Sentenza — n. 47176/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia appellata da Roberto Antonio De Cesare, Matteo De Santo e Maria Liemonte nonché dalle parti civili Roberto Antonio De Cesare e Maria Liemonte avverso il capo della sentenza relativa all'assoluzione di Matteo De Santo dal delitto di tentato omicidio, assolveva Roberto Antonio De Cesare dall'imputazione di guida senza patente nonché dal delitto di lesioni personali contestato al capo B per insussistenza del fatto, Maria Liemonte dai reati ascrittile per non aver commesso il fatto e Matteo De Santo dal reato di lesioni personali volontarie per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili; riqualificava l'imputazione di rapina aggravata in quella di furto con strappo, rideterminava la pena nei confronti di De Cesare, per i reati residui, ad anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 624-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 47176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa di Roberto Antonio De Cesare è fondato: benché il giudice di primo grado avesse concesso l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. con riferimento al delitto di rapina, quello di appello, dopo aver qualificato la condotta ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. e avere stabilito per tale delitto la pena base, non ha operato la diminuzione per l'attenuante, pur non essendo stata applicata alcuna aggravante con la quale operare il bilanciamento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LIEMONTE MARIA nato a SAN SEVERO il 03/12/1967 dalla parte civile DE CESARE ROBERTO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 26/06/1991 nel procedimento a carico di: DE CESARE ROBERTO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 26/06/1991 nel procedimento a carico di quest'ultimo DE SANTO MATTEO nato a TORREMAGGIORE il 18/02/1951 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze operato con riferimento al capo A dell'imputazione e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di De Cesare per la parte restante nonché del ricorso delle parti civili
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia appellata da Roberto Antonio De Cesare, Matteo De Santo e Maria Liemonte nonché dalle parti civili Roberto Antonio De Cesare e Maria Liemonte avverso il capo della sentenza relativa all'assoluzione di Matteo De Santo dal delitto di tentato omicidio, assolveva Roberto Antonio De Cesare dall'imputazione di guida senza patente nonché dal delitto di lesioni personali contestato al capo B per insussistenza del fatto, Maria Liemonte dai reati ascrittile per non aver commesso il fatto e Matteo De Santo dal reato di lesioni personali volontarie per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili; riqualificava l'imputazione di rapina aggravata in quella di furto con strappo, rideterminava la pena nei confronti di De Cesare, per i reati residui, ad anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata.
De Cesare e la Liemonte sono imputati del delitto di rapina aggravata ai danni di Matteo De Santo in relazione alla condotta di strappo dal collo di una collanina di oro giallo, operato dopo aver spruzzato nei suoi confronti un prodotto al peperoncino contenuto in una bomboletta spray, nonché per le lesioni personali conseguenti (capi A e B); De Cesare anche per guida senza patente (capo C, per il quale la Corte ha pronunciato sentenza di assoluzione) e di evasione dalla detenzione domiciliare (capo D); Matteo De Santo, invece, è imputato dei delitti di tentato omicidio e di lesioni personali volontarie (capi E ed F) perché, dopo avere inseguito con la sua autovettura il ciclomotore su cui erano fuggiti De Cesare e la Liemonte, lo speronava più volte, facendolo cadere a terra, procurando loro lesioni personali.
Il Giudice di primo grado aveva assolto De Santo dall'imputazione di tentato omicidio di cui al capo E per insussistenza del fatto e aveva condannato gli imputati per le restanti imputazioni. Nel corso del giudizio di primo grado, De Cesare aveva ammesso lo strappo della collanina e, di conseguenza, la condotta di evasione dalla detenzione domiciliare. La difesa di De Santo aveva censurato la condanna per lesioni personali, sottolineando che l'assoluzione dall'imputazione di tentato omicidio era fondata sulla mancanza di prova della dinamica di impatto tra i due veicoli.
De Cesare e Liemonte avevano impugnato la sentenza sia come imputati che, quali parti civili, l'assoluzione di De Santo dall'imputazione di tentato omicidio. Secondo la Corte territoriale, non vi era prova che De Cesare avesse usato lo spray al peperoncino nel momento della sottrazione della collanina: si trattava, quindi, di semplice furto con strappo al quale la Liemonte era rimasta estranea. La Corte dava atto che, sulla fase successiva dell'inseguimento da parte dì De Santo, le versioni erano contrapposte: De Santo aveva negato di avere speronato il ciclomotore in fuga, sostenendo di avergli semplicemente tagliato la strada, costringendo De Cesare a fermarsi e a restituirgli la collanina; subito dopo il ciclomotore era ripartito, andando a schiantarsi autonomamente contro un palo.
