Sentenza — n. 46451/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Hrustic Safet, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano dell'8.2.2007, irrevocabile dal 27.7.2007, e del Tribunale di Trento del 14.2.2013, "in quanto oggetto di un provvedimento esecutivo già definitivo".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Hrustic Safet, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano dell'8.2.2007, irrevocabile dal 27.7.2007, e del Tribunale di Trento del 14.2.2013, "in quanto oggetto di un provvedimento esecutivo già definitivo".
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC SAFET nato il 17/07/1970 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/te le conclusioni del PG o\.crUt 46, c " Cue o CL; Vrvto Q_ cou ut,k3i,"1LQQ CAP-e-a! LU,QA,'A-70 ìLA.A.-\yitA,A3
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Hrustic Safet, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano dell'8.2.2007, irrevocabile dal 27.7.2007, e del Tribunale di Trento del 14.2.2013, "in quanto oggetto di un provvedimento esecutivo già definitivo".
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Cosimo Albanese, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione. Ha, al riguardo, sostenuto che perché un'istanza possa essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è sufficiente che ne sia stata in precedenza proposta un'altra, ma è necessario un quid pluris e cioè che la nuova richiesta sia la mera riproposizione di quella già valutata; che il provvedimento impugnato, in ogni caso, sarebbe assolutamente privo di motivazione non essendo state esplicitate le ragioni della decisione, essendosi il Giudice dell'esecuzione limitato ad affermare che l'istanza in questione era inammissibile perché "oggetto di un provvedimento esecutivo già definit6Y.0'_ 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Come è stato osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, l'ordinanza impugnata non soddisfa l'obbligo di motivazione non contenendo alcuna giustificazione del percorso logico - giuridico posto a fondamento della decisione adottata, essendosi il Giudice dell'esecuzione limitato ad affermare che l'istanza del condannato era inammissibile "in quanto oggetto di un provvedimento esecutivo già definitivo", neppure specificato quanto a data di emissione e contenuto.
5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Trento che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013) dovrà procedere a nuovo giudizio, colmando la rilevata lacuna motivazionale e, nel caso in cui non sussistesse alcuna preclusione, esaminare nel merito la domanda del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso, 11. dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi