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Ordinanza — n. 46455/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46455/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46455/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Catania dichiarava convertita nei confronti di Giuseppina La Mela la pena di euro 36.500 di ammenda, inflitta con decreto di condanna del 31 gennaio 2013, definitivo il 7 febbraio 2015, in giorni 146 di libertà controllata, determinando la modalità di esecuzione di detta sanzione. Il Giudice rilevava che l'istruttoria aveva dimostrato che la condannata non era in grado di pagare la pena pecuniaria, neppure in forma rateale, tanto che non era necessario procedere a nuove indagini sulla solvibilità della stessa.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppina La Mela, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 238-bis, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Il Magistrato di Sorveglianza aveva proceduto alla conversione della pena pecuniaria sulla base di una mera presunzione di incapienza della condannata, scaturente dalla comunicazione da parte dell'agente della riscossione della inesigibilità del debitore. Tuttavia, in violazione di quanto previsto dal comma 4, non erano stati trasmessi al pubblico ministero i dati rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria pena privativa della libertà pena pecuniaria non riscuotibile liberazione condizionale esenzione dalla pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Così come previsto dalla medesima norma, contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MELA GIUSEPPINA nato a CATANIA il 05/06/1973 avverso l'ordinanza del 20/01/2020 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Olga Mignolo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Catania dichiarava convertita nei confronti di Giuseppina La Mela la pena di euro 36.500 di ammenda, inflitta con decreto di condanna del 31 gennaio 2013, definitivo il 7 febbraio 2015, in giorni 146 di libertà controllata, determinando la modalità di esecuzione di detta sanzione. Il Giudice rilevava che l'istruttoria aveva dimostrato che la condannata non era in grado di pagare la pena pecuniaria, neppure in forma rateale, tanto che non era necessario procedere a nuove indagini sulla solvibilità della stessa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppina La Mela, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 238-bis, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Il Magistrato di Sorveglianza aveva proceduto alla conversione della pena pecuniaria sulla base di una mera presunzione di incapienza della condannata, scaturente dalla comunicazione da parte dell'agente della riscossione della inesigibilità del debitore. Tuttavia, in violazione di quanto previsto dal comma 4, non erano stati trasmessi al pubblico ministero i dati rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.

3. Il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Magistrato di Sorveglianza. Ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., il magistrato di sorveglianza, nella materia della conversione delle pene pecuniarie, procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: quindi senza formalità e senza fissazione di udienza in camera di consiglio. Così come previsto dalla medesima norma, contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguente fissazione dell'udienza per l'instaurazione del contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 678 comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Catania. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensor