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Sentenza — n. 46696/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46696/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46696/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UBBIDIENTE FABRIZIO nato a SALERNO il 12/05/1988 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sete le conclusioni del PG toccelett; aut._ k c_o.u.cLU 3-0 (4.+1134 oc.t( r&t IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 ottobre 2020 (dep. il 3 novembre 2020) il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha respinto l'appello introdotto da Ubbidiente Fabrizio avverso la decisione in tema di misura di sicurezza personale emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Salerno il 4 luglio del 2019. 1.1 La misura oggetto di impugnazione è rappresentata dal ricovero in una REMS per la durata di anni due, stante la permanenza della pericolosità sociale, già ritenuta sussistente in sede di cognizione. 1.2 In sede di valutazione dell'atto di appello il Tribunale rileva che, come da informativa del 9 dicembre 2019 della Questura di Salerno, Ubbidiente Fabrizio si è reso irreperibile, allontanandosi arbitrariamente dal luogo di ricovero.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46696/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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diritto di rimanere nuova perizia psichiatrica osservazione ambulatoriale o in un istituto riesame medico riesame della carcerazione preventiva ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UBBIDIENTE FABRIZIO nato a SALERNO il 12/05/1988 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sete le conclusioni del PG toccelett; aut._ k c_o.u.cLU 3-0 (4.+1134 oc.t( r&t IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 ottobre 2020 (dep. il 3 novembre 2020) il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha respinto l'appello introdotto da Ubbidiente Fabrizio avverso la decisione in tema di misura di sicurezza personale emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Salerno il 4 luglio del 2019. 1.1 La misura oggetto di impugnazione è rappresentata dal ricovero in una REMS per la durata di anni due, stante la permanenza della pericolosità sociale, già ritenuta sussistente in sede di cognizione. 1.2 In sede di valutazione dell'atto di appello il Tribunale rileva che, come da informativa del 9 dicembre 2019 della Questura di Salerno, Ubbidiente Fabrizio si è reso irreperibile, allontanandosi arbitrariamente dal luogo di ricovero.

Tale dato viene ritenuto indicativo della permanenza della condizione di pericolosità, tale da giustificare la proroga del ricovero in REMS.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Ubbidiente Fabrizio, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente lamenta la mancata valutazione in fatto, tramite accertamento clinico, della persistenza o meno della pericolosità sociale. Il Tribunale avrebbe esclusivamente valorizzato il dato della sopravvenuta irreperibilità (a fini di notifica dell'avviso di udienza), aspetto che non potrebbe 'tener luogo' di una verifica clinica.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, la condotta tenuta dal ricorrente - per come documentata nella informativa che ne attesta la irreperibilità - da un lato è stata, senza alcun vizio logico, valorizzata dal Tribunale quale indicatore della permanenza della condizione di pericolosità (implicando una volontaria sottrazione al trattamento riabilitativo che era in atto), dall'altro ha reso non praticabile, in via di fatto, l'accertamento peritale. Resta fermo, peraltro, il principio della costante rivedibilità della misura di sicurezza personale, lì dove vengano a determinarsi le condizioni di fattibilità degli accertamenti clinici.

31. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 giugno 2021 Il