Sentenza — n. 27636/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Verbania del 30 marzo del 2016, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, escludeva l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione di un assegno di provenienza illecita e di truffa consistente nell'averlo utilizzato in danno di terzi, determinando la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen; Sentenza — n. 27636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo A) - da ricettazione a furto - non aveva formato oggetto dei motivi di appello, sicché essa è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di una presunta violazione di legge presupponente accertamenti di fatto sottratti al giudice di merito.
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Della Tommasina Alessandro, nato a Sesto San Giovanni il 30/01/1969, avverso la sentenza del 18/10/2019 della Corte di Appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Verbania del 30 marzo del 2016, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, escludeva l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione di un assegno di provenienza illecita e di truffa consistente nell'averlo utilizzato in danno di terzi, determinando la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato la confessione dell'imputato di essere stato responsabile del delitto di furto dell'assegno, presupposto a quello di ricettazione, condannandolo per tale ultimo reato, senza tenere conto che non vi sarebbe stata prova agli atti neanche della provenienza delittuosa del titolo;
2) violazione di legge per avere la Corte escluso l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.;
3) violazione dì legge in ordine alla sussistenza del reato dì truffa dì cui al capo B), mancando la prova del danno per la vittima e potendosi, al più, qualificare il fatto come tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
khawynki.1l.à, le. e, Il ricorso dmanifestamente infondatffi. e genericci.
1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo A) - da ricettazione a furto - non aveva formato oggetto dei motivi di appello, sicché essa è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di una presunta violazione di legge presupponente accertamenti di fatto sottratti al giudice di merito.
2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ha escluso l'attenuante dì cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. in considerazione, oltre che della entità della somma portata dal titolo (euro 750), anche per le modalità della condotta, essendo stato l'assegno utilizzato per commettere altro reato di truffa di cui al capo B) e per la personalità dell'imputato, in quanto soggetto plurirecidivo specifico per reati contro il patrimonio. La motivazione è immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, dovendosi ricordare il principio di diritto secondo cui, la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con rìferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo dì considerare il "modus operandi" dell'imputato). (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154).3.
In ordine al terzo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha sottolineato che il ricorrente, anche attraverso la consegna del titolo di provenienza illecita alla persona offesa, aveva ottenuto il possesso temporaneo dell'immobile che egli voleva gli fosse concesso in locazione, così procurando un danno alla vittima e, nello stesso tempo, portando il reato di truffa a piena consumazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.05.2 Il Consigliere estensore Il dente Giuseppe Sgadari ire!! C r