato che nemmeno la difesa non ha mai contestato la "realità" ed effettività dei danneggiamenti subiti dal Verdiglione nella sua azienda come descritti nei due capi di imputazione ed il cui materiale e "storico" accadimento è in effetti un dato pacifico. Quanto alla loro attribuibilità al Rispoli, inoltre, si è già accennato a quanto riferito dalla Melia in merito alle violente discussioni cui costei aveva assistito tra i due (ovvero tra il Rispoli e, per l'appunto, il Verdiglione) in occasione proprio dei danneggiamenti subiti dall'azienda di quest'ultimo (cfr., pagg. 42-43 della sentenza impugnata).
La due sentenze di merito, inoltre (cfr., pag. 76 della sentenza di primo grado e pagg. 15-16 di quella di appello), hanno dato conto di quanto era stato riferito il giorno 14.5.2014 (in occasione del "rinvenimento" di parte della refurtiva) dal Verdiglione a personale di PG in merito alla responsabilità del Rispoli per i danneggiamenti perpetrati nella sua azienda. Si tratta di dichiarazioni verbalizzate dagli operanti ma non sottoscritte dal Verdiglione e, tuttavia, certamente utilizzabili ai fini della decisione in quanto assunta all'esito del giudizio abbreviato (cfr., sul punto specifico, Cass.
Pen., 6, 6.7.2010 n. 44.420, Berforte ed altri e Cass. Pen., 5, 27.9.2013 n. 8.376, Fiore ed altri, che hanno ritenuto utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi).
In definitiva, quindi, le due sentenze di merito hanno dato conto di elementi di prova a conferma della responsabilità del ricorrente anche per i fatti di danneggiamento indipendentemente dalla pur ravvisata inutilizzabilità delle intercettazioni la cui espunzione dal patrimonio conoscitivo finisce in tal modo per essere irrilevante (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n 7.986, La Gumina; Cass. Pen.,2, 11.5.2017 n. 30.271, De Matteis; Cass. Pen., 3, 2.10.2014 n. 3.207, Calabrese).
4. Infondato, infine, è il terzo motivo del ricorso in cui la difesa, denunziando violazione di legge, lamenta tuttavia l'omessa o carente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche che risulta a suo avviso erroneamente fondato sulla valorizzazione di elementi non dirimenti e non pertinenti avendo la Corte confuso la gravità del fatto con il titolo di reato e trascurato gli elementi di segno positivo quali la incensuratezza dell'imputato che non può certamente essere ignorata anche alla luce dell'intervento legislativo del 2008.
Il GUP aveva ritenuto il Rispoli non meritevole del riconoscimento della circostanze attenuanti generiche in considerazione, per un verso, della inadeguatezza del (solo) elemento rappresentato dalla incensuratezza dell'imputato, ma, per altro verso, della "... reiterazione delle condotte, le loro specifiche modalità esecutive ed il contesto spazio-temporale in cui sono state consumate, oltre che l'intensità del dolo desumibile dalle modalità fattuali accertate in atti e l'assenza di resipiscenza ..." (cfr., pag. 85 della sentenza di primo grado).
A fronte di questa motivazione, l'atto di appello (cfr., il motivo n.
11) si era limitato ad evidenziare la necessità di tener conto della incensuratezza dell'imputato non potendo invece darsi rilievo, di per sé, alla oggettiva gravità dei fatti; la difesa aveva perciò sollecitato i giudici del gravarne ad una "riflessione" sulla necessità di tener conto di tutti gli elementi di valutazione desumibili dai criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen.. La Corte di Appello, pur in presenza di un motivo di gravame di cui non si può non evidenziare la sostanziale genericità, ha tuttavia replicato alle osservazioni difensive richiamando la gravità complessiva della vicenda non solo da un punto di vista oggettivo ma, come congruamente segnalato, anche il fatto che si trattasse di condotte reiterate nel tempo e "... frutto di una ambivalenza e di una strategia criminale di rara acutezza anche in termini di doppiogiochismo laddove attuate addirittura ai danni del proprio datore di lavoro stabile" (cfr., pag. 63 della sentenza impugnata.
In tal modo, ha fatto leva su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass.
Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass.
Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, s