Sentenza — n. 44566/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 13/06/2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, procedendo con rito abbreviato, giudicava Rocco Mena e Benito Ruggiero colpevoli dei reati ascrittigli, ai sensi degli artt. 110, 81, comma secondo, 56, 575, cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 71, 72 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 416-bis.1 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, condannando gli imputati, applicata la riduzione per il rito, alla pena di dodici anni di reclusione. Gli imputati Rocco Mena e Benito Ruggiero, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. pen, art. 587 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44566/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che la Corte di appello di Bari quantificava la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in tre anni e sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, formulando un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., senza tenere conto del fatto che tale ultima circostanza, essendo stata ritenuta in continuazione, non doveva essere sottoposta a comparazione circostanziale, potendo incidere soltanto sull'aumento della pena irrogato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Ruggiero Benito, nato a Bitonto il 26/08/1990;
2) Mena Rocco, nato a Bitonto il 24/11/1988; Avverso la sentenza emessa il 17/07/2020 dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 13/06/2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, procedendo con rito abbreviato, giudicava Rocco Mena e Benito Ruggiero colpevoli dei reati ascrittigli, ai sensi degli artt. 110, 81, comma secondo, 56, 575, cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 71, 72 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 416-bis.1 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, condannando gli imputati, applicata la riduzione per il rito, alla pena di dodici anni di reclusione. Gli imputati Rocco Mena e Benito Ruggiero, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
2. Con sentenza emessa il 17/07/2020 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Rocco Mena e Benito Ruggiero - che avevano rinunciato ai motivi di appello relativi al giudizio di colpevolezza formulato nei loro confronti -, in riforma della decisione appellata, riqualificato il tentato omicidio nel delitto di lesioni personali e riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati in quattro anni, due mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
3. Da entrambe le sentenze, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che gli imputati Rocco Mena e Benito Ruggiero, agendo in concorso tra loro e con altri soggetti per i quali si procedeva separatamente, organizzavano un attentato nei confronti di Luca Caldarola e Giuseppe Antuofermo, allo scopo di intimidirli, esplodendo al loro indirizzo alcuni colpi di pistola e provocandogli le lesioni personali descritte in rubrica. Secondo i Giudici di merito, l'attentato si inseriva nel contrasto armato tra i clan Cipriano e Conte, operanti nell'area di Bitonto e attivi nel traffico di sostanze stupefacenti e la sua dinamica veniva ricostruita grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo del delitto - che consentivano di identificare gli autori dell'agguato in Rocco Mena e Benito Ruggiero - e sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa Luca Caldarola, nelle date del 24/02/2018 e del 03/03/2018, che descriveva le modalità con cui l'azione criminosa era stata eseguita.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, Rocco Mena e Benito Rerggiero venivano condannati alle pene di cui in premesge.4. Avverso questa sentenza gli imputati Rocco Mena e Benito Ruggiero ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 4.1. L'imputato Rocco Mena, a mezzo dell'avvocato Angela Noviello, ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con questa censura difensiva si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 63, commi secondo e terzo, cod. pen., conseguenti al fatto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Rocco Mena era stato erroneamente determinato, atteso che la Corte di appello di Bari aveva quantificato la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in tre anni e sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., la quale, essendo stata ritenuta in continuazione, non poteva essere sottoposta a comparazione circostanziale.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. L'imputato Benito Ruggiero, a mezzo dell'avvocato Massimo Roberto Chiusola, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente tre censure difensive. Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di Benito Ruggiero per il porto e la detenzione della pistola utilizzata per eseguire l'attentato in contestazione e per l'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, derivante dalla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, nella loro massima estensione edittale e dall'aumento di pena disposto nei suoi confronti a titolo di continuazione.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. I ricorsi proposti dagli imputati Benito Ruggiero e Rocco Mena devono ritenersi fondati nei termini di seguito indicati.
2. Occorre, innanzitutto, esaminare il ricorso proposto da Rocco Mena, a mezzo dell'avvocato Agata Noviello, articolato in un'unica censura difensiva.Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 63, commi secondo e terzo, cod. pen., conseguenti al fatto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Rocco Mena era stato erroneamente determinato, atteso che la Corte di appello di Bari aveva quantificato la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in tre anni e sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art.585 cod. pen., la quale, essendo stata ritenuta in continuazione, non poteva essere sottoposta a comparazione circostanziale.
Osserva il Collegio che la Corte di appello di Bari quantificava la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in tre anni e sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, formulando un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., senza tenere conto del fatto che tale ultima circostanza, essendo stata ritenuta in continuazione, non doveva essere sottoposta a comparazione circostanziale, potendo incidere soltanto sull'aumento della pena irrogato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.
Ne discende che la Corte territoriale barese, dopo avere aumentato la pena base ex art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe dovuto applicare le attenuanti generiche e disporre l'aumento di pena per il reato ritenuto a titolo di continuazione, applicando, infine, sulla frazione sanzionatoria così determinata, la riduzione per il rito speciale. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza dell'atto di impugnazione depositato nell'interesse di Rocco Mena, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato.
Deve, infine, rilevarsi che gli effetti della pronuncia di annullamento con rinvio devono estendersi anche al coimputato Benito Ruggiero, che non ha proposto impugnazione sul punto, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., nel rispetto del seguente principio di diritto: «L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato» (Sez.
U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756-01).3. Occorre, quindi, passare a considerare il ricorso proposto dall'imputato Benito Ruggiero, a mezzo dell'avvocato Massimo Roberto Chiusola, articolato in tre censure difensive. Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di Benito Ruggiero per il porto e la detenzione della pistola utilizzata per eseguire l'attentato in contestazione e per l'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, derivante dalla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, nella loro massima estensione edittale e dall'aumento di pena disposto nei suoi confronti a titolo di continuazione. 3.1.
Osserva il Collegio che la dinamica degli accadimenti criminosi deve ritenersi incontroversa, fondandosi sull'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo del delitto - che consentivano di identificare con certezza gli autori dell'attentato negli imputati Rocco Mena e Benito Ruggiero - e sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa Luca Caldarola, nelle date del 24/02/2018 e del 03/03/2018, che descriveva le modalità con cui l'azione criminosa era stata eseguita dai ricorrenti e le armi impiegate per eseguire l'agguato.
Ritenuta, pertanto, incontroverse la partecipazione di Benito Ruggiero all'attentato posto in essere in danno di Luca Caldarola e Giuseppe Antuofermo e le modalità con cui l'agguato veniva eseguito - che prevedeva l'impiego di armi da fuoco, correttamente contestato ex artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 - le doglianze sul giudizio di responsabilità relativo al porto e alla detenzione delle pistole impiegate dagli imputati appaiono manifestamente infondate, essendo pacifico che all'indirizzo delle persone offese venivano esplosi numerosi colpi, che provocavano loro le lesioni personali descritte in rubrica.
Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva in esame. 3.2. Quanto ai residui motivi di ricorso, relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio - censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, nella loro massima estensione edittale e per l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione -, deve osservarsi che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da Rocco Mena e l'estensione dei suoi effetti processuali a Benito Ruggiero ex art. 587 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, impongono di ritenere assorbite le doglianze proposte con riferimento al giudizio dosimetrico fornì-filato nei confronti del ricorrente.3.3.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza dell'atto di impugnazione depositato nell'interesse di Benito Ruggiero, limitatamente al trattamento sanzionatorio, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso proposto da Benito Ruggiero, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso proposto da Benito Ruggiero, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione de