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Sentenza — n. 47187/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47187/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47187/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Cupis Claudio, nato a Roma il 20/05/1972; Avverso l'ordinanza emessa il 30/03/2021 dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 420-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 47187/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il processo penale conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, della cui esecutività si controverte, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, era pendente nella fase dibattimentale. Ci si trova, dunque, di fronte a un'ipotesi regolata dalla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto dell'art. 15-bis, commi 1 e 2, legge n. 67 del 2014. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado».

Parole chiave

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esecuzione della pena dichiarazione di esecutività inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento perenzione dell'esecuzione della decisione sentenza contumaciale decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 420-bis cod. proc. pen
67 del 2014, l'imputato Claudio De Pisis, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., veniva dichiarato assente e, all'esito del giudizio instaurato nei suoi confronti, non gli veniva notificato l'estratto contumaciale della decisione controversa.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) De Cupis Claudio, nato a Roma il 20/05/1972; Avverso l'ordinanza emessa il 30/03/2021 dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 03/03/2021 la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Claudio De Pisis, finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte il 30/11/2017. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione romano sull'assunto che, nel processo di cognizione, Claudio De Pisis era stato dichiarato ritualmente assente, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67, con la conseguenza che all'imputato non era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza della cui esecutività si controverte.

2. Avverso questa ordinanza Claudio De Pisis, a mezzo dell'avvocato Walter De Agostino, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza del processo penale all'esito del quale, con la sentenza irrevocabile pronunciata il 30/11/2017, era stato condannato dalla Corte di appello di Roma. Si deduceva, in proposito, che nei confronti di Claudio De Cupis non poteva farsi applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, legge 67 del 2014, con la conseguente nullità della dichiarazione di assenza che era stata pronunciata nei suoi riguardi nel giudizio di merito. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Claudio De Pisis è infondato.

2. Osserva il Collegio che il processo penale conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, della cui esecutività si controverte, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, era pendente nella fase dibattimentale. Ci si trova, dunque, di fronte a un'ipotesi regolata dalla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto dell'art. 15-bis, commi 1 e 2, legge n. 67 del 2014. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado».

A questa regola generale, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 2, della legge n. 67 del 2014, fanno eccezione le ipotesi che riguardano i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, facendosi corretta applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014, l'imputato Claudio De Pisis, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., veniva dichiarato assente e, all'esito del giudizio instaurato nei suoi confronti, non gli veniva notificato l'estratto contumaciale della decisione controversa.

La sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, quindi, veniva dichiarata irrevocabile il 16/02/2017 sul presupposto, ineccepibile, che, nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, non era stata proposta impugnazione da parte di De Pisis. Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, non essendo stata dichiarata la contumacia di Claudio De Pisis prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, nel caso di specie, doveva farsi applicazione delle norme sul processo penale in absentia, con la conseguenza che non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello pronunciata nei confronti dell'imputato assente.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «La disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso - l'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014 - è stata inserita con legge successiva (la legge 11 agosto 2014, n.118)» (Sez. 5, n. 57733 del 31/10/2017, Crescenzo, Rv. 271988-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 33112 del 28/03/2018, Siessena, Rv. 273776-01;

Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016, Golemi, Rv. 267655-01).

3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da Claudio De Pisis, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A