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Sentenza — n. 46219/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46219/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46219/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza pronunciata in data 30 aprile - 8 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, presentata da Antonio Scavuzzo, avverso l'ordinanza, emessa in data 30 marzo 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dello Scavuzzo, indagato dei reati di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo 12) e di intestazione fittizia di beni (capo 14). Il fatto ascritto al capo 12 era documentato da jntercettazioni, significative di un accordo tra Salvatore Sparacio e un candidato alle elezioni amministrative per un intervento del primo per dirigere il consenso elettorale a favore del secondo; nell'operazione Sparacio aveva coinvolto anche Scavuzzo, il quale aveva assicurato la propria collaborazione.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 416-ter cod. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per aver il Tribunale respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica che avrebbe applicato la misura cautelare con riguardo a fatto diverso. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha precisato che al giudice della cautela è consentito attribuire al fatto, oggetto della richiesta del pubblico ministero, una diversa qualificazione giuridica ai limitati fini dell'incidente cautelare, mentre non è consentito, non potendo procedere d'ufficio, applicare alcuna misura cautelare in relazione ad un fatto diverso da quello cui si riferiva la richiesta del pubblico ministero.

Parole chiave

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corruzione elettorale incetta di voti cauzione elettorale domicilio eletto elezione tacita elezioni anticipate

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza pronunciata in data 30 aprile - 8 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 416-ter cod. pen
Il fatto tipico della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen.
art. 292 cod. proc. pen
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAVUZZO ANTONIO nato a MESSINA il 16/04/1984 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIB. LIBERTA dì MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato SCORDO ANTONIO SALVATORE difensore fiducia di SCAVUZZO ANTONIO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento •

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 30 aprile - 8 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, presentata da Antonio Scavuzzo, avverso l'ordinanza, emessa in data 30 marzo 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dello Scavuzzo, indagato dei reati di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo 12) e di intestazione fittizia di beni (capo 14). Il fatto ascritto al capo 12 era documentato da jntercettazioni, significative di un accordo tra Salvatore Sparacio e un candidato alle elezioni amministrative per un intervento del primo per dirigere il consenso elettorale a favore del secondo; nell'operazione Sparacio aveva coinvolto anche Scavuzzo, il quale aveva assicurato la propria collaborazione.

Il Tribunale ha rilevato che era indifferente se il soggetto con il quale l'esponente politico si era relazionato fosse intraneo all'uno o all'altro sodalizio mafioso, essendo necessario e sufficiente che la richiesta del politico avesse ad oggetto un intervento sul corpo elettorale attuato con il metodo mafioso.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Antonio Scavuzzo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 178 e 292 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per la assenza di correlazione tra il fatto, rubricato al capo 12, oggetto della richiesta del pubblico ministero e il fatto per il quale era stata disposta la misura cautelare. Mentre il pubblico ministero aveva ipotizzato l'esistenza di un accordo, finalizzato allo scambio elettorale-mafioso, tra soggetti appartenenti al sodalizio di cui al capo 9 e un candidato alle elezioni del consiglio comunale di Messina, il giudice della cautela, ritenuta la insussistenza di quel distinto gruppo criminale e ritenuto Sparacio intraneo al clan diretto da Giovanni Lo Duca, di cui al capo 1, aveva ritenuto che lo scambio elettorale mafioso fosse avvenuto con il sodalizio di cui al capo 1.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione al capo 12. Il giudice della cautela aveva motivato con riguardo alla condotta tenuta da Sparacio come singolo, mentre il Tribunale ha invece inteso motivare il "peso criminale" di Sparacio, senza però dare contezza dell'utilizzo del metodo mafioso né dell'appartenenza di Sparacio ad un sodalizio di stampo mafioso. . I Non è stato provato nemmeno la effettiva conclusione di un accordo tra Sparacio e il candidato, cui Sparacio si era limitato a riferire quanto compiuto in precedenti competizioni elettorali.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per aver il Tribunale escluso la nullità dell'ordinanza genetica in ragione della mancata esposizione della motivazione relativa alle esigenze cautelar'. Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari pur a fronte di soggetto incensurato, la risalenza dei fatti, l'assenza di prossime elezioni, la chiusura di Betland. Con il quarto motivo viene denunciata la assenza di motivazione del giudizio sulla attualità del pericolo di recidiva - a fronte della incensuratezza e della risalenza dei fatti - e sulla non adeguatezza di misure meno afflittive.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi infondati e con contenuto di merito, e dunque, complessivamente considerato, va respinto.

1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per aver il Tribunale respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica che avrebbe applicato la misura cautelare con riguardo a fatto diverso. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha precisato che al giudice della cautela è consentito attribuire al fatto, oggetto della richiesta del pubblico ministero, una diversa qualificazione giuridica ai limitati fini dell'incidente cautelare, mentre non è consentito, non potendo procedere d'ufficio, applicare alcuna misura cautelare in relazione ad un fatto diverso da quello cui si riferiva la richiesta del pubblico ministero.

Con riguardo al capo 12 viene in rilievo, secondo la prospettazione difensiva, la diversa qualifica attribuita agli indagati (e, in specie, al ricorrente Scavuzzo), di partecipi del sodalizio di cui al capo 9 - secondo l'imputazione provvisoria - ovvero di estranei rispetto ad alcun sodalizio mafioso (come ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari con riguardo agli indagati Scavuzzo e Alibrandi). Il fatto tipico della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen. è costituito dall'accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in occasione di una consultazione elettorale, ove sia concluso con esponenti di associazioni di stampo mafioso ovvero preveda l'esercizio del metodo mafioso, e sempre che sia previsto un corrispettivo da parte del soggetto politico interessato.

