Sentenza — n. 27635/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 12 dicembre del 2018 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa in danno dell'INPS per avere indebitamente percepito somme a titolo di indennità di disoccupazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod.pen; Sentenza — n. 27635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: vonA o c‘ Ifricorso è manifestamente infondato. Vero è che la Corte di merito non ha risposto alla richiesta difensiva, contenuta nell'atto di appello, di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, tale beneficio non avrebbe potuto essere concesso, in punto di diritto, posto che vi ostava il precedente penale nel quale la ricorrente aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, sicché la nuova pena inflitta con la decisione impugnata in questa sede, pari a mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 163 cod.pen..
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Sparano Caterina, nata a Portovenere il 06/06/1963, avverso la sentenza del 24/05/2019 della Corte di Appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 12 dicembre del 2018 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa in danno dell'INPS per avere indebitamente percepito somme a titolo di indennità di disoccupazione.
2. Ricorre per cassazione Sparano Caterina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto con l'atto di appello, non ostandovi i precedenti penali e la personalità della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
vonA o c‘ Ifricorso è manifestamente infondato. Vero è che la Corte di merito non ha risposto alla richiesta difensiva, contenuta nell'atto di appello, di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, tale beneficio non avrebbe potuto essere concesso, in punto di diritto, posto che vi ostava il precedente penale nel quale la ricorrente aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, sicché la nuova pena inflitta con la decisione impugnata in questa sede, pari a mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 163 cod.pen..
La circostanza che il precedente penale della ricorrente attenesse ad una sentenza di applicazione della pena per reato successivamente dichiarato estinto, non porta a ritenere che tale evento estintivo consentisse la concessione del beneficio per la seconda volta, dal momento che l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., prevede che ciò possa avvenire solo nel caso in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva ma non, come nel caso in esame, una pena detentiva (in questo senso, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076;
Sez. 6, n. 10009 del 07/05/1991, Donnini, Rv. 188238). Trattandosi di questione giuridica, è ininfluente la circostanza che non sia stata offerta valida motivazione sul punto da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 29541 del 2020, Filardo). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.05.202 Il Consigliere estensore 'dente Gius