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Sentenza — n. 46728/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46728/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46728/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Palermo, col decreto indicato in epigrafe, in parziale riforma del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno emesso nei confronti di Guardino Ciro il 15.12.2020 dal Tribunale di Palermo, ha escluso la sussistenza di una pericolosità qualificata attuale del proposto, confermando invece il giudizio di pericolosità generica ex art. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 125 comma 3 cod.proc.pen; Sentenza — n. 46728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le deduzioni del ricorrente si rivelano, in ogni caso, inammissibili nella parte in cui censurano il giudizio di pericolosità generica congruamente formulato dall'ordinanza impugnata sulla scorta di argomentazioni puntuali, logiche e coerenti, fondate sulla serialità e sulla costanza nel tempo delle condotte delittuose offensive del patrimonio, poste in essere fino all'attualità (2020) dal Guardino, e sulla conseguente idoneità delle stesse a ricondurre il proposto nella categoria di soggetti individuati dall'art. 1 lett.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari corruzione attiva indagine per furto garanzia di un'attività irreprensibile contributi per le attività di vigilanza sorveglianza delle pigioni

Disposizioni normative citate

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art. 125 comma 3 cod.proc.pen
256805), così da tradursi nella mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto prescritti a pena di nullità dall'art. 125 comma 3 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARDINO CIRO nato a TERMINI IMERESE( ITALIA) il 14/12/1981 avverso il decreto del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, col decreto indicato in epigrafe, in parziale riforma del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno emesso nei confronti di Guardino Ciro il 15.12.2020 dal Tribunale di Palermo, ha escluso la sussistenza di una pericolosità qualificata attuale del proposto, confermando invece il giudizio di pericolosità generica ex art. 1 lett.

b) DIgs. n. 159 del 2011, e ha ridotto ad anni 1 mesi 6 la durata della misura. In particolare, per quanto rileva in questa sede, la Corte d'appello valorizzava le condanne definitive riportate dal Guardino per un furto aggravato commesso nel 2015 e per un'appropriazione indebita commessa nel 2012, il rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti per reati di truffa e ricettazione commessi nel 2014, 2015 e 2016, le indagini in corso a suo carico per altri due episodi di furto commessi nel 2018 e nel 2020, al fine di ricondurre il proposto alla categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, coi proventi di attività delittuose, idonea a giustificare l'attualità del giudizio di pericolosità generica formulato dal giudice di primo grado; il numero e la serialità dei delitti offensivi del patrimonio, commessi in modo costante nel corso degli anni e anche in tempi recenti ad evidente scopo di lucro, in assenza di un'attività lavorativa lecita, convalidavano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale nella durata rideterminata dalla Corte territoriale.

2. Ricorre per cassazione Guardino Ciro, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente lamenta l'astrattezza della motivazione che non aveva indicato gli elementi concreti in grado di supportare il giudizio di pericolosità attuale del proposto, tenuto conto che le uniche e più recenti condotte ascritte riguardavano furti di energia elettrica commessi nell'espletamento dell'attività commerciale (lecita) di gommista, fortemente penalizzata nel 2020 dalla pandemia da COVID 19, mentre i reati più risalenti erano costituiti da fatti di modesto allarme sociale; la Corte territoriale, inoltre, non aveva spiegato le ragioni per cui non aveva ritenuto idonea a contenere la pericolosità del soggetto la sorveglianza speciale senza l'aggravamento dell'obbligo di soggiorno, come richiesto dalla difesa, omettendo di argomentare sul punto.

3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Le deduzioni del ricorrente si rivelano, in ogni caso, inammissibili nella parte in cui censurano il giudizio di pericolosità generica congruamente formulato dall'ordinanza impugnata sulla scorta di argomentazioni puntuali, logiche e coerenti, fondate sulla serialità e sulla costanza nel tempo delle condotte delittuose offensive del patrimonio, poste in essere fino all'attualità (2020) dal Guardino, e sulla conseguente idoneità delle stesse a ricondurre il proposto nella categoria di soggetti individuati dall'art. 1 lett.

b) D.Lgs. n. 159 del 2011 suscettibili di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., aggravata dall'obbligo di soggiorno. Sul punto, invero, il ricorso si limita a dedurre - testualmente - un vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod.proc.pen., la cui denuncia non è consentita nel procedimento di prevenzione, nel cui ambito il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011, soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione del provvedimento non sono autonomamente deducibili, ma possono esserlo solo nella misura in cui la censura riguardi non già la pretesa incoerenza, contraddittorietà o illogicità (manifesta) della motivazione, ma ne contesti l'esistenza o ne lamenti la mera apparenza, sotto il profilo della carenza dei requisiti minimi di completezza e logicità (Sez. 6 n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256263; Sez. 6 n. 24272 del 15/01/2013, Rv. 256805), così da tradursi nella mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto prescritti a pena di nullità dall'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. Nel caso di specie, come si è detto, la motivazione esiste e non è connotata da alcuna astrattezza, mentre le censure del ricorrente tendono a una mera rivalutazione, nel merito, del giudizio di pericolosità attuale del Guardino.

3. Il ricorso è poi privo di fondamento nella parte in cui lamenta l'assenza di una adeguata valutazione dell'idoneità della misura in concreto applicata al Guaro, sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l'istanza gradata di esclusione dell'obbligo di soggiorno. Anche a prescindere dalla genericità del motivo di appello svolto sul punto avverso la decisione di primo grado (laddove il Gua o si era limitato a una assertiva quanto generica allegazione dell'idoneità della misura di cui all'art. 6 comma 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 a contenerne la pericolosità), così da non generare uno specifico dovere di risposta della Corte territoriale (Sez. 3 n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705), dalla lettura complessiva dell'ordinanza impugnata emerge chiaramente la formulazione di un giudizio ponderato di adeguatezza della misura applicata al grado concreto di pericolosità del proposto, che ha condotto a ridurne la durata rispetto a quella stabilita dal giudice di prima istanza, secondo una valutazione incensurabile in questa sede.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle il spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2