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Sentenza — n. 44571/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44571/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44571/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Mantella . Salvatore avverso il provvedimento della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 18.12.2020, con il quale era stata respinta la domanda di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari...

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 123 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il Mantella ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dell'avvocato Diego Brancia, deducendo "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, nella forma di motivazione apparente, in relazione all'eccezione difensiva concernente l'assenza di attualità delle esigenze cautelari; vizio di motivazione in merito all'esclusione dell'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico".

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza mantenimento della carcerazione preventiva misure sostitutive della carcerazione sospensione di pena carcerazione cautelativa diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Mantella .
art. 123 cod. proc. pen
In data 2 agosto 2021, il Mantella, con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di volere rinunciare al suddetto ricorso.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTELLA SALVATORE (RINUNCIANTE) nato a VIBO VALENTIA il 14/07/1974 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; GLI sz../ye O CL /sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI CL-t- i CP ° \)e - - r • O 31/4 .; C/SL- te.1-c) `-^-e.)»- LA-L

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Mantella . Salvatore avverso il provvedimento della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 18.12.2020, con il quale era stata respinta la domanda di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari...

2. Avverso detta ordinanza, il Mantella ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dell'avvocato Diego Brancia, deducendo "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, nella forma di motivazione apparente, in relazione all'eccezione difensiva concernente l'assenza di attualità delle esigenze cautelari; vizio di motivazione in merito all'esclusione dell'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico".

3. In data 2 agosto 2021, il Mantella, con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di volere rinunciare al suddetto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

3. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C•1 Palma Talerico Monica Bii eg . QQA.f L'