Sentenza — n. 27632/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del giudice per l'udienza preliminare del tribunale in sede, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre la multa, di fatto riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e disponendo l'aumento per la continuazione con il reato di lesioni aggravate nella misura di mesi due di reclusione, oltre la multa. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione per mancanza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 59 e 628, comma 3, n. 3 quinquies), per avere la Corte riconosciuto l'aggravante dell'età della vittima (ultrasessantacinquenne), stimando compatibile l'attribuzione soggettiva dell'aggravante in parola, che certamente richiede particolari capacità di discernimento della realtà rappresentatasi all'agente al momento del fatto, con la capacità di intendere e di volere lievemente scemata, così rappresentata dal perito nominato dalla Corte e così pure riconosciuta in sentenza, che potrebbe aver inciso sulla percezione e valutazione degli elementi di fatto costitutivi della circostanza, potendo altrimenti comunque determinare la situazione di ignoranza incolpevole rilevante ai sensi dell'art. 59 cod. pen., con il corrispondente profilo di violazione della legge penale sostanziale; 1.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce in riferimento all'altra aggravante speciale riconosciuta (art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen.: ... in luoghi tali da ostacolare la difesa), non avendo la Corte tenuto conto delle condizioni logistico- strutturali e di illuminazione della pista ciclo-pedonale ove i fatti ebbero a verificarsi, condizioni rappresentate e valorizzate con i motivi di gravame, in ordine ai quali la Corte non ha speso argomentazioni; 1.3. ancora i medesimi vizi affliggono la sentenza impugnata quanto a mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., dovendo ritenersi perfettamente integrato l'effetto risarcitorio in conseguenza della offerta proposta alla persona offesa e da questa rifiutata irretrattabilmente, senza tenere peraltro conto della restituzione immediata di quanto sottratto con la condotta consumata; 1.4. con l'ultimo motivo di ricorso di deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura dell'aumento (mesi due di reclusione) disposto per la continuazione con il delitto di lesioni aggravate di cui al capo B, anche in questo caso la valorizzazione della intensità del dolo di lesioni non tiene conto del vizio di mente riconosciuto seppur in misura lieve; il che determina per un verso contraddittorietà della motivazione e per altro verso mancanza di motivazione sulla rilevanza degli esiti peritali, oltre alla violazione dei criteri dosimetrici della sanzione indicati all'art. 133 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 59 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 628 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto ai primi due motivi di ricorso, che lamentano duplice vizio rilevante nel riconoscimento (rimasto privo di effetti sanzionatori, in ragione della prevalenza riconosciuta di fatto alle circostanze attenuanti generiche su tutte le conteste aggravanti, v. pag. 12 sentenza impugnata) delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai numeri 3 bis e 3 quinquies del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., deve ribadirsi che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PORTESI Enzo, n. Brescia 1'11/6/1974; avverso la sentenza del 17/7/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; letta le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Coconnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 3 maggio 2021 dal difensore del ricorrente, avv. Alessandro Magoni, che ha replicato alle conclusioni scritte del P.G. rinnovando le argomentazioni spese con i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del giudice per l'udienza preliminare del tribunale in sede, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre la multa, di fatto riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e disponendo l'aumento per la continuazione con il reato di lesioni aggravate nella misura di mesi due di reclusione, oltre la multa. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione per mancanza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 59 e 628, comma 3, n. 3 quinquies), per avere la Corte riconosciuto l'aggravante dell'età della vittima (ultrasessantacinquenne), stimando compatibile l'attribuzione soggettiva dell'aggravante in parola, che certamente richiede particolari capacità di discernimento della realtà rappresentatasi all'agente al momento del fatto, con la capacità di intendere e di volere lievemente scemata, così rappresentata dal perito nominato dalla Corte e così pure riconosciuta in sentenza, che potrebbe aver inciso sulla percezione e valutazione degli elementi di fatto costitutivi della circostanza, potendo altrimenti comunque determinare la situazione di ignoranza incolpevole rilevante ai sensi dell'art. 59 cod. pen., con il corrispondente profilo di violazione della legge penale sostanziale; 1.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce in riferimento all'altra aggravante speciale riconosciuta (art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen.: ... in luoghi tali da ostacolare la difesa), non avendo la Corte tenuto conto delle condizioni logistico- strutturali e di illuminazione della pista ciclo-pedonale ove i fatti ebbero a verificarsi, condizioni rappresentate e valorizzate con i motivi di gravame, in ordine ai quali la Corte non ha speso argomentazioni; 1.3. ancora i medesimi vizi affliggono la sentenza impugnata quanto a mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., dovendo ritenersi perfettamente integrato l'effetto risarcitorio in conseguenza della offerta proposta alla persona offesa e da questa rifiutata irretrattabilmente, senza tenere peraltro conto della restituzione immediata di quanto sottratto con la condotta consumata; 1.4. con l'ultimo motivo di ricorso di deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura dell'aumento (mesi due di reclusione) disposto per la continuazione con il delitto di lesioni aggravate di cui al capo B, anche in questo caso la valorizzazione della intensità del dolo di lesioni non tiene conto del vizio di mente riconosciuto seppur in misura lieve; il che determina per un verso contraddittorietà della motivazione e per altro verso mancanza di motivazione sulla rilevanza degli esiti peritali, oltre alla violazione dei criteri dosimetrici della sanzione indicati all'art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che lamentano duplice vizio rilevante nel riconoscimento (rimasto privo di effetti sanzionatori, in ragione della prevalenza riconosciuta di fatto alle circostanze attenuanti generiche su tutte le conteste aggravanti, v. pag. 12 sentenza impugnata) delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai numeri 3 bis e 3 quinquies del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., deve ribadirsi che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito.
Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). 1.1. Nella presente fattispecie processuale sono state riconosciute nel giudizio di appello le circostanze attenuanti generiche, stimate di fatto prevalenti sulle (due distinte) circostanze aggravanti ad effetto speciale pure riconosciute; sicché dalla eventuale richiesta elisione delle due circostanze aggravanti oggetto di censura non potrebbe comunque scaturire un effetto sanzionatorio più favorevole.
Ritiene, dunque, il Collegio, pur consapevole della esistenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35429 del 11 agosto 2014, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato, al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, ancorché minusvalenti rispetto alle circostanze attenuanti, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli; nel medesimo senso anche Sez. 6, n. 19188 del 3 maggio 2013), che non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante, ove la stessa non abbia svolto alcun ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto già esclusa per effetto del giudizio di valenza (in questo senso:
Sezione 4, n. 20328, del 28 aprile 2017; Sez. 4, n. 27101 del 1 luglio 2016; da ultimo Sez. 3, n. 19901, del 12/12/2018, rv. 275962: È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente invarianza della pena). 1.1.1. In ogni caso, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la valutazione circa il riconosciuto vizio lieve di mente è stata condotta in perfetta autonomia rispetto alla distinta analisi del dolo richiesto per il perfezionamento della fattispecie di rapina e per il riconoscimento delle circostanze aggravanti, così ponendosi nel solco di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal quale questo collegio non intende discostarsi (Sez. 5, n. 14107, del 27/10/1999, Rv. 216104: // vizio parziale di mente deve considerarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la semi-infermità mentale ed il ritenere provato il dolo.
Ed invero, la coscienza e la volontà, pur se diminuite, non sono incompatibili con il vizio parziale di mente, in quanto sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato; conf. Sez. 1, n. 43216, del 1671/2018, Rv. 274409; Sez. 6, n. 14795, del 8/4/2020, Rv. 278866; Sez. 1, n. 16141, del 24/1/2017, Rv. 272700). 1.2. Quanto alla negata cittadinanza nel processo della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. (integrale risarcimento del danno).
La Corte di merito ha dato seguito all'orientamento di giurisprudenza che stima (in caso di rifiuto dell'offerta informale) necessaria l'offerta reale del risarcimento (Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, Rv. 272303), che comunque il giudice del merito non ha ritenuto congruo, in considerazione del danno morale e fisico provocato dall'azione, con apprezzamento discrezionale che non è apparso affatto illogico, tanto meno in maniera manifesta. Né può tenersi conto, come ritiene il ricorrente, di una restituzione di quanto sottratto avvenuta del tutto involontariamente, avendo anzi l'agente lanciato via la borsa della vittima ed essendo rimasto in possesso del borsellino fino al momento dell'arresto da parte dell'inseguitore. 1.3.
Anche quanto a misura (per vero minima) dell'aumento per la riconosciuta continuazione con il reato satellite di lesioni personali aggravate, la Corte ha motivatamente stimato compatibile l'apprezzamento della intensità del dolo con il vizio lieve di mente riconosciuto. Si richiama sul punto quanto già poco innanzi argomentato (sub 1.1.1.). Nessuna violazione della legge penale appare pertanto essersi realizzata sul punto.2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla infondatezza dei motivi di ricorso, consegue per la parte privata che lo ha proposto la condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gio 2021