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Sentenza — n. 45433/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45433/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45433/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALLI CESARINO nato a BOLOGNA il 01/04/1939 GALLI NICOLA nato a BOLOGNA il 30/06/1963 MARZOCCHI PAOLA nato a BOLOGNA il 20/10/1941 BALEANU MARIANA DARIA nato il 07/10/1983 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo /Ge Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bologna con sentenza in data 28 marzo 2018 riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 aprile 2014 e, per l'effetto: -proscioglieva gli imputati Galli e Marzocchi in ordine ai reati di bancarotta preferènziale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e ricorso abusivo al credito, nonché Cesarino Galli in ordine al reato di omesso versamento di ritenute relative al 2007, fatti contestati al predetto quale presidente del consiglio di amministrazione della GNC Impianti s.r.I., dichiarata fallita Il ottobre 2008, a Nicola Galli e Paola Marzocchi, rispettivamente figlio e moglie di Cesarino Galli, quali consigliere delegato il primo, consigliere la seconda della società fallita, a Mariana Baleanu, convivente di Nicola Galli, quale concorrente nel reato, per essere i reati estinti per prescrizione; -assolveva i Galli e Marzocchi dal reato di bancarotta impropria per causazione del dissesto per insussistenza del fatto e Cesarino Galli dall'imputazione di omesso versamento di ritenute relative al 2008 per non essere il fatto previsto come reato; -escludeva per tutti gli imputati l'aggravante del danno di rilevante entità e per la Baleanu l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; -rideterminava le pene inflitte in anni tre di reclusione per i due Galli e Marzocchi ed in anni due di reclusione per la Baleanu; -confermava il giudizio di responsabilità a loro carico in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato in relazione alla distrazione: di quattro autoveicoli intestati fittiziamente a soggetti di comodo e poi alla Emmepi s.r.I., amministrata dalla Marzocchi fino al 24 luglio 2008 e poi dalla Baleanu; degli importi di finanziamenti erogati concessi alla Emmepi per euro 87.111, a Nicola Galli per euro 20.217 e a Cesarino Galli per euro 27.380; dell'importo del credito di euro 14.520 concesso alla Daria s.a.s., della quale Cesarino Galli era socio accomandante, senza giustificazione economica; della somma di euro 59.416 prelevata da Nicola Galli, nonché il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale quanto alla registrazione nelle scritture contabili delle false annotazioni: di fittizie fatture di vendita nel 2007 e nel 2008, poi stornate con altrettanto fittizie note di accredito, al fine di ottenere finanziamenti bancari; di fittizie fatture di vendita dei veicoli alla Emmepi incassate per contanti in realtà non avvenuti; della restituzione del finanziamento erogato alla Emmepi mediante un pagamento di euro 70.000. 1.1 Proposto ricorso per cassazione da parte dei predetti imputati, la Corte Suprema, Quinta Sezione penale, con sentenza n. 38715 del 6 giugno 2019 annullava con rinvio la sentenza di appello per quanto riguarda i fatti di bancarotta per distrazione relativi ai compensi liquidati ai Galli e la determinazione della durata delle pene accessorie, rigettando nel resto i ricorsi. 1.2 La Corte di appello di Bologna nel giudizio di rinvio, con sentenza in data 12 maggio 2020, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna e proscioglieva gli imputati dal reato contestato quale distrazione di compensi in favore degli amministratori, fatto riqualificato come bancarotta preferenziale, perché estinto per prescrizione e rideterminava in anni tre nei confronti dei Galli e di Marzocchi ed in anni due nei confronti di Baleanu la durata delle pene accessorie, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.3 Avverso detta pronuncia ricorrono nuovamente gli imputati Galli, Marzocchi e Baleanu a mezzo del difensore, avv.to Barbara Morabito, la quale ne ha chiesto l'annullamento per carenza, erroneità ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 69 cod. pen. e 219, comma 2, I. fall. quanto alla conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con l'aggravante contestata.

