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Sentenza — n. 46426/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46426/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46426/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.u.p. del Tribunale di Brescia, di fronte al quale si celebrava l'udienza preliminare a carico di Chaudhri Asim Ahmad, dichiarava la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi e conseguenti, rilevando che l'elezione di domicilio, poi rivelatasi inidonea, era stata effettuata dall'indagato in relazione a procedimento relativo al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, diverso da quello per il quale era stata esercitata l'azione penale (art. 495 cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 415 bis cod. pen, art. 157 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46426/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato frode alla legge sugli stranieri allontanamento in diritto degli stranieri domicilio eletto verosimiglianza dei motivi d'asilo rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
286, diverso da quello per il quale era stata esercitata l'azione penale (art. 495 cod. pen.).
art. 415-bis cod. proc. pen
Pertanto, la dichiarata nullità avrebbe prodotto una regressione abnorme del procedimento, dal momento che è rimasta preclusa la possibilità di rinotificare l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. pen
Pertanto, la dichiarata nullità avrebbe prodotto una regressione abnorme del procedimento, dal momento che è rimasta preclusa la possibilità di rinotificare l'avviso ex art. 415-bis cod.
art. 157 cod. proc. pen
E il Pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, nell'impossibilità di eseguire le notificazioni nei modi di cui all'art. 157 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AHMAD CHAUDHRY ASIM nato il 30/01/1986 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.u.p. del Tribunale di Brescia, di fronte al quale si celebrava l'udienza preliminare a carico di Chaudhri Asim Ahmad, dichiarava la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi e conseguenti, rilevando che l'elezione di domicilio, poi rivelatasi inidonea, era stata effettuata dall'indagato in relazione a procedimento relativo al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, diverso da quello per il quale era stata esercitata l'azione penale (art. 495 cod. pen.).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, denunziandone l'abnormità, produttiva di insanabile situazione di stallo processuale. Osserva il ricorrente come la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in relazione a un determinato procedimento penale conserva la sua validità quale che sia la qualificazione giuridica che il pubblico ministero intenda dare al fatto- reato per cui si procede. A maggior ragione, per la dichiarazione o elezione di domicilio resa dall'indagato alla polizia giudiziaria prima dell'iscrizione della notizia di reato non è nemmeno richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate né il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, permanendo l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio, diligentemente accertando, anche attraverso l'autorità di polizia giudiziaria presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione.

Pertanto, la dichiarata nullità avrebbe prodotto una regressione abnorme del procedimento, dal momento che è rimasta preclusa la possibilità di rinotificare l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della ritenuta invalidità dì detta procedura, né è possibile notificarlo a mani dell'indagato siccome risultato irreperibile presso il domicilio eletto e senza fissa dimora; infine nemmeno è possibile "decretare l'irreperibilità de/l'indagato poiché a conoscenza del procedimento penale a suo carico".CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il provvedimento non è immediatamente ricorribile, non essendo atto abnorme.

2. Giova rammentare che può definirsi abnorme soltanto l'atto avulso dal sistema, ovverosia affetto da carenza di potere in astratto, o, in alternativa, preso in totale assenza di potere in concreto, ovverosia completamente al di fuori (e "al di là di ogni ragionevole limite") dei casi consentiti e tale da determinare in concreto una stasi irreversibile (come quando con esso si imponga un'attività impossibile) o effetti capaci di pregiudicare effettivamente lo sviluppo del processo (come quando si prescriva un atto produttivo di nullità). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). E più di recente hanno ribadito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

3. Alla luce di tali principi e avuto specifico riguardo a casi analoghi a quello di cui si tratta, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso» (Sez. 2, Sentenza n. 37601 del 06/06/2019, PMT c/ Battaglia, Rv. 277085).

4. Nel caso in esame, il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto inutilizzabile ai fini delle notificazioni l'elezione di domicilio effettuata in relazione a un diverso illecito e, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'ordinamento, ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. pen. e degli atti conseguenti. Non importa, dunque, se abbia esercitato tale potere bene o male perché a seguito della dichiarata nullità il regresso era fisiologico, né il provvedimento ha imposto al pubblico ministero di procedere ad atti impossibili o ad adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro e nemmeno ha determinato alcuna stasi irreversibile del procedimento.

Solo in siffatte ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. E il Pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, nell'impossibilità di eseguire le notificazioni nei modi di cui all'art. 157 cod. proc. pen., ben potrebbe attivare la procedura per decretare l'irreperibilità dell'indagato, senza che a ciò sia d'ostacolo l'asserita conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Potendosi, in proposito, qui solo aggiungere che la verifica della conoscenza del processo ha un'operatività limitata alla fase processuale e che la conoscenza del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) e, vieppiù, la conoscenza del procedimento sulla base di un atto posto in essere di iniziativa della polizia giudiziaria, anteriore alla formale instaurazione dello stesso procedimento.

P.Q.M.

—771 • Dichiara inammissibile il ricorso. Cos