L'imputazione provvisoria ha dunque descritto il fatto indicando il soggetto politico interessato e la consultazione elettorale (Natalino Summa, candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Messina nell'anno 2018), il corrispettivo promesso dal politico (la somma di C 10.000), e sia la "qualità" dei soggetti attivi (esponenti del sodalizio mafioso di cui al capo 9) sia l'utilizzo del metodo mafioso. Il profilo indicato dalla difesa, dunque, riguarderebbe unicamente la posizione soggettiva di Scavuzzo, dal pubblico ministero indicato come partecipe di un sodalizio e, invece, ritenuto dal giudice della cautela estraneo a logiche associative.

All'evidenza, dunque, il Giudice per le indagini preliminari non ha operato alcuna innovazione del fatto, in quanto ha ritenuto - richiamando sia l'espressione di un ignoto elettore sia il tenore delle comunicazioni tra l'esponente politico e gli indagati - che la gravità indiziaria, con riguardo alla posizione Scavuzzo, riguardasse la previsione dell'utilizzo del metodo mafioso, e non in relazione alla posizione soggettiva.

2. Con il secondo motivo viene censurata l'adeguatezza motivazionale del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 12, rilevando che il Tribunale aveva argomentato sul "peso criminale" di Salvatore Sparacio, dissentendo dal giudice della cautela che aveva ricondotto l'episodio ad una iniziativa di Sparacio come "singolo", senza però confrontarsi con il dato accertato secondo il quale il sodalizio cui Sparacio aveva aderito aveva concluso accordi elettorali con altri candidati. Inoltre, era stato ritenuto il raggiungimento di un accordo, pur risultando provato solo che Sparacio era intenzionato a chiedere il versamento di un corrispettivo in denaro.

Infine, l'assunto secondo il quale l'accordo aveva previsto l'utilizzo di metodo mafioso era smentito dall'esplicito riferimento di Sparacio alla distribuzione agli elettori di "buoni benzina". Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto, in conformità con l'impostazione accusatoria manifestata dall'imputazione, che l'accordo raggiunto con il candidato alle elezioni Natalino Summa fosse riferibile al sodalizio mafioso costituito da Sparacio, Scavuzzo e Alibrandi, e tale accertamento è stato fondato sui dati significativi del "peso criminale" rappresentato da Sparacio.In tale prospettiva il dato relativo agli "accordi elettorali", con altri candidati, conclusi dal sodalizio facente capo a Lo Duca Giovanni costituisce, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, riscontro all'assunto del ruolo autonomo del clan Sparacio.

L'ordinanza ha quindi motivato l'accertamento in ordine alla effettività dell'accordo raggiunto - che prevedeva l'impegno del clan Sparacio a raccogliere voti per il candidato Summa dietro versamento del compenso di C 10.000 - sulla base del chiaro tenore delle conversazioni intercorse, da una parte, tra Sparacio e Summa e, dall'altra, tra Sparacio e i sodali Scavuzzo e Alibrandi, convergenti nell'indicare l'importo di C 10.000 come compenso per l'impegno del clan. Infine, condivisa da tutti i partecipi all'accordo era .la consapevolezza che lo strumento per dirigere il consenso del corpo elettorale verso il candidato Summa sarebbe stato il metodo mafioso.

Significativo, in tal senso, è il riferimento, presente in diverse conversazioni, al territorio destinatario dell'indicazione elettorale, caratterizzato dall'essere quello dove la capacità di intimidazione rappresentata dal clan Sparacio era reale. Il riferimento alla distribuzione di buoni benzina (da dieci o ventimila Lire) riguardava altri accordi elettorali conclusi in passato, ed è comunque significativo di un'opera di propaganda elettorale che non è fondata sulla comunicazione di idee e programmi politici, bensì sulla condizione di soggezione, alimentata da favori e minacce, del tessuto sociale cui ci si rivolge.

3. Con i motivi terzo e quarto viene censurato il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deve precisare che il motivo terzo, nell'intitolazione, denuncia la violazione dell'articolo 292 lett. C) c.p.p. nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità dell'ordinanza per la mancata esposizione ...", mentre nell'argomentazione articola censura motivazionale nei confronti dell'ordinanza del tribunale in ordine al ritenuto pericolo di recidiva. Il contenuto del terzo motivo, dunque, si salda con il quarto motivo e concorre a denunciare la carenza motivazionale del giudizio sulle esigenze cautelari e sulla necessità della misura custodiale domiciliare.

L'ordinanza, secondo l'assunto difensivo, non avrebbe esplicitato i dati ritenuti significativi della capacità a delinquere e, con riguardo al requisito della concretezza .ed attualità del pericolo di recidiva, non si sarebbe confrontato con l'incensuratezza dello Scavuzzo, la cessazione di ogni attivìtà di raccolta di scommesse e della risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede. I motivi hanno contenuto di merito.L'ordinanza impugnata, invero, ha specificamente valutato il profilo soggettivo dello Scavuzzo e i dati relativi alla chiusura della società di raccolta di scommesse e alla non imminenza di nuove elezioni, osservando che lo Scavuzzo era risultato essere "uomo di fiducia" di Salvatore Sparacio anche al di là delle singole vicende oggetto di imputazione e dunque significativa risultava essere la sua capacità a delinquere.

Il ricorso, sul punto, reitera argomenti attinenti al merito, sollecitando il Collegio ad una, non consentita, rivisitazione del giudizio in ordine al pericolo di recidiva e alla necessità degli arresti domiciliari. La difesa, dunque, si muove nell'ambito proprio di un giudizio di merito, al di là dei limiti in cui è consentito il sindacato sulla struttura della motivazione.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso