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Sentenza — n. 46233/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46233/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46233/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli si pronunziava in funzione di giudice dell'esecuzione sulla richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale volta a ottenere la specificazione del quantum della pena a seguito del riconoscimento della continuazione con sentenza del 20 novembre 2020, divenuta irrevocabile. Al riguardo, premetteva che tale continuazione aveva compreso anche reati di omicidio per i quali Giuseppe Piscopo era stato già condannato alla pena di anni trenta di reclusione, nonché altro reato di omicidio, già giudicato con altra sentenza, per cui era stata irrogata a Piscopo la pena di anni ventisette di reclusione. Sicché, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. non era stato apportato un aumento conteggiabile sulla pena, così come già determinata in anni trenta di reclusione. Tanto osservato il giudice dell'esecuzione non adottava statuizioni, rilevando di attendere "eventuale riscontro o diverse richieste ritenute necessarie".

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, art. 73 cod. pen, art. 78 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Analogamente lo scioglimento del medesimo cumulo giuridico può sempre temporaneamente imporsi, nel corso del rapporto esecutivo, davanti al Giudice della sorveglianza, ai fini dell'applicazione dei benefici penitenziari a fronte dell'esistenza solamente di una parte di delitti ostativi ai medesimi benefici.

Parole chiave

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adeguamento della pena formazione della pena complessiva alleggerimento della pena gravità della pena sospensione di pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
Sicché, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
art. 73 cod. pen
pen., deve operare solo dopo l'applicazione del calcolo ex art. 73 cod. pen.
art. 78 cod. proc. pen
Come rilevato dal ricorrente, la pena finale è stata determinata a seguito del riconoscimento della continuazione in forza del solo/il-criterio moderatore di cui di cui all'art. 78 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
e così senza specificare i precedenti passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio al quale esso doveva riferirsi, avuto riguardo al percorso fissato dall'art. 81 cod. pen.
art. 657 cod. proc. pen
pen., a cominciare da quelle possono imporsi in materia di formazione di "cumuli parziali", in ragione di altre condanne e dell'aggiornato computo della pena da eseguire nel rispetto del comma 4 dell'art. 657 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: PISCOPO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1980 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimenti impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli si pronunziava in funzione di giudice dell'esecuzione sulla richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale volta a ottenere la specificazione del quantum della pena a seguito del riconoscimento della continuazione con sentenza del 20 novembre 2020, divenuta irrevocabile. Al riguardo, premetteva che tale continuazione aveva compreso anche reati di omicidio per i quali Giuseppe Piscopo era stato già condannato alla pena di anni trenta di reclusione, nonché altro reato di omicidio, già giudicato con altra sentenza, per cui era stata irrogata a Piscopo la pena di anni ventisette di reclusione. Sicché, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. non era stato apportato un aumento conteggiabile sulla pena, così come già determinata in anni trenta di reclusione. Tanto osservato il giudice dell'esecuzione non adottava statuizioni, rilevando di attendere "eventuale riscontro o diverse richieste ritenute necessarie".

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli denunciando violazione degli artt. 73, 78 e 81 cod. pen. Deduce che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto correttamente procedere all'individuazione della pena base e di quella a titolo di aumento per continuazione, in modo che il calcolo per ciascun reato potesse mantenere una propria autonomia ai fini dell'operatività di altri istituti che la richiedono e tenendo altresì conto che il criterio moderatore di cui all'art. 78, primo comma, cod. pen., deve operare solo dopo l'applicazione del calcolo ex art. 73 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come rilevato dal ricorrente, la pena finale è stata determinata a seguito del riconoscimento della continuazione in forza del solo/il-criterio moderatore di cui di cui all'art. 78 cod. proc. pen. e così senza specificare i precedenti passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio al quale esso doveva riferirsi, avuto riguardo al percorso fissato dall'art. 81 cod. pen. che impone la precisa indicazione della pena base e degli aumenti per ciascuno dei reati satellite. Questa omissione, da emendare tramite le statuizioni di tipo integrativo della decisione irrevocabile sempre rimesse al giudice dell'esecuzione, era stata chiaramente rappresentata nella richiesta avanzata dal pubblico ministero. 2 /7 7 Come si descrive nel ricorso, tale organo ha sempre interesse a ottenere una decisione al riguardo ai fini del corretto esercizio di tutte le attribuzioni che gli competono ai sensi degli artt. 655 e seguenti cod. proc. pen., a cominciare da quelle possono imporsi in materia di formazione di "cumuli parziali", in ragione di altre condanne e dell'aggiornato computo della pena da eseguire nel rispetto del comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen., con la conseguente possibilità dello scioglimento del cumulo giuridico dovuto alla continuazione e l'adozione di nuove determinazioni circa l'applicazione dei criteri moderatori per ciascun cumulo.

Analogamente lo scioglimento del medesimo cumulo giuridico può sempre temporaneamente imporsi, nel corso del rapporto esecutivo, davanti al Giudice della sorveglianza, ai fini dell'applicazione dei benefici penitenziari a fronte dell'esistenza solamente di una parte di delitti ostativi ai medesimi benefici.

3. Da quanto sopra deriva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto omettere di provvedere sull'istanza e tantomeno avrebbe potuto farlo "de plano", non ricorrendo una delle tassative ipotesi di esclusione dell'udienza camerale.

4. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli