Sentenza — n. 27640/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI motivi primo (comune), terzo (comune) e quarto (solo Sanna) manifestano palese inammissibilità alla semplice lettura del testo di presentazione e sviluppo dei vizi di motivazione dedotti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.. 1.1. I ricorrenti hanno infatti denunciato -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27640/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Tanto chiarito, pare evidente che le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica dei fatti siano volte a sollecitare un diverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali. Si richiede dunque alla Corte un'operazione che, viceversa, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SANNA Sebastiana Luisana, n. a Marsala il 1/11/1985, FIORINO Vito, n. Marsala il 18/5/1945; avverso la sentenza del 25/6/2019 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udite le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del comune difensore dei ricorrenti, avv. Giacomo Frazzitta, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con i proposti motivi si sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, senza esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul tema della responsabilità dalla sentenza impugnata, denunciando un travisamento della prova che non è dato cogliere dall'esame della duplice motivazione conforme di condanna e, in maniera del tutto promiscua, tutti i tre vizi di motivazioni deducibile nella sede di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). Difetta inoltre di specificità, se posto in relazione agli argomenti trattati diffusamente nelle sentenze di merito conformi, l'ultimo motivo comune di ricorso speso in ordine al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I motivi di ricorso dedotti nell'interesse dei due ricorrenti, assolutamente sovrapponibili nel testo, ad eccezione del motivo esclusivo n. 4 proposto nell'interesse della sola Sanna (assolto il coimputato Fiorino), meritano trattazione comune.
1. I motivi primo (comune), terzo (comune) e quarto (solo Sanna) manifestano palese inammissibilità alla semplice lettura del testo di presentazione e sviluppo dei vizi di motivazione dedotti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.. 1.1. I ricorrenti hanno infatti denunciato -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi.
Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).
Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così da ultimo:
Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, Filardo ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile. 1.1.1. In ogni caso il motivo (primo comune) di ricorso che attinge la non corretta qualificazione del conato estorsivo contestato e riconosciuto ai capi a), b), c) del proc. 1590/2016, non si confronta con la diffusa motivazione spesa sul punto in entrambi i giudizi di merito conformi, che hanno evidenziato, valorizzando aspetti incontroversi della condotta, l'intento di conseguire un profitto ingiusto, usando violenza alla vittima e minaccia diretta ai suoi familiari, profitto del tutto disgiunto e disancorato rispetto al sinallagma che caratterizza il meretricio. 1.1.2.
Così pure quanto al censurato apprezzamento della prova dichiarativa assunta nel corso del giudizio di primo grado (motivo comune terzo e motivo quarto per la sola Sanna), è noto che: a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con i motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837;
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Tanto chiarito, pare evidente che le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica dei fatti siano volte a sollecitare un diverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali. Si richiede dunque alla Corte un'operazione che, viceversa, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.
I giudici di merito hanno infatti logicamente spiegato che le evidenze narrative d'accusa raccolte (anche quando titubanti nel riconoscimento degli autori, capo C del proc. 208/2017) sono state confortate dall'ammissione della imputata Sanna circa la sua presenza sul luogo ed al momento del fatto (capo C proc. 208/2017); come pure, rispetto alle giustificate ritrosie della vittima a denunciare il fatto increscioso (capo A proc. 208/2017) si è valorizzata la ineccepibile deposizione testimoniale svolta in dibattimento, peraltro confermata nella presenza storica al fatto dai ricorrenti, pure riconosciuti in aula. 1.2.
Quanto alla violazione della legge penale denunciata con il secondo motivo (comune) di ricorso, per non avere gli agenti tratto vantaggio o profitto dalle condizioni di tempo e di luogo di consumazione del fatto (art. 61, n. 5 cod. pen., capo a proc. 1590/2016), la Corte di merito ha diffusamente e specificamente argomentato circa le condizioni di minorata difesa nelle quali si è trovata la vittima, rimasta oggetto di aggressione in luogo isolato ed in tempo di notte senza alcuna possibilità di invocare soccorso (Sez. 2, n. 23153 del 19/12/2018, Rv. 276655), né per vero occorre che tali condizioni siano a bella posta determinate dall'agente, che ben può limitarsi a profittare delle condizioni di tempo e di luogo preesistenti, obiettivamente in grado di facilitare la realizzazione del proposito criminoso (Sez. 2, n. 13933, del 7/1/2015, Rv. 263293, in motivazione).
Con la specificità di tali argomenti i motivi di ricorso non si confrontano punto. 1.3. Quanto al censurato rigetto delle circostanze attenuanti generiche (motivo comune), deve ancora una volta rammentarsi che le circostanze atipiche (introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944) rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.
Nel giudizio di merito si è inteso dunque valorizzare la consumazione di condotte programmate, caratterizzate dalla violenta sopraffazione delle vittime, attratte in vere e proprie imboscate; azioni che manifestano, così come l'analisi dei precedenti penali e giudiziari, una particolare professionalità nello specifico settore da parte di soggetti già avvezzi al crimine di settore. A fronte di tali argomentazioni nessun elemento degno di particolare e specifico apprezzamento era stato dedotto con i motivi di gravame spesi nel merito. Neppure l'ultimo motivo di ricorso comune si sottrae dunque alla valutazione di inammissibilità.
2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila per ciascuno dei ricorrenti.
3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de