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Sentenza — n. 27633/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27633/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27633/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola, del 27 maggio del 2013 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 27633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, dal controllo degli atti - reso possibile dalla natura processuale della questione - risulta che l'istanza di patteggiamento sulla quale il ricorrente ha insistito all'udienza del 27 maggio del 2013, pur contemplando la richiesta di sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa non retribuita, non era corredata dalla indicazione della durata di tale attività, sicché non è corretto quanto affermato in ricorso in ordine al fatto che il Tribunale, nel caso specifico, avrebbe dovuto dedurre implicitamente che la durata era rapportata alla pena inflitta.

Parole chiave

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nozione di appalto pubblico infrazione privilegiata riscossione di prestazione sanzioni penali prestazione di diritto pubblico attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il caso in esame attiene, invece, ad una richiesta che si era profilata all'interno del rito ex art. 444 e segg.
art. 133 cod. pen
La motivazione è congrua sotto il profilo giuridico, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Tagliaferri Biagio, nato a Acerra il 06/03/1985, avverso la sentenza del 12/11/2019 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola, del 27 maggio del 2013 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva.

2. Ricorre per cassazione Tagliaferri Biagio, deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale accolto la richiesta di applicazione pena, corredata dal consenso del Pubblico ministero e da quello dell'imputato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività. Il Tribunale non aveva accolto tale richiesta contestualmente decidendo il processo con le forme del rito abbreviato, che il ricorrente aveva richiesto in subordine. Il Tribunale aveva motivato il diniego sostenendo che non era stata specificata la durata della prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente, assunto che egli contesta in ricorso ritenendo che dalla richiesta di patteggiamento e dal consenso ad essa del Pubblico ministero risultava che la durata del lavoro di pubblica utilità fosse parametrata a quella della pena richiesta (un anno di reclusione) e che fosse stata rimessa al Tribunale solo la determinazione delle "modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che ben possono essere disciplinate dal giudice o comunque delegate alla difesa, anche successivamente" e secondo le convenzioni di cui al D.M. 26 marzo del 2001 (fg. 8 del ricorso).

L'errore processuale nel quale sarebbe incorso il Tribunale determinerebbe la nullità della sentenza di primo grado, ex art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal ricorrente con l'atto di appello;

2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, dal controllo degli atti - reso possibile dalla natura processuale della questione - risulta che l'istanza di patteggiamento sulla quale il ricorrente ha insistito all'udienza del 27 maggio del 2013, pur contemplando la richiesta di sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa non retribuita, non era corredata dalla indicazione della durata di tale attività, sicché non è corretto quanto affermato in ricorso in ordine al fatto che il Tribunale, nel caso specifico, avrebbe dovuto dedurre implicitamente che la durata era rapportata alla pena inflitta.

L'art. 165, comma primo, cod.pen. prevede che la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività debba avvenire "per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa". Con il che, si impone, per espressa previsione normativa, che venga stabilita in sentenza la durata dell'attività lavorativa, potendo essa non coincidere con la durata della pena sospesa.Anzi, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene in proposito che, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prevista dall'art. 165, comma primo, cod. pen. ha una durata definita a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che, a richiesta del condannato, può essere esaurita con modalità concentrate in un intervallo temporale effettivo diverso). (Sez. 1, n. 32649 del 16/06/2009, Lattore, Rv. 244844 ed altre conformi).

Si tratta di stabilire, a questo punto, a chi spetti indicare tale durata, se al giudice o all'imputato. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta, da ultimo consolidandosi nel senso di ritenere che, in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773.

Precedenti Conformi: N. 28568 del 2020 Rv. 279696, N. 12079 del 2020 Rv. 278725, N. 4426 del 2020 Rv. 278396, N. 19721 del 2019 Rv. 276248, N. 1665 del 2020 Rv. 278103). Tuttavia, tali approdi di legittimità hanno riguardato la diversa situazione processuale inerente ad un giudizio ordinario, nel quale l'imputato aveva fatto richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa rimettendone al giudice la valutazione, evidentemente in tutte le sue componenti, ivi compresa quella di interesse. Il caso in esame attiene, invece, ad una richiesta che si era profilata all'interno del rito ex art. 444 e segg. cod. proc. pen., nel quale, come è noto, il giudice non ha alcun potere discrezionale sulla entità e natura della pena da applicare, dovendosi limitare a ratificare l'accordo tra le parti.

Per inciso, è proprio in funzione della natura di tale ruolo che la Corte di cassazione ha qualificato come errore materiale emendabile il fatto che il giudice abbia dimenticato in dispositivo di indicare, in esito a procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., la statuizione, richiesta dalle parti, di sospendere la pena (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 20819 del 09/04/2013, Saad, Rv. 256230). Ne consegue che, nell'ambito del procedimento di applicazione della pena, deve ritenersi che sia l'imputato a dover determinare - e, conseguentemente, indicare nella sua istanza - la durata del lavoro di pubblica utilità, non potendo il giudice compiere discrezionalmente tal tipo di valutazione, potendo egli determinare solo le modalità della prestazione, così come prevede l'art. 165, comma primo, cod.pen..

Per queste ragioni, deve darsi continuità al principio di diritto secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, le parti possono ulteriormente subordinare la concessione del beneficio all'imposizione di obblighi e in particolare alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività, purchè specifichino il termine di durata della prestazione (Sez. 4, n. 17651 del 11/03/2008, Mosca, Rv. 240217). Pertanto, il Tribunale non aveva errato nel rigettare la istanza di applicazione della pena in quanto generica nella indicazione della durata della prestazione di attività e la sentenza impugnata è immune da vizi giuridici nell'avere avallato tale statuizione.

2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando i precedenti specifici del ricorrente. La motivazione è congrua sotto il profilo giuridico, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali. Così delibe