Mancavano accertamenti tecnici da parte della Polizia Stradale, l'autovettura di De Santo aveva molte ammaccature derivanti da pregressi incidenti e non vi era prova che le tracce di sangue presenti sul veicolo di De Santo appartenessero alla Liemonte (che aveva riportato gravi lesioni in conseguenza dell'incidente) e che fossero state lasciate da costei al momento dello speronamento. La Corte territoriale ricordava, ancora, che De Cesare aveva riferito alla Polizia Stradale intervenuta che si era trattato di un incidente autonomo, a causa della presenza di ghiaia sul fondo stradale che gli aveva fatto perdere il controllo del motoveicolo.
La Corte territoriale negava a De Cesare le attenuanti generiche e riteneva impossibile un diverso giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Roberto Antonio De Cesare, deducendo violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte territoriale, pur riqualificando la condotta di rapina aggravata in furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen., aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. ed era ricorsa all'art. 69 cod. pen., così non operando la diminuzione imposta per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., già riconosciuta dal Giudice di primo grado. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando la mancanza di qualsiasi apprezzamento a sostegno della decisione di negare all'imputato le attenuanti generiche.
3. Ricorrono per cassazione anche le parti civili Maria Liemonte e Roberto Antonio De Cesare, lamentando carenza di motivazione con riferimento all'assoluzione di De Santo dalle imputazioni di tentato omicidio e di lesioni aggravate. La Corte territoriale non aveva tenuto conto della perizia ricostruttiva dell'incidente redatta dall'ing. Antonio La Notte su incarico del Giudice dell'udienza preliminare nonché degli atti di accertamento della Polizia Stradale. In un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento all'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni rese da Roberto Antonio De Cesare alla Polizia Stradale in assenza del difensore.4. Il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria redatta per l'udienza pubblica con trattazione scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze operato con riferimento al capo A dell'imputazione e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di De Cesare per la parte restante nonché del ricorso delle parti civili.
5. Il difensore di Antonio Roberto De Cesare e quello delle parti civili ricorrenti hanno depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa di Roberto Antonio De Cesare è fondato: benché il giudice di primo grado avesse concesso l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. con riferimento al delitto di rapina, quello di appello, dopo aver qualificato la condotta ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. e avere stabilito per tale delitto la pena base, non ha operato la diminuzione per l'attenuante, pur non essendo stata applicata alcuna aggravante con la quale operare il bilanciamento.
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Come ammette lo stesso ricorrente nelle conclusioni scritte, la mancata concessione delle attenuanti generiche non era stata oggetto di un motivo di appello; piuttosto, il difensore aveva chiesto l'applicazione della circostanza in sede di discussione orale. Non vi è dubbio che la Corte territoriale avrebbe potuto applicare le attenuanti generiche d'ufficio in forza del disposto dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., ma la mancata applicazione non può essere oggetto di motivo di ricorso per cassazione (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). In ogni caso, la motivazione della decisione - sia pure implicita - è presente nella sentenza impugnata, atteso che, immediatamente prima di confermare il diniego delle attenuanti generiche, il provvedimento dava atto della precedente condanna riportata da De Cesare per ben dieci furti con strappo, derivandone una valutazione della personalità dell'imputato assolutamente negativa.
3. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla condanna di De Cesare limitatamente alla determinazione della pena; il giudice 3 del rinvio opererà discrezionalmente la diminuzione per l'attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 6 cod. pen. sulla pena base già individuata nella sentenza annullata (sulla cui misura non è stato proposto ricorso), calcolando, poi, l'aumento per la continuazione per il delitto di evasione, anche in questo caso nella misura già fissata dalla Corte territoriale, che non è stata oggetto di censura con il ricorso per cassazione, infine riducendo la pena per il rito abbreviato. L'affermazione di colpevolezza per i reati contestati a De Cesare è, comunque, definitiva.
3. Il ricorso proposto dalle parti civili De Cesare e Liemonte è inammissibile. I ricorrenti avanzano considerazioni in fatto relative alla dinamica del sinistro, ignorando la motivazione della sentenza e richiamando la perizia ricostruttiva operata dal C.T. e gli accertamenti della Polizia Stradale senza operare alcun riferimento specifico e senza allegare tali atti. Viene, inoltre, dedotta una violazione di legge con riferimento all'utilizzazionè delle dichiarazioni di De Cesare alla Polizia Stradale: ma si tratta di censura generica, non essendo stato prodotto il relativo verbale né specificato in quale situazione quelle dichiarazioni erano state rese, cosicché non è possibile ritenere sussistente una inutilizzabilità assoluta in grado di superare gli effetti derivanti dal ricorso al giudizio abbreviato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Cesare Roberto Antonio limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso presentato da De Cesare. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili De Cesare Roberto Antonio e Liemonte Maria e le condanna al pagamento delle spese processuali e