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Sentenza — n. 47197/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Burzì Giovanni, nato a Cinquefrondi il 07/01/1990; Avverso l'ordinanza emessa il 21/05/2021 dal Tribunale del riesame di Reggìo Calabria; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato Francesco Calabrese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, artt. 275 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Burzì deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmìssione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti gravi addebiti penali altri reati atto sessuale con un detenuto delitto precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
In questa ampia cornice investigativa, al capo 20 della rubrica, si contestava a Giovanni Burzì il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da Antonino Pesce (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen.
artt. 275 cod. proc. pen
Avverso questa ordinanza Giovanni Burzì, a mezzo dell'avvocato Francesco Calabrese, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 275 cod. proc. pen., 110 cod.
art. 275 cod. proc. pen
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Burzì Giovanni, nato a Cinquefrondi il 07/01/1990; Avverso l'ordinanza emessa il 21/05/2021 dal Tribunale del riesame di Reggìo Calabria; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato Francesco Calabrese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21/05/2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giovanni Burzì il 27/01/2021, per il reato di cui al capo 20 della rubrica, che veniva ascritto all'indagato ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "Pecunia Olet", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetística Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, Gioia Tauro e San Ferdinando, nella quale il ricorrente gravitava.

Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da Antonino Pesce (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce di Rosarno, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare.

In questa ampia cornice investigativa, al capo 20 della rubrica, si contestava a Giovanni Burzì il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., commesso a Rosarno il 13/01/2018, in relazione a un più vasto traffico di sostanze stupefacenti controllato da Antonino Pesce (classe 1992) e Giuseppe Cacciola, attraverso i cui canali il ricorrente aveva acquistato una partita di droga, costituita da un chilogrammo di marijuana. Il coinvolgimento del ricorrente nell'acquisto della partita di marijuana di cui si controverte, collegato alla rete soggettiva oggetto di vaglio cautelare, si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di Antonino Pesce (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, dalle quali emergevano i rapporti esistenti, oltre che con Antonino Pesce (classe 1992) e Giuseppe Cacciola, anche con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato al mercato degli stupefacenti.

Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante Antonino Pesce (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da Giovanni Burzì, rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore della condotta illecita commessa dal ricorrente e della sua riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti, egemonizzato da Antonino Pesce (classe 1992) e Giuseppe Cacciola.

Secondo il Tribunale del riesame di Reggio Calabria l'elevato disvalore della condotta illecita oggetto di vaglio cautelare era attestato dal quantitativo consistente di marijuana del quale si discute, ammontante a un chilogrammo; dalle trattative avviate dal ricorrente con Salvatore Corrao per l'acquisto di una partita di marijuana di dieci chilogrammi; dal suo collegamento con alcuni esponenti storici della cosca Mancuso di Límbadí, tra cui Pantaleone Mancuso ed Emanuele Mancuso. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava il provvedimento cautelare genetico.

2. Avverso questa ordinanza Giovanni Burzì, a mezzo dell'avvocato Francesco Calabrese, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 275 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata nei confronti di Giovanni Burzì in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale, sui quali il Tribunale del riesame di Reggio Calabria si era espresso ìn termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie, richiamando erroneamente il collegamento del ricorrente alla cosca Mancuso di Limbadi, che doveva essere escluso, non avendo il ricorrente riportato condanne riguardanti tale contesto 'ndranghetistico.

Tali incongruità argomentative, al contempo, rendevano evidente l'eccessiva severità della misura cautelare alla quale Giovanni Burzì era stato sottoposto, atteso che, tenuto conto della sua modesta caratura criminale, sarebbe stato possibile disporre la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giovanni Burzì è infondato.

2. Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati al ricorrente al capo 30 della rubrica rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto dei parametri enucleati dall'art. 275 cod. proc. pen., ai quali il Tribunale del riesame di Reggio Calabria si conformava nel rispetto delle emergenze indiziarie. Non può, in proposito, non ribadirsi che l'inserimento dì Giovanni Burzì nel mercato degli stupefacenti rosarnese non può ritenersi occasionale e circoscritto all'episodio delittuoso oggetto di vaglio, in ragione dei rapporti consolidati esistenti tra il ricorrente, Antonino Pesce (classe 1992), Antonino Pesce (classe 1993), Giuseppe Cacciola e Salvatore Corrao, con i quali risultava collegato.

Tale inserimento risultava ulteriormente attestato dal fatto che il ricorrente non soltanto aveva acquistato la partita dì marijuana, ammontante a un chilogrammo, di cui si controverte, ma aveva avviato una trattativa con Salvatore Corra° finalizzata ad acquistare dieci chilogrammi della stessa tipologia di droga. Questi profili cautelari, al contempo, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione con gli ulteriori elementi di giudizio, dai quali il Tribunale del riesame di Reggio Calabria desumeva la pericolosità sociale di Burzì, sulla quale il provvedimento cautelare censurato si esprimeva in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie, richiamando correttamente i suoi collegamenti con alcuni esponenti di spicco della cosca Mancuso di Limbadi, come Emanuele Mancuso e Pantaleone Mancuso, rispetto ai quali priva di rilievo appare la censura difensiva relativa all'assenza di condanne riguardanti tale contesto 'ndranghetistico.

La fattispecie contestata all'imputato, dunque, imponeva di ritenere altamente pericolosi e connotati da serialità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare; connotazioni, queste, rispetto alle quali appare ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria sull'adeguatezza del regime cautelare carcerario a contenere il rischio di recidiva di Giovanni Burzì, che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari, con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico.

Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che, nel passaggio motivazionale kilo C'N4 (.4,44 u•A‘i esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, evidenziava gYthe gli elementi indiziari acquisiti nei confronti di Giovanni Burzì inducevano a «escludere [...] che la condotta posta in essere nell'ambito dell'odierno procedimento rappresenti un episodio isolato, dovendosi la stessa inserire in rapporti di maggiore consistenza criminale, certamente sintomatici della propensione del ricorrente alla perpetrazione di condotte di tenore analogo a quelle contestategli [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Burzì deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmìssione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigl