Sentenza — n. 27638/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione della norma penale incriminatrice e vizio di motivazione, per travisamento della prova e manifesta illogicità (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione alla violazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 641 cod. pen.), per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità del ricorrente per il fatto di cui alla modificata imputazione (art. 516 cod. proc. pen.) senza tener conto che difetta nella condotta tenuta dall'imputato la concretezza dell'inadempimento, essendosi questi attivato, attraverso il proprio difensore, per offrire alla persona offesa (in data 10 maggio 2013, oltre 4 mesi prima del decreto ingiuntivo emesso il 30 ottobre 2013) il pagamento dilazionato della somma dovuta nella misura di euro 500 al mese, fino alla estinzione del debito; difetterebbe altresì l'elemento psicologico della ritenuta insolvenza, giacché l'offerta dell'adempimento rateale contrasta apertamente con la epifania del dolo iniziale di inadempimento, la cui verifica va operata sulla base dell'esame della condotta anche successiva all'inadempimento civilistico della prestazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen, art. 516 cod. proc. pen, art. 609 cod. proc. pen, art. 2059 cod. civ, art. 124 cod. pen; Sentenza — n. 27638/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ultimo motivo di ricorso il difensore deduce violazione della norma processuale e vizio di motivazione, per carenza ed illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), non avendo i giudici di merito colto la inammissibilità della costituzione di parte civile della società di capitali istante, che aveva già esercitato l'azione di danno patrinnoniale nel giudizio civile; mentre nel giudizio penale non ha punto dimostrato né l'an, tantomeno il quantum, del danno non patrimoniale subito (art. 2059 cod. civ.), per il quale solo resterebbe ammissibile tale costituzione, non avendo la società costituita neppure dimostrato se nell'oggetto sociale ricorre la tutela di un tale interesse.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CATTANEO Giovanni, nato a San Giovanni Bianco il 21/10/1974; avverso la sentenza del 2/3/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi la inannmissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Oliviero Mazza, che, nel confutare gli argomenti spesi dal P.G. nelle sue conclusioni, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata ripercorrendo ciascuno dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di insolvenza fraudolenta- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
1. violazione della norma penale incriminatrice e vizio di motivazione, per travisamento della prova e manifesta illogicità (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione alla violazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 641 cod. pen.), per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità del ricorrente per il fatto di cui alla modificata imputazione (art. 516 cod. proc. pen.) senza tener conto che difetta nella condotta tenuta dall'imputato la concretezza dell'inadempimento, essendosi questi attivato, attraverso il proprio difensore, per offrire alla persona offesa (in data 10 maggio 2013, oltre 4 mesi prima del decreto ingiuntivo emesso il 30 ottobre 2013) il pagamento dilazionato della somma dovuta nella misura di euro 500 al mese, fino alla estinzione del debito; difetterebbe altresì l'elemento psicologico della ritenuta insolvenza, giacché l'offerta dell'adempimento rateale contrasta apertamente con la epifania del dolo iniziale di inadempimento, la cui verifica va operata sulla base dell'esame della condotta anche successiva all'inadempimento civilistico della prestazione (Sez.
U. Rv. 208219; Sez. 2, Rv. 262570); la risposta motivazionale offerta dalla Corte di merito sul punto è manifestamente illogica, in quanto, senza alcuna concreta argomentazione di supporto, ha stimato tale offerta come meramente strumentale, non potendo di certo rappresentare la seria volontà di adempiere l'obbligazione. Nell'asserire tale dogma la Corte ha anche travisato il contenuto della prova documentale costituita dalla data del decreto ingiuntivo proposto dalla parte creditrice (30 ottobre 2013) giacché tale data segue e non precede quella della offerta di adempimento rateale (10 giugno 2013); non può pertanto argomentarsi la strumentalità dell'offerta ed il difetto di serietà dell'impegno assunto valorizzando l'anteriorità nel tempo della procedura monitoria rispetto all'offerta.
2. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 129 e 609, comma 2, stesso codice, 124 cod. pen.); la Corte, pur non sollecitata da specifico motivo di gravame sul punto, non ha colto la evidente intempestività della querela proposta il 7 marzo 2014, laddove l'insolvenza si era già manifestata con certezza a fronte delle formali diffide ad adempiere, accompagnate da minaccia di fallimento (26 giugno 2013), tanto da determinare il creditore a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo (emesso il 30 ottobre 2013), rimasto certamente ineseguito alla data del 27 novembre successivo, ben oltre tre mesi prima della data del deposito della querela (7 marzo 2014). Il difetto della condizione di procedibilità può esser apprezzato dalla Corte di legittimità, quando emergono con nitore dalla sentenza impugnata o dagli atti allegati ai motivi di ricorso i presupposti di fatto, anche ex officio, ai sensi del comma 2 dell'art. 609 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37383, del 21/6/2016, Rv. 267948).
3. Ancora, inosservanza della norma processuale stabilità a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. b, 179 e 516 cod. proc. pen.), per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e della ordinanza impugnata in uno ad essa, per effetto della nullità della contestazione nuova fatta in udienza. Dal verbale di udienza allegato ai motivi di ricorso si evince infatti che, terminata l'istruttoria dibattimentale e prima di raccogliere le conclusioni delle parti, il giudice procedente, avvedutosi della inconsistenza del fatto di truffa descritto in imputazione, induceva chiaramente il pubblico ministero a modificare la contestazione del fatto nella fattispecie di insolvenza fraudolenta, così di fatto violando la regola processuale del ne procedat iudex ex officio ed invadendo arbitrariamente lo spazio processuale che la Costituzione, prima che la norma processuale, riserva al p.m. nell'affidargli l'esercizio esclusivo dell'azione penale.
4. Con l'ultimo motivo di ricorso il difensore deduce violazione della norma processuale e vizio di motivazione, per carenza ed illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), non avendo i giudici di merito colto la inammissibilità della costituzione di parte civile della società di capitali istante, che aveva già esercitato l'azione di danno patrinnoniale nel giudizio civile; mentre nel giudizio penale non ha punto dimostrato né l'an, tantomeno il quantum, del danno non patrimoniale subito (art. 2059 cod. civ.), per il quale solo resterebbe ammissibile tale costituzione, non avendo la società costituita neppure dimostrato se nell'oggetto sociale ricorre la tutela di un tale interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato in tema di censurata procedibilità.
1. Va rilevato -come emerge dal testo della decisione impugnata e dal tenore degli atti di impugnazione- che mentre con l'atto di appello erano state formulate unicamente questioni attinenti alla responsabilità dell'imputato ed alla ammissibilità della costituzione di parte civile, con il secondo motivo di ricorso l'imputato ha dedotto, per la prima volta nella sede di legittimità, il difetto di tempestività della querela proposta certamente il 7 marzo 2014 a fronte della evidente volontà di non adempiere, resasi manifesta nel giugno del 2013 ovvero, al più tardi, il 27 novembre 2013, allorquando restò senza esito la procedura monitoria attivata con il decreto ingiuntivo del 30 ottobre 2013 (date certe emergenti dalla sentenza di primo e secondo grado e dagli altri atti allegati, ai fini dell'autosufficienza, ai motivi di ricorso). 1.1.
Ritiene la Corte che trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), la stessa rende comunque ammissibile il ricorso in sede di legittimità (la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M, Rv. 275981; Sez. 2, n. 37058, del 1/10/2020, Federici, n. m., Sez. 3, n. 35767, del 21/4/2017, Galizio, Rv. 271245, oltre quella precedente indicate nei motivi di ricorso).
E' pacifico inoltre che, ove con il ricorso in sede di legittimità venga eccepita l'improcedibilità del reato per esser la querela sporta fuori termine, resta a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U., n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). 1.2. Sussiste la denunciata violazione di legge: secondo il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità «Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (solo da ultimo, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081), sicché «il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato» (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732;
Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954). 1.2.1. Orbene, posto che la querela è stata certamente proposta il 7 marzo 2013, come riportato nella la sentenza di primo e come accertato dal Collegio in ragione del vizio processuale dedotto, che onera la Corte di verificare gli atti trasmessi necessari alla soluzione della domanda di giustizia proposta con i motivi di ricorso (Sez. U. 2001, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), deve ritenersi altrettanto indiscutibilmente certo, per quanto afferma la stessa sentenza di primo grado e quanto emerge dagli atti allegati al ricorso, corrispondenti a quelli accessibili alla Corte in ragione del vizio dedotto, che alla data del 30 ottobre 2013 (emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore inadempiente) il creditore avesse ontologica e giuridica contezza della volontà del debitore di non adempiere la prestazione conseguente all'impegno contrattuale assunto.
Ebbene tra la data del 30 ottobre 2013 ed il 7 marzo 2014 sono trascorsi ben più dei tre mesi che l'art. 124 cod. pen. indica a pena di decadenza per l'esercizio della facoltà di proporre querela. 1.3. L'azione penale era pertanto improcedibile, in relazione al reato ritenuto in sentenza, per difetto di querela.
2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali sono state dedotte violazioni della legge penale incriminatrice ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, che non possono essere esaminate dalla Corte in ragione della immediata evidenza della causa di improcedibilità dedotta (Sez. 2, n. 45160, del 22/10/2015, Rv. 265098: La mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità); il che non pregiudica l'azione civile.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché l'azione penale era improcedibile per tardività della querela. Consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività della querela. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, nella