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Sentenza — n. 46450/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46450/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il maggio 2021, Il Tribunale di Napoli Nord ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti del processo a carico di Pellegrino Cipriano al fine di risolvere il conflitto di competenza sussistente con il Tribunale di Napoli. Il suddetto Giudice ha dato atto che: con decreto di citazione diretta emesso in data 14.1.2019, il Pellegrino era stato tratto a giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso a Casapesenna (CE) in data 27.4.2018 ai danni di Sarpa Vincenzo (querela del 7.5.2018); la difesa aveva rappresentato che per il medesimo fatto era pendente, in fase istruttoria, dinnanzi al Tribunale di Napoli altro processo a carico dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive prbroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Franca Zacco, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

Parole chiave

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tentata truffa indagine internazionale per truffa riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsificazione di monete trasmissione per incompetenza conflitto di competenza civile

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Quindi, dopo avere rigettato l'eccezione formulata dall'imputato, ai sensi dell'art. 649 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: , TRIBUNALE NAPOLI NORD nei confronti dt,RJ TRIBUNALE NAPOLI aciX271:~ con l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD ' udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/si te le conclusioni del PG FRANCA ZACCO dì"( ef>to Q" di\j, u-aw 9-Q- C2>3u.)•+t-Eu-k-: UeuLzit ne+2Q-(, 4; 12--- (3-41A3 '49Q, LI-al-QA- 9 tjk-g_ (599_ ukz,euto cpu, C"CLAOLWYt/3 OUe t9t(D Q 9tAjt; dia0 Qi\h, 2 .1—. /0?-0 C U1'7-) uo, LA (1A. ZLAL IL1+42— CÚ i xl) CUI 42-a- QA j4Z A2:>CL2t)7 ; O Aij.. (); -223^L •

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il maggio 2021, Il Tribunale di Napoli Nord ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti del processo a carico di Pellegrino Cipriano al fine di risolvere il conflitto di competenza sussistente con il Tribunale di Napoli. Il suddetto Giudice ha dato atto che: con decreto di citazione diretta emesso in data 14.1.2019, il Pellegrino era stato tratto a giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso a Casapesenna (CE) in data 27.4.2018 ai danni di Sarpa Vincenzo (querela del 7.5.2018); la difesa aveva rappresentato che per il medesimo fatto era pendente, in fase istruttoria, dinnanzi al Tribunale di Napoli altro processo a carico dell'imputato.

Quindi, dopo avere rigettato l'eccezione formulata dall'imputato, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., evidenziando che, nel caso di specie, i due processi pendevano dinnanzi a diverse Autorità Giudiziarie, ha rilevato che, secondo i consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di truffa ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito - come nella fattispecie - da assegni circolari, il reato di consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.

E ha, conseguentemente, ritenuto che, poiché dalla lettura del capo di imputazione per cui si procede, il reato era stato realizzato nel Comune di Casapesenna, luogo dove era stato effettuato il tentativo di porre all'incasso l'assegno circolare clonato, la competenza a decidere apparteneva al Tribunale di Napoli Nord e che, "attesa la contemporanea cognizione per il medesimo fatto da parte di più Giudici diversi", era necessario che il conflitto fosse risolto dalla Corte di cassazione.

2. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive prbroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Franca Zacco, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussiste il denunciato conflitto positivo di competenza, in quanto due giudici prendono contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti alla stessa persona, dando luogo a una litispendenza ed esso va risolto, attraverso il necessario intervento regolatore di questa Corte, al fine di evitare, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il possibile formarsi di un contrasto tra giudicati, nel senso che deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord.

2. Come è stato correttamente rilevato nell'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto di competenza, il reato di truffa ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato di consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta (cfr.

Cass. Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Rv. 271761; Cass. Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369; Cass. Sez. 2, n.5428 del 22/01/2010, Rv. 246443). Ebbene, in applicazione del superiore principio di diritto, ritiene il Collegio che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, atteso che dalla consultazione degli atti del fascicolo procedimentale, al quale può accedere proprio al fine della risoluzione del conflitto, risulta che il reato per cui si procede è stato realizzato nel Comune di Casapesenna (provincia di Caserta), luogo dove era stato effettuato il tentativo di porre all'incasso l'assegno circolare clonato, emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di San Giorgio a Cremano, da ,parte del Pellegrino, il quale aveva cercato di negoziarlo presso l'Ufficio Postale di Casapesenna (cfr. verbale sommarie informazioni Esposito Sonia ai Carabinieri di San Giorgio a Cremano del 14.12.2018; nota Carabinieri di San Giorgio a Cremano del 2.4.2019 e nota Poste Italiane ufficio di Casapesenna del 31.1.2019).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, I'l dicembre 2021 Il