Sentenza — n. 46226/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 12 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, per quanto qui di interesse, provvedendo in ordine alla richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di diversi indagati, disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di Maria Bellouza, in relazione alle imputazioni provvisorie dei reati di favoreggiamento personale (capo 9) e di favoreggiamento reale (capo 46) alla stessa contestati. Contestualmente rilevava, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la propria incompetenza territoriale, individuando il Tribunale di Milano quale giudice competente in ordine ai reati di cui sopra.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 384 cod. pen; Sentenza — n. 46226/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con provvedimento in data 20 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, accogliendo la denuncia di conflitto avanzata dal Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale al quale erano stati trasmessi gli atti a seguito della decisione sopra indicata, sollevava conflitto negativo di competenza ex art. 30 cod. proc. pen, indicando il Tribunale di Alessandria quale giudice competente in ordine ai fatti da contestare a Bellouza, dovendo essi ricondursi al reato di furto presupposto di quello di favoreggiamento reale (ora capo b), mentre rilevava la non punibilità ai sensi dell'art. 384 cod. pen. di quello di favoreggiamento personale (ora capo a.
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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP DEL TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: GIP DEL TRIBUNALE DI VERBANIAcon l'ordinanza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di dichiarare la competenza del GIP del Tribunale di Milano, lette le conclusioni dei difensori di Bellouza Maria, avvocati Norberto Argento e Francesco Maria Nucera, che hanno chiesto di dichiarare la competenza del GIP del Tribunale di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, per quanto qui di interesse, provvedendo in ordine alla richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di diversi indagati, disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di Maria Bellouza, in relazione alle imputazioni provvisorie dei reati di favoreggiamento personale (capo 9) e di favoreggiamento reale (capo 46) alla stessa contestati. Contestualmente rilevava, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la propria incompetenza territoriale, individuando il Tribunale di Milano quale giudice competente in ordine ai reati di cui sopra.
Con provvedimento in data 20 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, accogliendo la denuncia di conflitto avanzata dal Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale al quale erano stati trasmessi gli atti a seguito della decisione sopra indicata, sollevava conflitto negativo di competenza ex art. 30 cod. proc. pen, indicando il Tribunale di Alessandria quale giudice competente in ordine ai fatti da contestare a Bellouza, dovendo essi ricondursi al reato di furto presupposto di quello di favoreggiamento reale (ora capo b), mentre rilevava la non punibilità ai sensi dell'art. 384 cod. pen. di quello di favoreggiamento personale (ora capo a.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto negativo di competenza va ritenuto insussistente.
2. Il G.i.p. del Tribunale di Milano ha sollevato il conflitto nel corso delle indagini preliminari in assenza di qualsiasi atto che richiedesse il suo intervento, posto peraltro che la misura cautelare già disposta era stata revocata. Tale G.i.p., sollevando il conflitto, è intervenuto solo per recepire una ricostruzione che era stata configurata, durante le indagini preliminare, dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale. Essa consisteva nell'individuazione non già della condotta di favoreggiamento reale, ma di quella precedente di concorso nel furto di competenza del Tribunale di Alessandria. Ricostruzione, questa, che consentiva al Pubblico Ministero di Milano di trasmettere gli atti a quello di Alessandria. Ma, a parte ciò, va rilevato che non sussiste conflitto negativo di competenza nell'ipotesi in cui, come nelle specie, il giudice, dopo la trasmissione degli atti da parte di altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Rv. 278489).
3. Pertanto, il conflitto deve essere dichiarato insussistente e, conseguentemente, gli atti devono essere restituiti al giudice che lo ha sollevato.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il 2 novembre 2021. Il Con