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Sentenza — n. 46457/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46457/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva l'appello proposto da Lafforè Giuseppina avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Torino che aveva aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata in casa di lavoro per la durata di un anno. Il Magistrato aveva ritenuto la pericolosità sociale aggravata sulla base delle informazioni rese dalle Forze dell'Ordine, delle violazioni della prescrizione relativa all'obbligo di presenza nel domicilio e delle due denunce riportate per tentato furto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46457/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppina Lafforè, deducendo violazione di legge processuale con riferimento alla nullità dell'ordinanza adottata dal Magistrato di Sorveglianza all'udienza del 12 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione dei presupposti necessari per l'aggravamento della misura di sicurezza.

Parole chiave

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sicurezza dei lavoratori e della popolazione misura di sicurezza penale miglioramento della sicurezza motivi di sicurezza lavoro pericoloso minaccia contro le autorità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAFFORE' GIUSEPPINA nata a ASTI il 30/01/1969 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva l'appello proposto da Lafforè Giuseppina avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Torino che aveva aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata in casa di lavoro per la durata di un anno. Il Magistrato aveva ritenuto la pericolosità sociale aggravata sulla base delle informazioni rese dalle Forze dell'Ordine, delle violazioni della prescrizione relativa all'obbligo di presenza nel domicilio e delle due denunce riportate per tentato furto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppina Lafforè, deducendo violazione di legge processuale con riferimento alla nullità dell'ordinanza adottata dal Magistrato di Sorveglianza all'udienza del 12 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione dei presupposti necessari per l'aggravamento della misura di sicurezza.

3. Il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, riferendo che, con provvedimento del 12/11/2021, il Magistrato di Sorveglianza di Venezia aveva nuovamente concesso alla Lafforè la misura della libertà vigilata in sostituzione della casa di lavoro, così venendo meno l'interesse della ricorrente a coltivare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce di quanto comunicato dal difensore della ricorrente, è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso, atteso che alla ricorrente è stata concessa la misura meno grave la cui sostituzione con una più afflittiva era l'oggetto del ricorso. Il motivo della declaratoria di inammissibilità comporta che la ricorrente non venga condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I