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Sentenza — n. 46428/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46428/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46428/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di Buonocore Vincenzo, riconosceva il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 29.11.2018, irrevocabile dall'8.11.2019, e quello giudicato con la pronuncia del medesimo Tribunale resa in data 12.3.2019, irrevocabile dallì11.11.2019, e per l'effetto rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di mesi dodici di reclusione ed C. 1.300,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46428/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.300,00 di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti esecuzione delle pene e delle misure adeguamento della pena differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni penali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 24/03/1977 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sentite le conclusioni del PG . -PQ/yeetx&e, kktsciLA..5 144:1-1 rffik "t; Uot,A0

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di Buonocore Vincenzo, riconosceva il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 29.11.2018, irrevocabile dall'8.11.2019, e quello giudicato con la pronuncia del medesimo Tribunale resa in data 12.3.2019, irrevocabile dallì11.11.2019, e per l'effetto rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di mesi dodici di reclusione ed C. 1.300,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Buonocore, avvocato Eduardo Sorrentino, ha proposto ricorso per cassazione per "omessa motivazione in ordine all'aumento per la ritenuta continuazione", evidenziando che l'aumento della pena base (determinato, peraltro, in misura diversa nella motivazione e nel dispositivo: nella prima in mesi quattro e nel secondo in mesi tre) non risultava sorretto da motivazione alcuna e che, in ogni caso, non sarebbe congruo tenuto conto che il reato posto in continuazione riguardava la cessione di sole due dosi di sostanza stupefacente.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pasquale Fimiani ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso merita accoglimento, non avendo il Giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base" (Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216; conforme, tra le tante, Cass. n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316), principio che è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza resa in data 24 giugno 2021 nel proc. pen. Pizzone e altri.

5. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore, che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza n. 183 del . 2013 della Corte Costituzionale), dovrà, nella quantificazione della pena relativa al reato satellite, uniformarsi all'indicato principio di diritto..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso, 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il