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Sentenza — n. 47037/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew her request for cassation review. Although the defense had previously challenged the appellate court's decision on sentencing continuity and accessory penalties, the defendant submitted a formal renunciation with a special power of attorney. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for a valid appeal was no longer met, leading to the dismissal of the case and an order for the defendant to bear the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is declared inadmissible if the appellant formally renounces the request for review, thereby extinguishing the procedural basis for the cassation action and subjecting the appellant to the payment of procedural expenses.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility formal withdrawal of appeal renunciation of cassation request procedural costs allocation special power of attorney sentencing continuity accessory penalties reduction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputata, avv.ti Veronica Paturzo e Pietro Pomanti, indicando a motivo unico di impugnazione profili di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 219, comma 2, L. Fall.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con sentenza dell'11/11/2019, la Corte di appello di Perugia - pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ed in applicazione dell'accordo tra le parti intervenuto ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza dell'11/11/2019, la Corte di appello di Perugia - pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ed in applicazione dell'accordo tra le parti intervenuto ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186/2000
pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDI PATRIZI PATRIZIA (RINUNCIANTE), nata a ROMA il 1°/05/1966 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE di APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI udito il Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'11/11/2019, la Corte di appello di Perugia - pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ed in applicazione dell'accordo tra le parti intervenuto ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a Patrizia Bernardi Patrizi, ritenendo i reati per i quali l'imputata aveva riportata condanna con sentenza del Tribunale di Lanciano del 6/11/2013 avvinti in continuazione con quello già giudicato nel proc. n. 1657/2010 Rg N.R., definito con sentenza di questa Corte in data 29/1/2019 e, per l'effetto, ha fissato la pena complessiva in anni quattro e mesi dieci di reclusione, riducendo le pene accessorie ad un periodo corrispondente alla durata della pena principale.

2. Avverso detta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputata, avv.ti Veronica Paturzo e Pietro Pomanti, indicando a motivo unico di impugnazione profili di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 219, comma 2, L. Fall. e 599 bis cod. proc. pen.

3. Nelle more della trattazione del ricorso, l'imputata Patrizia Bernardi Patrizi ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 28/10/2021 depositata in cancellaria 1'8/11/2021, corredata di procura speciale dell'interessata.

4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021