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Sentenza — n. 44203/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44203/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17/2/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa ad Elena Pouzyreva con sentenza del Tribunale di Firenze del 29/6/2017, irrevocabile 11/10/2019.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44203/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Roberto Fambrini, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento revoca della sospensione condizionale errore nella commisurazione della pena tempestività dell'istanza di ricusazione restituzione del termine scaduto ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POUZYREVA ELENA, nata in UZBEBEKISTAN il 11/02/1973 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI lette le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO BALDI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 17/2/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa ad Elena Pouzyreva con sentenza del Tribunale di Firenze del 29/6/2017, irrevocabile 11/10/2019.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Roberto Fambrini, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett.

c) cod. proc. pen., la nullità del procedimento poiché nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale notificato al difensore era stata indicata la data del 19/1/2020, anziché quella del 19/1/2021 in cui si è effettivamente svolta l'udienza.

3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Invero, l'erronea indicazione della data dell'udienza camerale - fissata al 19/1/2020, anziché al 19/1/2021 - era frutto di un evidente e macroscopico errore materiale, riconoscibile dal difensore, ove si consideri che la richiesta del Pubblico ministero era stata fatta in data 26/6/2020, quindi in epoca successiva alla erronea data di fissazione dell'udienza. Risulta peraltro dall'impugnata ordinanza che la condannata è stata assistita da un difensore in detta udienza camerale. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze. di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 5 ottobre 2021 Il Preside e Monica u N C 3 0 NOV 2021 2