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artt. 69 cod. pen, art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 45433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si ricorda che l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione permane anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, per il quale, in caso di ricorso' per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta compensazione nel fallimento fallimento personale danno patrimoniale procurato con astuzia cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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artt. 69 cod. pen
1.3 Avverso detta pronuncia ricorrono nuovamente gli imputati Galli, Marzocchi e Baleanu a mezzo del difensore, avv.to Barbara Morabito, la quale ne ha chiesto l'annullamento per carenza, erroneità ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 69 cod. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Si ricorda che l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione permane anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALLI CESARINO nato a BOLOGNA il 01/04/1939 GALLI NICOLA nato a BOLOGNA il 30/06/1963 MARZOCCHI PAOLA nato a BOLOGNA il 20/10/1941 BALEANU MARIANA DARIA nato il 07/10/1983 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo /Ge Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bologna con sentenza in data 28 marzo 2018 riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 aprile 2014 e, per l'effetto: -proscioglieva gli imputati Galli e Marzocchi in ordine ai reati di bancarotta preferènziale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e ricorso abusivo al credito, nonché Cesarino Galli in ordine al reato di omesso versamento di ritenute relative al 2007, fatti contestati al predetto quale presidente del consiglio di amministrazione della GNC Impianti s.r.I., dichiarata fallita Il ottobre 2008, a Nicola Galli e Paola Marzocchi, rispettivamente figlio e moglie di Cesarino Galli, quali consigliere delegato il primo, consigliere la seconda della società fallita, a Mariana Baleanu, convivente di Nicola Galli, quale concorrente nel reato, per essere i reati estinti per prescrizione; -assolveva i Galli e Marzocchi dal reato di bancarotta impropria per causazione del dissesto per insussistenza del fatto e Cesarino Galli dall'imputazione di omesso versamento di ritenute relative al 2008 per non essere il fatto previsto come reato; -escludeva per tutti gli imputati l'aggravante del danno di rilevante entità e per la Baleanu l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; -rideterminava le pene inflitte in anni tre di reclusione per i due Galli e Marzocchi ed in anni due di reclusione per la Baleanu; -confermava il giudizio di responsabilità a loro carico in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato in relazione alla distrazione: di quattro autoveicoli intestati fittiziamente a soggetti di comodo e poi alla Emmepi s.r.I., amministrata dalla Marzocchi fino al 24 luglio 2008 e poi dalla Baleanu; degli importi di finanziamenti erogati concessi alla Emmepi per euro 87.111, a Nicola Galli per euro 20.217 e a Cesarino Galli per euro 27.380; dell'importo del credito di euro 14.520 concesso alla Daria s.a.s., della quale Cesarino Galli era socio accomandante, senza giustificazione economica; della somma di euro 59.416 prelevata da Nicola Galli, nonché il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale quanto alla registrazione nelle scritture contabili delle false annotazioni: di fittizie fatture di vendita nel 2007 e nel 2008, poi stornate con altrettanto fittizie note di accredito, al fine di ottenere finanziamenti bancari; di fittizie fatture di vendita dei veicoli alla Emmepi incassate per contanti in realtà non avvenuti; della restituzione del finanziamento erogato alla Emmepi mediante un pagamento di euro 70.000. 1.1 Proposto ricorso per cassazione da parte dei predetti imputati, la Corte Suprema, Quinta Sezione penale, con sentenza n. 38715 del 6 giugno 2019 annullava con rinvio la sentenza di appello per quanto riguarda i fatti di bancarotta per distrazione relativi ai compensi liquidati ai Galli e la determinazione della durata delle pene accessorie, rigettando nel resto i ricorsi. 1.2 La Corte di appello di Bologna nel giudizio di rinvio, con sentenza in data 12 maggio 2020, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna e proscioglieva gli imputati dal reato contestato quale distrazione di compensi in favore degli amministratori, fatto riqualificato come bancarotta preferenziale, perché estinto per prescrizione e rideterminava in anni tre nei confronti dei Galli e di Marzocchi ed in anni due nei confronti di Baleanu la durata delle pene accessorie, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.3 Avverso detta pronuncia ricorrono nuovamente gli imputati Galli, Marzocchi e Baleanu a mezzo del difensore, avv.to Barbara Morabito, la quale ne ha chiesto l'annullamento per carenza, erroneità ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 69 cod. pen. e 219, comma 2, I. fall. quanto alla conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con l'aggravante contestata.

Sebbene la Corte di cassazione avesse ritenuto assorbito nelle statuizioni adottate il motivo di ricorso sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze, il giudice di rinvio ha reso una motivazione apparente, essendosi limitato a rilevare che l'applicazione delle attenuanti generiche era stata giustificata soltanto dalle disagiate condizioni economiche degli imputati senza avvedersi che il punto era stato oggetto di doglianza con tutte le impugnazioni proposte, con le quali si era evidenziato: il sacrificio di ogni bene ed interesse personale da parte dei ricorrenti per salvaguardare l'interesse societario e salvare l'impresa; la condotta susseguente al reato per avere chiesto in proprio il fallimento; la collaborazione prestata con gli organi della procedura con il recupero della quasi totalità dell'attivo e la prosecuzione di cause civili nell'interesse della massa.

