Sentenza — n. 47188/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMiceli Riccardo, nato a Castrovillari 1'11/12/1973; Avverso l'ordinanza emessa il 09/02/2021 dal Tribunale di Castrovillari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen, art. 420 cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47188/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la notifica del decreto di citazione a giudizio di Riccardo Miceli del procedimento penale nel procedimento penale numero 2956/2018 R.G.N.R. veniva eseguita il 25/06/2019, presso il luogo di residenza dell'imputato, a mani del fratello convivente, Vito Miceli. Instaurato conseguentemente il dibattimento nei confronti di Riccardo Miceli, davanti al Tribunale di Castrovillari, all'udienza del 26/11/2019, l'imputato, assistito d'ufficio dall'avvocato Vincenzina Mazzuca, veniva dichiarato assente ex art. 420 cod. proc. pen.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Miceli Riccardo, nato a Castrovillari 1'11/12/1973; Avverso l'ordinanza emessa il 09/02/2021 dal Tribunale di Castrovillari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 09/02/2021 la Corte di appello di Catanzaro, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato presentata da Riccardo Miceli ex art. 629-bis cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza numero 197 del 2020, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento penale numero 2956/2018 R.G.N.R., nei confronti di imputato dichiarato assente all'udienza del 26/11/2019. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell'esecuzione catanzarese sull'assunto che la notifica del decreto di citazione a giudizio del procedimento penale in questione era stata eseguita ritualmente il 25/06/2019, essendo stata effettuata presso il luogo di residenza di Riccardo Miceli, a mani del fratello convivente, Vito Miceli, a nulla rilevando che, in quel momento, il condannato era detenuto per altra causa.
2. Avverso questa ordinanza Riccardo Miceli, a mezzo dell'avvocato Mauro Cardasco, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 629-bis cod. proc. pen., conseguente al fatto che il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza del processo penale all'esito del quale era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari, atteso che, a partire dal 20/12/2018, risultava detenuto. Ne discendeva che, attesa la sua condizione detentiva, la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani del fratello - che, peraltro, risultava domiciliato presso la residenza del condannato solo temporaneamente, per effetto degli arresti donniciliari ai quali era sottoposto - non poteva ritenersi perfezionata regolarmente, essendo necessario che la notificazione venisse effettuata presso il luogo dove il ricorrente si trovava detenuto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Riccardo Miceli è infondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la notifica del decreto di citazione a giudizio di Riccardo Miceli del procedimento penale nel procedimento penale numero 2956/2018 R.G.N.R. veniva eseguita il 25/06/2019, presso il luogo di residenza dell'imputato, a mani del fratello convivente, Vito Miceli. Instaurato conseguentemente il dibattimento nei confronti di Riccardo Miceli, davanti al Tribunale di Castrovillari, all'udienza del 26/11/2019, l'imputato, assistito d'ufficio dall'avvocato Vincenzina Mazzuca, veniva dichiarato assente ex art. 420 cod. proc. pen.
Tanto premesso, deve osservarsi che la notifica degli atti processuali a mani di un familiare capace e convivente deve ritenersi regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., integrando un evento processuale idoneo a fondare il convincimento della conoscenza del procedimento penale della cui comunicazione si controverte. Né rileva, in senso contrario, che il germano del condannato, Vito Miceli, a mani del quale la notificazione veniva stata eseguita, risultava domiciliato presso la residenza del condannato solo temporaneamente, per effetto della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto.
Ne discende che, in ipotesi di questo genere, in assenza di elementi concreti di segno contrario, il cui onere di allegazione grava sull'imputato, deve ritenersi che questi ha avuto conoscenza dell'esistenza, inizialmente, della fase delle indagini preliminari, e, successivamente, della fase dibattimentale del processo penale che lo riguarda, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la «notifica di plurimi atti del procedimento e del processo a mani di familiare capace e convivente regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è idonea a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell'imputato» (Sez. 5, n. 40495 del 01/07/2019, Amendola, Rv. 277320-01).
Né rileva in senso contrario l'orientamento ermeneutico, pur consolidato, che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. Questa disciplina normativa, infatti, trova applicazione nei confronti dell'imputato detenuto "per altra causa" soltanto quando lo stato di detenzione risulti dagli atti, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, con la conseguenza che, laddove la condizione restrittiva non emerga dagli atti processuali e non, èr stata comunicata dal soggetto interessato, non sussiste alcun dovere di notifica presso il luogo di detenzione del condannato (Sez.
U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278689-01). In questa, univoca, cornice, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, la condizione detentiva patita da Riccardo Miceli non risultava documentata dagli atti del procedimento penale conclusosi con la pronuncia del Tribunale di Castrovillari di cui si controverte e non era stata comunicata dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, con la conseguenza di rendere destituita di fondamento la censura difensiva in esame e non consentire l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato formulata dal condannato ex art. 629-bis cod. proc. pen.
3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Miceli, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere estensore Al