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Sentenza — n. 46018/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46018/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46018/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di appelli) di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Antonio Domenico Spagnolo, in ordine a vari reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze divenute irrevocabili emesse, rispettivamente, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano il 12 novembre 2004 (pena complessiva 2 anni di reclusione e 900,00 euro di multa) e dalla Corte di appello di Milano il 14 giugno 2016 (pena complessiva 14 anni e 1 mese di reclusione).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha omesso di rendere compiuta motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per i vfari reati. Infine, il giudice dell'esecuzione ha individuato in maniera apodittica gli aumenti di pena per i reati giudicati con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano il 12 novembre 2016, omettendo di considerare che, per reati più gravi, nel processo definito con la sentenza emessa il 14 giugno 2016 dalla Corte di appello di Milano erano stati quantificati aumenti inferiori rispetto a quello stabilito per il reato di cui all'art.648-bis cod. pen. nella citata sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano.

Parole chiave

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aggravamento della pena formazione di una pena complessiva errore nella commisurazione della pena pena complementare sanzioni penali modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di appelli) di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod.
art. 416-bis cod. pen
3 dell'ordinanza impugnata, ha correttamente individuato, come pena base, quella più grave - di 10 anni e 6 mesi di reclusione compreso l'aumento per la recidiva - che era stata inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO ANTONIO DOMENICO nato a CARBONE il 07/07/1957 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appelli) di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Antonio Domenico Spagnolo, in ordine a vari reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze divenute irrevocabili emesse, rispettivamente, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano il 12 novembre 2004 (pena complessiva 2 anni di reclusione e 900,00 euro di multa) e dalla Corte di appello di Milano il 14 giugno 2016 (pena complessiva 14 anni e 1 mese di reclusione).

2. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra tutti i predetti reati, rideterminando la pena complessiva nella misura di 15 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione.

3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena complessiva, non ha rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, perché, omettendo di scorporare tutti i reati e di individuare quello per il quale era stata inflitta la pena più grave, ha indicato quale pena base quella determinata come finale dalla Corte di appello di Milano, nella sentenza emessa il 14 giugno 2016, in 14 anni e 1 mese di reclusione; invece, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare come pena base quella determinata in tale sentenza, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in 7 anni di reclusione, aumentata per la recidiva a 10 anni e 6 mesi di reclusione.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha omesso di rendere compiuta motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per i vfari reati. Infine, il giudice dell'esecuzione ha individuato in maniera apodittica gli aumenti di pena per i reati giudicati con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano il 12 novembre 2016, omettendo di considerare che, per reati più gravi, nel processo definito con la sentenza emessa il 14 giugno 2016 dalla Corte di appello di Milano erano stati quantificati aumenti inferiori rispetto a quello stabilito per il reato di cui all'art.648-bis cod. pen. nella citata sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva che il ricorso è manifestamente infondato e, a tratti, aspecifico. 1.1. Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta, infatti, che nell'emissione dell'ordinanza impugnata sono stati rispettati i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rideiterminazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, circa la necessità di scorporare i reati già giudicati con sentenze di condanna per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., e di operare, sulla pena individuata dal giudice della cognizione per il reato più grave, gli aumenti per i reati satellite (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01); circa la necessità di motivazione per l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01); circa il divieto di quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 - 01). 1.2. In particolare, nel caso ora in esame il giudice dell'esecuzione, come risulta chiaramente dalla nota "3" a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, ha correttamente individuato, come pena base, quella più grave - di 10 anni e 6 mesi di reclusione compreso l'aumento per la recidiva - che era stata inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 giugno 2016. Inoltre, il giudice dell'esecuzione, nel mantenere fermi gli aumenti di pena previsti per i reati satellite in tale sentenza, ha spiegato che non vi era «alcuna valida ragione per modificarli», così manifestando di fare proprie le indicazioni poste alla base di tali aumenti in fase di cognizione.

In relazione agli aumenti per i reati giudicati con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano il 12 novembre 2004, il giudice dell'esecuzione ha espresso nella nota "5" a 1:).ag. 3 dell'ordinanza i passaggi del calcolo, pervenendo alla determinazione della pena in misura meno grave di quella inflitta in fase di cognizione e così manifestando implicitamente di aver recepito, per il resto, le ragioni della quantificazione che erano state poste alla base della sentenza di condanna. Infine, non si ravvisa in alcun passaggio un peggioramento delle frazioni di pena determinate nelle fasi di cognizione e sono prive di specificità le censure con le quali il ricorrente intende lamentare delle incongruenze inerenti al rapporto fra le gravità di reati giudicati con sentenze diverse e le gravità delle pene rispettivamente rideterminate per essi.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata in ragione delle questioni dedotte, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 giugno