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Sentenza — n. 45008/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45008/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45008/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, provvedendo sulla richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione avanzata nell'interesse di Luigi Di Fenza, negava l'ammissione dello stesso all'affidamento in prova al servizio sociale, mentre gli concedeva la detenzione domiciliare, con l'imposizione delle conseguenti prescrizioni.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel procedimento di sorveglianza il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, non soltanto se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Caliendo, Rv. 264689).

Parole chiave

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procedimento in contumacia diritti della difesa indigenza processuale non provata omissione del difensore vizio di procedura facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FENZA LUIGI nato a NAPOLI il 22/02/1954 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, provvedendo sulla richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione avanzata nell'interesse di Luigi Di Fenza, negava l'ammissione dello stesso all'affidamento in prova al servizio sociale, mentre gli concedeva la detenzione domiciliare, con l'imposizione delle conseguenti prescrizioni.

2. Propone ricorso per cassazione Luigi Di Fenza, tramite il proprio difensore, lamentando inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per non essere stato notificato ai difensori di fiducia nominati l'avviso della data di udienza camerale di trattazione, poi celebrata in assenza dei medesimi difensori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Nel procedimento di sorveglianza il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, non soltanto se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Caliendo, Rv. 264689).

3. Come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, ai quali questa Corte può accedere essendo stata dedotta con il ricorso l'inosservanza di norme processuali, la trattazione del procedimento camerale nei confronti di Di Fenza era rinviata fuori udienza, a sensi della normativa emergenziale allora vigente, con provvedimento presidenziale in data 6 novembre 2020, con il quale veniva fissata la nuova udienza del 23 aprile 2021 in cui veniva poi trattata l'istanza. Secondo quanto emerge dell'esame degli stessi atti e dalle informazioni richieste da questa Corte in data 22 settembre 2021, del provvedimento di cui sopra non è stato dato rituale avviso ai difensori di fiducia nominati da Di Fenza, poiché tale provvedimento veniva comunicato per via telematica solamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di appartenenza di detti difensori.

L'udienza di trattazione in data 23 aprile 2021, celebrata in assenza dei medesimi difensori, risulta, pertanto, affetta dalla nullità eccepita nel ricorso, da cui discende la nullità della decisione adottata all'esito della medesima udienza.

4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma affinché proceda alla trattazione dell'istanza in udienza previo regolare avviso alle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordina impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 22 ottobre 2021. Il Consigl