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Sentenza — n. 46720/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46720/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Bifone Nicola avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata. Secondo il Presidente, non erano indicati i motivi di censura e ciò rendeva l'impugnazione inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Nicola Bifone, deducendo violazione di legge processuale. L'art. 666 cod. proc. pen. non consente la procedura de plano nel caso di specie, imponendo il procedimento camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen., con il necessario intervento del difensore e del Pubblico Ministero. Con il provvedimento, Bifone e il suo difensore erano stati privati della possibilità di far valere le loro ragioni dell'udienza in camera di consiglio.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento procedura di ricusazione censure procedurali diritto di ottenere una decisione messa in libertà provvisoria revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
L'art. 666 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
non consente la procedura de plano nel caso di specie, imponendo il procedimento camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen., con il necessario intervento del difensore e del Pubblico Ministero.
art. 591 cod. proc. pen
Ebbene: la normativa sulle impugnazioni non prevede alcuna competenza del Presidente del Collegio, prevedendo, piuttosto, che è il "giudice dell'impugnazione" a poter dichiarare l'inammissibilità della stessa (art. 591, comma 2, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIFONE NICOLA nato a PORTICO DI CASERTA il 28/08/1958 avverso il decreto del 28/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Bifone Nicola avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata. Secondo il Presidente, non erano indicati i motivi di censura e ciò rendeva l'impugnazione inammissibile.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Nicola Bifone, deducendo violazione di legge processuale. L'art. 666 cod. proc. pen. non consente la procedura de plano nel caso di specie, imponendo il procedimento camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen., con il necessario intervento del difensore e del Pubblico Ministero. Con il provvedimento, Bifone e il suo difensore erano stati privati della possibilità di far valere le loro ragioni dell'udienza in camera di consiglio.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Felicétta Marinelli, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha adottato il decreto previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in una circostanza in cui tale norma non è applicabile: in effetti, nel caso di specie, il Tribunale è stato adito quale giudice dell'impugnazione e non quale giudice dell'esecuzione. Ebbene: la normativa sulle impugnazioni non prevede alcuna competenza del Presidente del Collegio, prevedendo, piuttosto, che è il "giudice dell'impugnazione" a poter dichiarare l'inammissibilità della stessa (art. 591, comma 2, cod. proc. pen.): la competenza, quindi, è del Collegio, che può dichiarare inammissibile l'impugnazione anche all'esito dell'udienza in camera di consiglio.

Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte, affermandosi che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma secondo cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al genus della impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 29/04/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 263970 - 01).

Il provvedimento impugnato deve, pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza che deciderà sul reclamo proposto.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Con