Sentenza — n. 46223/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. pen., nell'interesse di Arber Metalia, rideterminando, per l'effetto, in anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 4200,00 di multa la pena complessiva irrogata per i reati giudicati con sentenze irrevocabili il 24 dicembre 2019, 27 ottobre 2018 e 29 gennaio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Sentenza — n. 46223/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va anzitutto rilevato che il ricorso impropriamente denuncia violazioni di legge, a fronte di censure che chiaramente intendono rappresentare vizi della motivazione avuto riguardo alla determinazione in concreto della pena.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: METALIA ARBER nato il 19/06/1988 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. pen., nell'interesse di Arber Metalia, rideterminando, per l'effetto, in anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 4200,00 di multa la pena complessiva irrogata per i reati giudicati con sentenze irrevocabili il 24 dicembre 2019, 27 ottobre 2018 e 29 gennaio 2019.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Arber Metalia, tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sul rilievo che, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sono stati adoperati criteri disomogenei e non intellegibili in ordine alla quantificazione della pena per ciascun reato individuato come satellite
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Va anzitutto rilevato che il ricorso impropriamente denuncia violazioni di legge, a fronte di censure che chiaramente intendono rappresentare vizi della motivazione avuto riguardo alla determinazione in concreto della pena.
3. Il Giudice dell'esecuzione nella motivazione puntualmente specifica la pena base e gli aumenti per continuazione per ciascun reato, dando atto della considerazione del precedente riconoscimento della continuazione intervenuto fra i reati giudicati con due delle tre sentenze emesse nei separati giudizi e dell'applicazione infine della riduzione per il rito abbreviato laddove operante. Il provvedimento, al contempo, contiene illustrazioni relative ai titoli dei reati, alla gravità di tutti i fatti (ci si riferisce a condotte già indicate come commesse con modalità analoghe in un breve periodo in costanza delle stesse condizioni), alle considerazioni operate in cognizione nel distinguere per la gravità un fatto dall'altro (allora con riguardo alla pena base) e ai vincoli in sede di esecuzione (rispetto alla consistenza degli aumenti da fissare per la gravità dei reati) dovuti all'entità di alcuni degli aumenti già stabiliti in sede di cognizione.
Tale articolato iter motivazionale, diversamente da quanto si rileva nel ricorso, dà chiaramente conto del percorso logico e giuridico seguito dal giudice dell'esecuzione, così da consentire la verifica del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dello stesso, con riguardo alla determinazione dell'entità dei singoli aumenti come precisamente specificati e alla loro diversificazione, a fronte di fatti tutti apprezzati in concreto come gravi, in coerenza non solo con le indicazioni sul titolo, ma anche con la precedente descrizione delle condotte.
Sicché le doglianze svolte nel ricorso risultano sotto ogni profilo infondate.
4. Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2021. Il Consiglie