Sentenza — n. 46435/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ammetteva Maria Rosaria Bittolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare, mentre rigettava la contestuale richiesta di concessione alla stessa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena di anni due di reclusione determinata con provvedimento del 18 agosto 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46435/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso omette di considerare le valutazioni di merito fondate sul sopraggiungere della recidiva dopo una precedente ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, sulla natura specifica dei due altri precedenti penali per bancarotta e su quello ancora successivo all'ultima condotta per bancarotta, consistito in false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le censure si oppongono, inoltre, ai motivati apprezzamenti intervenuti a smentita delle deduzioni circa la significatività dei fatti di cui alla condanna e del comportamento processuale e riparji.vo tenuto dalla ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BITTOLO MARIA ROSARIA nata a ANNONE VENETO il 11/07/1955 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ammetteva Maria Rosaria Bittolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare, mentre rigettava la contestuale richiesta di concessione alla stessa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena di anni due di reclusione determinata con provvedimento del 18 agosto 2020.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Maria Rosaria Bittolo, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che i fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione del 2014, per cui era intervenuta la condanna da eseguire, avevano riguardato somme di modesta entità. I pregressi precedenti erano risalenti nel tempo e si erano sostanziati in illeciti depenalizzati. Il comportamento processuale della ricorrente era stato positivamente apprezzato. La stessa dopo il 2014 aveva mantenuto comportamenti irreprensibili, come attestato dalle informazioni acquisite. Le mansioni lavorative documentate dalla richiedente erano state riscontrate. Ciò nonostante, si è negato l'affidamento in prova, facendo riferimento a valutazioni negative relative alle sole condotte pregresse e a incoerenti rilievi in ordine al genere e all'effettività di quelle stesse occupazioni lavorative che risultavano indispensabili per assicurare le finalità rieducative e di reinserimento sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze mosse risultano inammissibili per le ragioni che si illustrano.
2. Il ricorso omette di considerare le valutazioni di merito fondate sul sopraggiungere della recidiva dopo una precedente ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, sulla natura specifica dei due altri precedenti penali per bancarotta e su quello ancora successivo all'ultima condotta per bancarotta, consistito in false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le censure si oppongono, inoltre, ai motivati apprezzamenti intervenuti a smentita delle deduzioni circa la significatività dei fatti di cui alla condanna e del comportamento processuale e riparji.vo tenuto dalla ricorrente.
Ancora, i rilievi introducono ulteriori valutazioni alternative che intendono sovrapporsi al percorso motivazionale che ha ragionevolmente illustrato le controindicazioni, rispetto ai fini rieducativi e preventivi, rintracciate non già in una qualsiasi attività lavorativa, ma in quelle addotte. Tanto alla stregua di diffuse spiegazioni - nel senso della strumentalità o dei tratti di contiguità rispetto all'iter criminale già sperimentato nel medesimo settore - motivatamente fondate sull'oggettiva inverosimiglianza delle modalità lavorative rappresentate e sulle informazioni circa la personalità e significatività dei precedenti dell'asserito datore di lavoro.
3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurq tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 4 novemb