Sentenza — n. 27637/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì dell'Il luglio 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di oggetti per l'equitazione di provenienza furtiva (capo B).2. Ricorre per cassazione Vitale Domenico deducendo violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto utilizzabili i verbali di individuazione e riconoscimento dei beni sequestrati all'imputato da parte delle persone offese Gaudenzi Franca e Magrini Daniele. Tali persone offese non erano state escusse al dibattimento ed i predetti verbali, redatti nella fase delle indagini preliminari il 4 giugno del 2013 - da considerarsi quali atti ripetibili ed uniche prove a carico del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa dei beni in sequestro - non erano mai stati acquisiti al dibattimento sull'accordo delle parti. La Corte di appello avrebbe equivocato il contenuto dell'eccezione processuale dedotta con i motivi di appello, facendo riferimento ai verbali di dissequestro e restituzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che il ricorrente, laddove interessato alla non utilizzazione di tali atti per la decisione, avrebbe dovuto porre la questione in limine litis, ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen., siccome attinente al contenuto del fascicolo del dibattimento. L'eccezione processuale, non dedotta in quei termini, gli era preclusa e tale preclusione è quella che rende irrilevante l'assenza di successivo consenso delle parti alla acquisizione degli atti (già contenuti nel fascicolo del giudice) ed aveva giustificato la mancata escussione diretta delle vittime al dibattimento.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vitale Domenico, nato a Giarre il 21/06/1983, avverso la sentenza del 15/02/2019 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì dell'Il luglio 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di oggetti per l'equitazione di provenienza furtiva (capo B).2. Ricorre per cassazione Vitale Domenico deducendo violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto utilizzabili i verbali di individuazione e riconoscimento dei beni sequestrati all'imputato da parte delle persone offese Gaudenzi Franca e Magrini Daniele. Tali persone offese non erano state escusse al dibattimento ed i predetti verbali, redatti nella fase delle indagini preliminari il 4 giugno del 2013 - da considerarsi quali atti ripetibili ed uniche prove a carico del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa dei beni in sequestro - non erano mai stati acquisiti al dibattimento sull'accordo delle parti. La Corte di appello avrebbe equivocato il contenuto dell'eccezione processuale dedotta con i motivi di appello, facendo riferimento ai verbali di dissequestro e restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
IV ricorso è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti - resa possibile dalla natura processuale della questione - risulta che il fascicolo del dibattimento, corredato da apposito indice (per quel che qui interessa indicante la pag. 74), contiene un fascicoletto apposito al cui interno si trovano i verbali di individuazione effettuati dalle persone offese del furto, relativi alle cose ritrovate presso l'abitazione del ricorrente e per questo oggetto del reato di ricettazione contestatogli. Tali beni, secondo i documenti inseriti nel fascicolo, erano stati restituiti alle vittime.
Ne consegue che il ricorrente, laddove interessato alla non utilizzazione di tali atti per la decisione, avrebbe dovuto porre la questione in limine litis, ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen., siccome attinente al contenuto del fascicolo del dibattimento. L'eccezione processuale, non dedotta in quei termini, gli era preclusa e tale preclusione è quella che rende irrilevante l'assenza di successivo consenso delle parti alla acquisizione degli atti (già contenuti nel fascicolo del giudice) ed aveva giustificato la mancata escussione diretta delle vittime al dibattimento.
In questo senso, Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995 e precedenti conformi (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della C ssa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.05.202 Il Consigliere estensore Il Pr nte Giusep