Sentenza — n. 27641/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, come richiesto dal P.G., con le conclusioni scritte rassegnate, per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed alla valutazione circostanziale in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata (capo A) e concorso nella detenzione e porto illeciti di armi comuni da sparo (capo B). Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen; Sentenza — n. 27641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inammissibilità altrettale caratterizza il terzo motivo di ricorso. Come la Corte di merito acutamente ha osservato, solo nelle conclusioni dell'atto di gravame dedotto nel merito la difesa ha chiesto l'esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 bis, cod. pen. (aver commesso il fatto in uno dei luoghi indicati all'art. 624 bis cod. pen.), senza supportare tale domanda con alcuna argomentazione in fatto e in diritto, il che qualifica l'impugnazione sul punto in termini di assoluta genericità (art. 581, comma 1, lett. d, 591 cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCU SALVATORE nato a OZIERI il 15/02/1992 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiarasi la inammissibilità del ricorso. 21-31902/2020
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, come richiesto dal P.G., con le conclusioni scritte rassegnate, per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed alla valutazione circostanziale in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata (capo A) e concorso nella detenzione e porto illeciti di armi comuni da sparo (capo B). Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.
In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui sì ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).
Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabìle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore del fatto deriva dalla convergenza di dati indiziari che non può ritenersi determinata dal caso. Il ricorrente indossava al momento del fatto indumenti identici a quelli poi rinvenuti presso la sua abitazione nel corso della perquisizione, i tabulati telefonici ne testimoniano la presenza in città, non distante dal luogo teatro dei fatti e distante dal comune di residenza, nei momenti antecedenti e successivi rispetto alla consumazione della rapina, le armi usate nel corso della rapina sono identiche a quelle usate nel corso di altra coeva rapina per la quale il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile (anche per l'ipotesi di detenzione e porto di armi comuni da sparo).
A fronte di tali convergenze indiziarle la difesa non ha introdotto nel giudizio di merito alcuna (neppure astratta) ipotesi alternativa capace di allontanare l'imputato dal luogo ove i reati contestati trovarono consumazione. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità. 21-31902/2020 1.2. Del pari è a dirsi quanto ai vizi di motivazione dedotti in ordine alla affermazione di responsabilità per i delitti di porto e detenzione illecita di armi comuni da sparo di cui al capo B.
Benvero, nel corso degli accadimenti di cui al capo A non è emersa la prova certa dell'uso di armi idonee alla espulsione di proiettili, tuttavia l'uso di arma alterata nelle potenzialità lesive (fucile a canne mozzate) del tutto simile a quello rinvenuto nella disponibilità indiscussa del ricorrente, ha indotto i giudici del merito a stimare come idonee allo sparo le armi usate nel corso della rapina, anche per la manifestata capacità di attingere a tali strumenti di offesa, uno dei quali certamente idoneo alla espulsione di proiettili. La inammissibilità del motivo di ricorso inibisce la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, non potendo a tal fine valutarsi il decorso del tempo successivo alla data della pronuncia impugnata. 1.3.
Inammissibilità altrettale caratterizza il terzo motivo di ricorso. Come la Corte di merito acutamente ha osservato, solo nelle conclusioni dell'atto di gravame dedotto nel merito la difesa ha chiesto l'esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 bis, cod. pen. (aver commesso il fatto in uno dei luoghi indicati all'art. 624 bis cod. pen.), senza supportare tale domanda con alcuna argomentazione in fatto e in diritto, il che qualifica l'impugnazione sul punto in termini di assoluta genericità (art. 581, comma 1, lett. d, 591 cod. proc. pen.).
La Corte ha quindi correttamente dichiarato inammissibile il motivo, perché non argomentato ed introdotto solo in sede di conclusioni.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 202 Il Consigliere estensore I Pr siden