Sentenza — n. 46724/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Simona Maria Capuzzo, Fiorella Maria Benedetta Capuzzo, Mario Molteni, Silvia Molteni, Fabio Molteni, Vittorio Arnaboldi, Alberto Arnaboldi, Liliana Tettamanzi e Luigi Calvasina avverso quella del 21/1/2020 che aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di euro 164.000, sequestrata il 24/3/2005 a Pierangelo Saldarini nell'ambito del procedimento penale n. 6227/2005 RNR. Secondo l'istanza di restituzione, Saldarini avrebbe dovuto consegnare la somma sequestrata, proveniente da un conto corrente riferito ad una società estera del gruppo Calvasina, come premio ad Angelo Arnaboldi, Luigi Calvasina, Nello Capuzzo e Lino Molteni per il raggiungimento di determinati risultati economici.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46724/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono per cassazione i difensori degli eredi di Lino Molteni, di Angelo Arnaboldi e di Luigi Calvasina nonché di Simona Maria Capuzzo e di Fiorella Maria Bernardetta Capuzzo, deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione. I ricorrenti censurano la motivazione dell'ordinanza impugnata, che acriticamente aveva richiamato quella dell'ordinanza opposta, così privando gli opponenti di un grado di giudizio, non trattando tutti i motivi di opposizione. In un secondo motivo, i ricorrenti deducOn0g5 vizio di motivazione per la scorretta valutazione della documentazione allegata dalla difesa e dell'istruttoria svolta nel corso delle indagini preliminari.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPUZZO SIMONA MARIA nato a MILANO il 24/06/1965 CAPUZZO FIORELLA MARIA BENEDETTA nato a MILANO il 31/10/1961 MOLTENI MARIO nato a COMO il 11/07/1961 MOLTENI SILVIA nato a COMO il 04/05/1963 MOLTENI FABIO nato a CANTU il 08/06/1971 ARNABOLDI VITTORIO nato a COMO il 09/09/1962 ARNABOLDI ALBERTO nato a CANTU' il 07/04/1949 TETTAMANZI LILIANA nato a CANTU' il 01/06/1923 CALVASINA FABIA nato a MILANO il 02/05/1959 PETRESCU IOANA CRISTINA nato a SIBIU( ROMANIA) il 29/09/1951 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Paola Filippi che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Simona Maria Capuzzo, Fiorella Maria Benedetta Capuzzo, Mario Molteni, Silvia Molteni, Fabio Molteni, Vittorio Arnaboldi, Alberto Arnaboldi, Liliana Tettamanzi e Luigi Calvasina avverso quella del 21/1/2020 che aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di euro 164.000, sequestrata il 24/3/2005 a Pierangelo Saldarini nell'ambito del procedimento penale n. 6227/2005 RNR. Secondo l'istanza di restituzione, Saldarini avrebbe dovuto consegnare la somma sequestrata, proveniente da un conto corrente riferito ad una società estera del gruppo Calvasina, come premio ad Angelo Arnaboldi, Luigi Calvasina, Nello Capuzzo e Lino Molteni per il raggiungimento di determinati risultati economici.
L'ordinanza opposta osservava che, stando a quanto aveva dichiarato Carlo Pozzi, la somma era riconducibile alla società Trading Mig, con sede in Lussemburgo, non essendo avvenuto alcun pagamento; diversamente, sarebbero stati ipotizzabili reati, quanto meno di tipo fiscale. Secondo gli opponenti, Saldarini aveva agito come mero incaricato dei quattro beneficiari; non emergeva alcuna condotta delittuosa e l'importo della somma irritualmente trasportata nel territorio nazionale non superava la soglia penalmente rilevante per legge; non era ipotizzabile alcun riciclaggio.
Secondo la Corte territoriale, le dichiarazioni spontanee rese da Carlo Pozzi non avevano trovato alcun riscontro; in particolare, non emergeva alcun incarico di consulenza da parte della Trading Mig Limited, i documenti prodotti erano senza data o successivi al sequestro e, comunque, non risultava che fosse stato concordato un importo per l'asserita e non provata attività di consulenza.
2. Ricorrono per cassazione i difensori degli eredi di Lino Molteni, di Angelo Arnaboldi e di Luigi Calvasina nonché di Simona Maria Capuzzo e di Fiorella Maria Bernardetta Capuzzo, deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione. I ricorrenti censurano la motivazione dell'ordinanza impugnata, che acriticamente aveva richiamato quella dell'ordinanza opposta, così privando gli opponenti di un grado di giudizio, non trattando tutti i motivi di opposizione. In un secondo motivo, i ricorrenti deducOn0g5 vizio di motivazione per la scorretta valutazione della documentazione allegata dalla difesa e dell'istruttoria svolta nel corso delle indagini preliminari.
L'ordinanza si limitava a dichiarare non riscontrata la dichiarazione di Carlo Pozzi - all'epoca indagato - senza compiutamente valutare la produzione difensiva. In un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della produzione documentale operata dalla difesa e al rigetto dell'istanza di restituzione della somma. La Corte' non aveva valutato le risultanze processuali che dimostravano l'accordo con la Trading Mig Limited per il pagamento dei compensi e il mandato conferito a Saldarini per la concreta tradito del denaro, circostanza perfezionatasi ai fini del passaggio della proprietà della res.
Inoltre, non vi era alcun elemento che dimostrassero il reato di riciclaggio.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. I ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per avere riprodotto la motivazione dell'ordinanza opposta, così risultando priva di una effettiva motivazione: al contrario, il provvedimento impugnato, dopo aver dato atto dei quattro motivi di opposizione, individua quello centrale per la decisione: la effettiva idoneità dei documenti prodotti a dimostrare che la Trading Mig Limited aveva conferito un incarico a Arnaboldi, Capuzzo, Molteni e Calvasina, ch.e la somma sequestrata a Saldarini era destinata al compenso e l'importo concordato di detto compenso; idoneità che viene negata sulla base della mancanza di data e dell'incertezza della provenienza di alcuni documenti, nonché della data successiva al sequestro di altri documenti.
Tale motivazione rendeva irrilevante l'aspetto penale della vicenda. In verità, a fronte di questa motivazione, i ricorrenti, del tutto genericamente, affermano che le risultanze processuale avrebbero, al contrario, "limpidamente evidenziato" l'incarico a Saldarini e l'accordo con la Trading Mig Limited: affermazione priva di spessore, in quanto, in sostanza, priva di argomentazione e, quindi, inidonea a sostenere il vizio di travisamento della prova denunciato nel terzo motivo di ricorso.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al ( pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così