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Sentenza — n. 46459/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46459/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46459/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Maria Carmela Surace, ai sensi dell'art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata. La declaratoria di inammissibilità derivava dalla mancanza di motivi dell'impugnazione, essendo stati gli stessi riservati al difensore e da questi non depositati nel termine di legge.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46459/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono per cassazione i difensori di Maria Carmela Surace, deducendo violazione degli artt. 69-bis ord. pen. e 666 cod. proc. pen. I difensori avevano depositato i motivi a sostegno del reclamo proposto dall'interessata il 14 ottobre 2019, quindi tempestivamente rispetto alla data di notifica dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (4 ottobre 2019). Il Presidente, di conseguenza, avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio e non poteva dichiarare inammissibile il reclamo.

Parole chiave

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inosservanza del termine eccezioni processuali tardive domanda d'asilo tardiva ritardo ingiustificato dell'azione penale carenza di urgenza tempestività dell'istanza di ricusazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SURACE MARIA CARMELA nato a MOLOCHIO il 07/11/1958 avverso il decreto del 11/02/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG M. Giuseppina Fodaroni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Maria Carmela Surace, ai sensi dell'art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata. La declaratoria di inammissibilità derivava dalla mancanza di motivi dell'impugnazione, essendo stati gli stessi riservati al difensore e da questi non depositati nel termine di legge.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di Maria Carmela Surace, deducendo violazione degli artt. 69-bis ord. pen. e 666 cod. proc. pen. I difensori avevano depositato i motivi a sostegno del reclamo proposto dall'interessata il 14 ottobre 2019, quindi tempestivamente rispetto alla data di notifica dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (4 ottobre 2019). Il Presidente, di conseguenza, avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio e non poteva dichiarare inammissibile il reclamo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La ricorrente ha fornito prova documentale del tempestivo deposito dei motivi formulati dai difensori a sostegno del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen., direttamente dall'interessata. Si deve, comunque, ribadire che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza (da ultimo, Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim Ade Evelyn, Rv. 281354). Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la decisione sul reclamo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al ibunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 9 dicemb