Inoltre, non ha considerato che le assoluzioni disposte e la riqualificazione quale bancarotta preferenziale della condotta di distrazione dei compensi liquidati in favore degli amministratori hanno ridimensionato la gravità della vicenda. 1.4 Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Assunta Cocomello, ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.All'esito del giudizio di rinvio, l'unico profilo dell'originaria reiudicanda che è tuttora contestato dalla difesa riguarda il bilanciamento tra circostanze eterogenee, `N. risolto dalla Corte di merito in termini di equivalenza a conferma delle statuizioni adottate nei gradi precedenti. 1.1 Va premesso che la sentenza rescindente della Corte Suprema al punto 8. della motivazione aveva ritenuto assorbito il motivo sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. per effetto dell'accoglimento del motivo che contestava la sussistenza della condotta di bancarotta per distrazione in riferimento ai compensi percepiti dagli amministratori della società fallita; aveva altresì riscontrato la carenza di motivazione della sentenza impugnata per l'omessa valutazione di tale censura. 1.2 La Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta della difesa di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 nr 1), I. fall., ritenendo che la stessa non potesse trovare accoglimento «a fronte della oggettiva blanda consistenza delle attenuanti (riconosciute in ragione delle 'disagiate condizioni economiche' rappresentate da Galli Nicola e Mazzocchi Paola) e, per contro, della oggettiva gravità del complesso di condotte illecite poste in essere nella fase della decozione della società, condotte consistite in plurime distrazioni per centinaia di migliaia di euro, nella falsificazione di bilanci e scritture contabili, nella creazione di un passivo di diversi milioni di euro, in buona parte generato dall'occultamento, per anni, dello stato di dissesto (fino al momento in cui non era stato più possibile nasconderlo)». 1.3 La reazione impugnatoria a tale statuizione non è ritualmente articolata, in quanto, nel contestarne la congruità motivazionale, si avvale del richiamo a circostanze fattuali che dovrebbero attestare precisi dati di valenza positiva, tali da surclassare gli aspetti negativi evidenziati in sentenza, ma non considerati ai giudici di merito senza però la necessaria specificità.

Osserva il Collegio che il contenuto del ricorso evoca situazioni e vicende processuali, non soltanto richiamate genericamente in assenza della specificazione di riferimenti fattuali puntuali e concreti, ma non riceve nemmeno adeguati riscontri probatori, che non sono nemmeno citati. Il richiamo alla perdita del patrimonio personale degli imputati nel tentativo di impedire il fallimento, la collaborazione prestata con gli organi della procedura con il recupero della quasi totalità dell'attivo, la prosecuzione di cause civili nell'interesse della massa costituiscono evenienze di cui si ignorano la verificazione ed in quali termini precisi, il che non consente di apprezzare il vizio di carenza ed illogicità di motivazione per la non autosufficienza del ricorso.

Per supplicare al deficit deduttivo non è nemmeno idonea l'affermazione della già avvenuta rappresentazione delle superiori circostanze con l'atto di appello ed il precedente ricorso per cassazione, poiché i due atti contengono la medesima formulazione lessicale e la stessa tecnica espositiva, per cui sono parimenti privi •-n della puntuale descrizione delle relative vicende e dei necessari agganci ai dati probatori: così è generico e privo di autosufficienza l'accenno a singoli debitori o ad una causa civile quando di tali accadimenti non vi è cenno nella sentenza di appello, né in altri atti prodotti in allegato al ricorso in modo da consentirne la verifica al giudice di legittimità, che non conosce gli esiti della compiuta istruttoria nei gradi di merito, se non per quanto riportato nel provvedimento impugnato, ed al quale non compete la ricerca nell'incarto processuale di quanto possa giovare a sostegno della tesi della parte ricorrente.

Si ricorda che l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione permane anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, per il quale, in caso di ricorso' per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso con la indicazione di quali siano gli atti eventualmente mancanti. E' stato già affermato da questa Corte che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso» ((Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419;

Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Pertanto, sul proponente grava l'onere di puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati per fraintendimento o per omissione e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, che solo in senso materiale è devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.5 Infine, va considerato che, per quanto risponda al vero che all'esito del giudizio di rinvio, si è verificato un parziale ridimensionamento della gravità delle condotte di bancarotta, ciò non comporta l'automatica necessità di una variazione adeguatrice del giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Per le considerazioni esposte i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in relazione ai profili di colpa, insiti nella formulazione di impugnazioni di siffatto tenore, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento