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Sentenza — n. 27634/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27634/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27634/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta all'imputato in mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1200 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (capo A) e 4 L. 110/75 (capo B).2. violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B), maturata antecedentemente al secondo giudizio di appello;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 4904 del 1997, Attinà; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792). Nel caso in esame, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 47284 del 2015, aveva ritenuto infondato il motivo di ricorso in allora proposto ed attinente all'accertamento della responsabilità dell'imputato, annullando con rinvio la sentenza impugnata "limitatamente alla determinazione della pena". Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo B, commesso nel 2013, intervenuta successivamente alla sentenza rescindente, non può trovare ingresso in questa sede e non avrebbe potuto essere autonomamente valutata dalla Corte di Appello, essendo preclusa dal giudicato sulla responsabilità formatosi dopo la pronuncia di legittimità.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti porto abusivo di armi recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
(Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Aitali Lahcen, nato in Marocco 1'01/05/1972, avverso la sentenza del 04/02/2020 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta all'imputato in mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1200 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (capo A) e 4 L. 110/75 (capo B).2. violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B), maturata antecedentemente al secondo giudizio di appello;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

vnammicin \,-,ile, Il ricorso è z=11=t==2== ..— 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul "decisum") (Sez.

U, n. 4904 del 1997, Attinà; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792). Nel caso in esame, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 47284 del 2015, aveva ritenuto infondato il motivo di ricorso in allora proposto ed attinente all'accertamento della responsabilità dell'imputato, annullando con rinvio la sentenza impugnata "limitatamente alla determinazione della pena". Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo B, commesso nel 2013, intervenuta successivamente alla sentenza rescindente, non può trovare ingresso in questa sede e non avrebbe potuto essere autonomamente valutata dalla Corte di Appello, essendo preclusa dal giudicato sulla responsabilità formatosi dopo la pronuncia di legittimità.

2. In ordine al secondo motivo, esso si rivela del tutto generico, avendo censurato la determinazione della pena senza confrontarsi con la motivazione della Corte di Appello riguardo alle ragioni che l'avevano spinta a non determinare la sanzione al minimo edittale, consistenti nella quantità di stupefacente rinvenuto e nella personalità del ricorrente. Dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;

Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.05.2 Il Consigliere estensore idente Giuseppe Sgadari irell ervad