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Sentenza — n. 44989/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44989/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44989/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Sassari, con la formula «perché il fatto non sussiste», assolveva Pietro Mario Dau e Andrea Correddu dal reato loro a ciascuno di loro ascritto, di omissione di diligenza nella custodia di armi, previsto dall'art. 20 legge n. 110 del 1975. Secondo l'ipotesi accusatoria, non recepita dal Tribunale, il Dau e il Correddu, cacciatori, ciascuno detentore di un fucile, il giorno 23 ottobre 2016 avrebbero lasciato la rispettiva arma e le relative munizioni incustodite all'interno di una autovettura che essi avevano parcheggiato per recarsi a un vicino bar.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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arma personale porto abusivo di armi corrispondenza con il difensore assunzione di prove a titolo cautelare diritto di non autoincriminarsi carenza di credibilità oggettiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: DAU PIETRO MARIO nato a SASSARI il 01/07/1954 CORREDDU ANDREA nato a SASSARI il 03/11/1956 avverso la sentenza del 12/02/2020 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Sassari, con la formula «perché il fatto non sussiste», assolveva Pietro Mario Dau e Andrea Correddu dal reato loro a ciascuno di loro ascritto, di omissione di diligenza nella custodia di armi, previsto dall'art. 20 legge n. 110 del 1975. Secondo l'ipotesi accusatoria, non recepita dal Tribunale, il Dau e il Correddu, cacciatori, ciascuno detentore di un fucile, il giorno 23 ottobre 2016 avrebbero lasciato la rispettiva arma e le relative munizioni incustodite all'interno di una autovettura che essi avevano parcheggiato per recarsi a un vicino bar.

Il Tribunale, dopo aver richiamato le dichiarazioni testimoniali rese dal luogotenente dei carabinieri Salvatore Cubeddu, dal vice brigadiere dei carabinieri Roberto Peana, dall'esercente del bar Giancarlo Dettori e dagli imputati, concludeva ritenendo che le «emergenze dibattimentali rendono quanto meno dubbio il quadro processuale di accusa e non consentono di pronunciare una sentenza di condanna affermando la penale responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio».

2. Il Procuratore Generale presso la Sezione distaccata della Corte di appello di Sassari proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza assolutoria e chiedendone l'annullamento. Secondo il ricorrente, a fronte delle dichiarazioni non lacunose né di dubbia interpretazione rese dal teste Cubeddu circa le posizioni in cui erano state lasciate le armi sull'autovettura, e dal teste Peana circa l'impossibilità di vedere dall'interno del bar la macchina parcheggiata all'esterno, in contrasto con la dichiarazione del teste Dettori secondo la quale il Correddu si trovava all'esterno del locale al momento del controllo da parte dei carabinieri, il Tribunale non avrebbe reso congrua motivazione in ordine alla idoneità delle misure adottate nella custodia dei fucili da parte degli imputati, dopo questi ultimi avevano lasciato le armi nell'autovettura e se ne erano allontananti per recarsi nel bar.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. Il giudice del merito ha reso motivazione piana e chiara, basando la conclusione assolutoria su una serie di emergenze dibattimentali delle quali ha dato conto (deposizioni Cubeddu, Peana, Dettori; esami imputati). A fronte della necessità di stabilire se le armi fossero state lasciate nell'autovettura senza diligente custodia, o se le posizioni degli imputati consentissero di vederle, le valutazioni del giudice risultano fondate sulla impossibilità di risolvere il contrasto fra le affermazioni sopra richiamate rese dai testi Cubeddu e Peana, dalle quali dovrebbe desumersi che gli imputati si posero nell'impossibilità di vigilare sulle armi lasciate nell'autovettura poiché essi erano all'interno del bar, e quella resa dal teste Giancarlo Dettori, dalla quale può ricavarsi che poteva essere esercitata una diligente vigilanza sulle armi, perché detto teste ha affermato che all'atto del controllo da parte dei carabinieri il Dau si trovava all'interno del locale e il Correddu all'esterno.

Il giudice del merito ha dimostrato di aver analizzato, rendendo motivazione non viziata da illogicità manifesta, tutti gli elementi rilevanti per la decisione. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Di contro, il ricorso propone valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. C