Sentenza — n. 44569/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 maggio 2021, il Tribunale di Messina riconosceva Pellegrino Mario responsabile del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione ventidue cartucce calibro 12 marca Fiocchi, senza averne fatto denuncia all'Autorità di polizia e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 371,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 697 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 132 cod. pen; Sentenza — n. 44569/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale avrebbe affermato la penale responsabilità del Pellegrino in odine al reato contestatogli senza effettuare alcuna indagine sull'efficienza delle munizioni sequestrate. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 132 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma I., lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO MARIO nato a MESSINA il 11/07/1971 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI , r.n,-N , . CW:ffa conclusoeiedendo _..V.' ci...'\" ~ - Vbi.f2,t,Let-t,L-Co em lit t: t). (No r.)11.0C 1/41;1=At., i-..kAANiu.„ ú. -Li AD 0-1 éUgl'' 2PQ" i ce,... b(el.:- C-3,1_,-Ac tga_LOE -2A-ethee2XcitAiL ; \odi eLtito as-.1_ t L.4)..».,Q._ ì--4 (3).0. cs,...Q.Q ..,-,.... , ce,,-.. () CP (-• ce v,,t, \g,d-a--: ivt--eve o >CA ble<3 Q,:. ( -2.0-e-2z 3-W< C 1, L. ,1 . A 4 IO 20 l )(A C 02---)'s c U a_, .py, ISL32,e5L ,,,,,t-: d.....- 4.1 ete.,,,, giki2.- O /4112_;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 maggio 2021, il Tribunale di Messina riconosceva Pellegrino Mario responsabile del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione ventidue cartucce calibro 12 marca Fiocchi, senza averne fatto denuncia all'Autorità di polizia e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 371,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Alessandro Billè, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e 697 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale avrebbe affermato la penale responsabilità del Pellegrino in odine al reato contestatogli senza effettuare alcuna indagine sull'efficienza delle munizioni sequestrate. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 132 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma I., lett.
b) cod. proc. pen.", per avere il Tribunale inflitto il massimo della pena edittale prevista dall'art. 697 cod. pen., pur avendo concesso in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche.
3. Si è proceduto alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Birritteri, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la sola rideterminazione della pena, con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente prospetta questione posta per la prima volta in questa sede, non risultando dall'impugnata sentenza che sia stata mai contestata l'efficienza delle munizioni sequestrate.
2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di impugnazione, atteso che è stata inflitta all'imputato, pur riconosciuto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena di C. 371,00 di ammenda, corrispondente al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. Si impone, pertanto, il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica, che dovrà procedere alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 3 novembre 20