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Sentenza — n. 44570/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44570/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44570/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata da Maci Nicolino, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla medesima Corte in data 20.9.2014, irrevocabile dal 21.10.2015, e in data 30.5.2016, irrevocabile dal 12.7.2017, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta al predetto condannato nella misura complessiva di anni ventisei, mesi otto di reclusione. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale - dopo avere ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, "in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta" - nel procedere al calcolo della pena per effetto del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, ha ritenuto che: - reato più grave doveva considerarsi quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, giudicato con la prima sentenza, per il quale la pena era stata determinata in anni ventuno di reclusione, aumentata fino ad anni trenta (in ossequio del disposto di cui all'art. 78 cod. pen.) per la recidiva e la continuazione con il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. e per i reati - satellite, diminuita, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., in anni venti di reclusione; - su detta pena andava effettuato l'aumento a titolo di continuazione che si stimava equo determinare in anni nove di reclusione, per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la seconda sentenza, e in anni uno di reclusione per gli ulteriori sette reati, così pervenendo a un aumento di anni dieci di reclusione, ridotto per il rito abbreviato in anni sei, mesi otto di reclusione, così pervenendo alla pena finale di anni ventisei, mesi otto di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/90, art. 416 -bis cod. pen, art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 78, comma 1, n. 1 cod. pen. e 442, comma 3, cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione nel procedere alla rideterminazione della pena sarebbe incorso in due evidenti errori: il primo, quello di disporre, per ben due volte, la riduzione per la scelta del rito abbreviato (una prima volta, in relazione alla pena relativa alla prima sentenza di condanna; una seconda volta, in relazione alla pena relativa alla seconda sentenza di condanna) e il secondo, quello di non avere tenuto conto della norma di cui all'art. 78, comma 1, n. 1 cod. pen., secondo la quale, in caso di concorso di reati, la pena non può in nessun caso eccedere gli anni trenta di reclusione.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
art. 74 d.P.R. n. 309/90
art. 416 -bis cod. pen
pen.) per la recidiva e la continuazione con il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen.
art. 442 cod. proc. pen
e per i reati - satellite, diminuita, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., in anni venti di reclusione; - su detta pena andava effettuato l'aumento a titolo di continuazione che si stimava equo determinare in anni nove di reclusione, per il reato associativo di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACI NICOLINO nato a LECCE il 13/02/1976 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sette le conclusioni del PG . ouy,41, t.,nvs -ft-£-0 -re tuo Go x..s o CL( (aci Ude- (C)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata da Maci Nicolino, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla medesima Corte in data 20.9.2014, irrevocabile dal 21.10.2015, e in data 30.5.2016, irrevocabile dal 12.7.2017, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta al predetto condannato nella misura complessiva di anni ventisei, mesi otto di reclusione. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale - dopo avere ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, "in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta" - nel procedere al calcolo della pena per effetto del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, ha ritenuto che: - reato più grave doveva considerarsi quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, giudicato con la prima sentenza, per il quale la pena era stata determinata in anni ventuno di reclusione, aumentata fino ad anni trenta (in ossequio del disposto di cui all'art. 78 cod. pen.) per la recidiva e la continuazione con il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. e per i reati - satellite, diminuita, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., in anni venti di reclusione; - su detta pena andava effettuato l'aumento a titolo di continuazione che si stimava equo determinare in anni nove di reclusione, per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la seconda sentenza, e in anni uno di reclusione per gli ulteriori sette reati, così pervenendo a un aumento di anni dieci di reclusione, ridotto per il rito abbreviato in anni sei, mesi otto di reclusione, così pervenendo alla pena finale di anni ventisei, mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza il difensore del Maci, avvocato Pantaleo Cannoletta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, la "nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 78, comma 1, n. 1 cod. pen. e 442, comma 3, cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione nel procedere alla rideterminazione della pena sarebbe incorso in due evidenti errori: il primo, quello di disporre, per ben due volte, la riduzione per la scelta del rito abbreviato (una prima volta, in relazione alla pena relativa alla prima sentenza di condanna; una seconda volta, in relazione alla pena relativa alla seconda sentenza di condanna) e il secondo, quello di non avere tenuto conto della norma di cui all'art. 78, comma 1, n. 1 cod. pen., secondo la quale, in caso di concorso di reati, la pena non può in nessun caso eccedere gli anni trenta di reclusione.

Il calcolo corretto avrebbe dovuto essere compiuto, secondo la difesa, procedendo, nell'ordine, alla determinazione della pena base nella sua entità precedente la riduzione per il rito, quindi, all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione per i reati - satellite (tra cui quelli giudicati con la seconda sentenza), tenuto conto della disposizione di cui all'art. 78, comma 1, n. 1, cod. pen. e, infine, al computo sull'intero così ottenuto della diminuente per il rito; in tal modo si sarebbe dovuto pervenire alla corretta determinazione della pena nella misura di anni venti di reclusione.

Infine, sempre secondo il ricorrente, l'orientamento richiamato dalla Corte di appello di Lecce porrebbe, inoltre, una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 13, commi 1 e 2, 24, comma 2, e art. 27, comma 3, Cost. poiché si finirebbe con il fare dipendere da circostanze meramente accidentali la concreta modulazione della pena da espiare a carico del condannato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Valentina Manuali, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. L'ordinanza impugnata nel procedere alla determinazione della pena a carico del Maci per effetto del riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna, secondo il calcolo in precedenza dettagliatamente riportato, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta" (Cass.

Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, Rv. 278494 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 43044 del 2015, Dedica). Le censure difensive, al riguardo, non sono, invece, fondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la citata giurisprudenza di legittimità.Inoltre, va osservato che la pronuncia n. 9522 del 2019, in precedenza richiamata, ha anche escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato, sicché la doglianza, sul punto, appare manifestamente infondata.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente P491a T