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Sentenza — n. 47042/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47042/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Bernardo Ciervo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 16/4/2019 che aveva respinto la richiesta ex art. 207 cod. pen. di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, applicata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 21/12/2016.

Regesto Legislator

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art. 207 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 47042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato ha evidenziato che Bernardo Ciervo è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., una prima volta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/1/2013 in relazione a una condotta partecipativa accertata sino all'ottobre 2010; e, la seconda volta, con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 2/3/2016, per una condotta di partecipazione al sodalizio camorristico accertata dal settembre 2012 al settembre 2014 e, quindi, collocabile, in parte, durante il periodo di detenzione di Ciervo, nel corso del quale egli aveva continuato a percepire "la mesata" corrisposta agli affiliati al clan.

Parole chiave

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assenza di persecuzione pericolo di reiterazione appartenenza a una banda minaccia attuale riesame della curatela mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 207 cod. pen
Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Bernardo Ciervo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 16/4/2019 che aveva respinto la richiesta ex art. 207 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Mario Griffo, deduciendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Il provvedimento impugnato ha evidenziato che Bernardo Ciervo è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da eiervo Bernardo, nato a Caserta il 28/6/1983, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 6/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Bernardo Ciervo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 16/4/2019 che aveva respinto la richiesta ex art. 207 cod. pen. di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, applicata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 21/12/2016.

2. Bernardo Ciervo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Mario Griffo, deduciendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.680, 207, 208 e 679 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla attuale pericolosità di Bernardo Ciervo.

Dopo avere ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, hanno affermato che l'attualità della pericolosità non può discendere automaticamente dalla mera appartenenza del soggetto a un sodalizio mafioso, ma richiede un'analisi specifica degli elementi di fatto accertati al momento applicativo e che, secondo la sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013 della Corte costituzionale, «il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile», il ricorso denuncia che se2tainido il provvedimento impugnato avrebbe presunto la pericolosità di Bernardo Ciervo omettendo di considerare: la irreprensibilità del suo comportamento carcerario, tanto da beneficiare della liberazione anticipata; che egli ha intrapreso un percorso di studi universitari e che i fatti per i quali ha riportato condanna sono risalenti; che Nicola Schiavone, capo della cosca camorristica di riferimento, è stato arrestato il 15/6/2010 e ha iniziato il periodo di collaborazione; che Ciervo, come indicato nelle note difensive depositate all'udienza del 6/10/2020, dispone di un'onesta attività lavorativa.

Né il provvedimento impugnato avrebbe considerato la revoca, in data 20/12/2018, della misura di prevenzione disposta dalla Corte di appello di Napoli, i cui criteri di valutazione in punto di accertamento della pericolosità corrisponderebbero a quelli delle misure di sicurezza personali, richiedendo il dato della attualità, nella specie non ravvisabile. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 680, 207, 208 e 679 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla sospensione dell'esecuzione della misura, che costituirebbe un grave ostacolo al concreto reinserimento sociale di Ciervo, essendo stata sempre ribadita dalla giurisprudenza di legittimità la necessità di un controllo costante, da parte del magistrato di sorveglianza, circa il perdurare della pericolosità sociale.

3. In data 14/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il provvedimento impugnato ha evidenziato che Bernardo Ciervo è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., una prima volta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/1/2013 in relazione a una condotta partecipativa accertata sino all'ottobre 2010; e, la seconda volta, con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 2/3/2016, per una condotta di partecipazione al sodalizio camorristico accertata dal settembre 2012 al settembre 2014 e, quindi, collocabile, in parte, durante il periodo di detenzione di Ciervo, nel corso del quale egli aveva continuato a percepire "la mesata" corrisposta agli affiliati al clan.

3. A partire da quest'ultimo dato, di spiccata valenza prognostica, i Giudici di merito hanno ritenuto, in maniera niente affatto illogica, la necessità di procedere con particolare cautela rispetto alla richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza. Tale valutazione non eccede i limiti propri di una fisiologica opinabilità di apprezzamento e si mantiene nell'alveo di una non illogica progressività del percorso di risocializzazione cui anche le misure di sicurezza sono preordinate, tanto più che, come rilevato nel provvedimento, l'esecuzione della misura era, al momento della richiesta di revoca, appena iniziata.

Pertanto, le considerazioni critiche articolate con l'odierno ricorso non possono essere condivise, anche considerando che la misura di sicurezza può essere revocata in ogni tempo e che una nuova richiesta può essere, quindi, avanzata all'esito di un ulteriore periodo di osservazione, conformemente alle indicazioni del provvedimento impugnato. Inammissibile, in ultimo, è la doglianza in materia di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'appello, essendo la relativa decisione non impugnabile, attesa la sua natura interlocutoria (Sez. 1, n. 54594 del 15/4/2016, De Stefano, Rv. 268549-01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec