Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47180/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47180/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47180/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 5 marzo 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Meglio Antonio, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: sentenza del Tribunale di Napoli del 26.1.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 648, 485, 491, 476, 482 e 640 cod. pen., commessi il 19.10.2010;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47180/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Carlo Fabbozzo, ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia contro le autorità divieto di molestie reato di coazione minaccia all'ordine pubblico misura meno grave ragione di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
sentenza del‘Tribunale di Napoli dell'11.1.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.".
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEGLIO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/03/1961 avverso l'ordinanza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/~ le conclusioni del PG A . Q.. A0 j. ‘ 9- 1""v1.4.1,-ailk0 epl.1 t..;.Lt_Lx ‹42.S2)2 ( o uzl RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 5 marzo 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Meglio Antonio, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:

1) sentenza del Tribunale di Napoli del 26.1.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 648, 485, 491, 476, 482 e 640 cod. pen., commessi il 19.10.2010;

2) sentenza del‘Tribunale di Napoli dell'11.1.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (denuncia del 10 dicembre 2010). A ragione della decisione, riteneva che dalla lettura delle indicate sentenze non emergessero elementi di rilievo dimostrativi di un originario e unitario disegno criminoso sotteso alla commissione dei reati in parola, consumati, peraltro, a distanza di mesi gli uni dagli altri; specificava, con riguardo alla distanza temporale tra i reati giudicati con le due indicate sentenze, che quelli giudicati con la prima pronuncia erano stati commessi il 19.10.2010, data in cui il Meglio aveva versato l'assegno sul proprio conto corrente n. 42342188, acceso presso le Poste Italiane di Ercolano, mentre, con riguardo al reato giudicato con la seconda sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, occorreva considerare che, alla stregua sia del capo di imputazione che della stessa motivazione, il titolo era stato portato all'incasso il 4.6.2010, risultando smentita la circostanza rappresentata dal condannato secondo cui quel conto corrente sarebbe stato acceso il 30.10.2010, atteso che detto conto corrente era stato utilizzato per versare l'altro titolo di credito, oggetto della prima sentenza.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Carlo Fabbozzo, ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in un evidente errore nel ritenere che l'assegno di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli dell'11.1.2018 fosse stato negoziato il 4.6.2010, in quanto detta data si riferiva alla negoziazione dei titoli da parte dell'allora coimputato del Meglio, tale Manzi Enzo; peraltro, gli assegni relativi alla posizione del Meglio sarebbero datati 11.10.2010 e, come risultava dalla lettura del capo di imputazione riferibile a quest'ultimo, essi sarebbero stati negoziati da parte del Meglio il 3.11.2010; conseguentemente, tra i fatti di reato, di natura identica, giudicati con le due indicate sentenze sarebbero intercorsi solo undici giorni.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Paola Filippi, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.• L'ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su un dato erroneo e cioè sulla circostanza che il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Napoli dell'11.1.2018 fosse stato commesso in data 4.6.2010; le deduzioni difensive con le quali è stata contestata detta circostanza trovano, infatti, conferma negli atti allegati all'impugnazione (già dalla lettura del capo D di imputazione della sentenza del Tribunale di Napoli dell'11.1.2018 si evince chiaramente che la negoziazione degli assegni riguardanti il Meglio era avvenuta il 3.11.2010 e non il 4.6.2010). L'argomentare del giudice dell'esecuzione - secondo cui i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna sarebbero stati consumati a distanza di mesi - non è, dunque, conforme ai dati processuali e risulta, sotto tale aspetto, viziato da evidente travisamento.

5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà rivalutare l'istanza difensiva, tenendo conto della corretta distanza temporale tra i reati rispetto ai quali il condannato ha invocato l'applicazione della disciplina della continuazione, così come desumibile dalla lettura delle due sentenze di condanna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso, il 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente na Talerico Fili sa c-( DEPO ,S1 \ T g N 2 C an 2