Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45442/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45442/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45442/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 6 aprile 2021, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a Patanè Alfio per complessivi anni cinque di reclusione ed €. 5.200,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Catania del 13.2.2007 e con sentenza del Tribunale di Messina dell'8.10.2007, irrevocabile dal 4.4.2008.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 674 cod. proc. pen, articolo 666 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45442/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Lucia Spicuzza, ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ottenere una decisione censure procedurali ritiro della domanda di revisione revoca del gratuito patrocinio rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 674 cod. proc. pen
216349, che ha affermato che "il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett.
articolo 666 cod. proc. pen
274556, secondo cui "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
274556, secondo cui "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATANE' ALFIO nato a TAORMINA il 01/05/1978 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/s~te le conclusioni del PG 4.017t. UL-1 • _Q\ i1 U2 o-ce

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a Patanè Alfio per complessivi anni cinque di reclusione ed €. 5.200,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Catania del 13.2.2007 e con sentenza del Tribunale di Messina dell'8.10.2007, irrevocabile dal 4.4.2008.

2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Lucia Spicuzza, ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 3, e 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., avendo la Corte di appello emesso la decisione impugnata de plano senza contraddittorio tra le parti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per "illogicità della motivazione con le risultanze processuali", evidenziando che, secondo il tenore della stessa, sarebbero state, contrariamente al vero, "sentite le parti".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. .

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalla consultazione degli atti, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale posta con il ricorso, risulta che l'ordinanza impugnata è stata assunta dal Giudice dell'esecuzione de plano. Ciò posto, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore" (Cass. Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574; cfr. anche Cass. Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, Rv. 216349, che ha affermato che "il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett.

c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. E invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 cod. proc. pen.e, in particolare, dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso"; Cass. Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Rv. 225089).

5. Il superiore principio di diritto è stato, peraltro, costantemente affermato con riguardo a fattispecie assimilabili, quali la revoca della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556, secondo cui "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza") e la riduzione entro i termini di legge dell'indulto già precedentemente concesso [cfr.

Cass. Sez. 1 n. 46704 del 08/11/2013, Rv. 257477, secondo cui "è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'ordinanza emessa de plano, senza la fissazione dell'udienza camerale per la comparizione delle parti, con cui il giudice dell'esecuzione accolga la richiesta del P.M. di riduzione, entro i limiti di legge, dell'indulto precedentemente applicato in misura eccedente quella fissata nel provvedimento di clemenza. (Fattispecie in cui l'applicazione dell'indulto oltre i limiti indicati dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, era stata disposta da due precedenti ordinanze emesse in sede esecutiva)"].

6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania, che dovrà procedere nelle forme di cui all'art. 666, commi 3 e 4, del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania. Così deciso, il 17