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Sentenza — n. 44148/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44148/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Jarmouni Noureddine volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in ordine alle pene inflittegli per i fatti giudicati con sentenze del 6 dicembre 2013 (spaccio di stupefacenti) e del 27 settembre 2019 (calunnia).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze mosse nel ricorso, oltre a esporre considerazioni in ordine alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. e a far riferimento a conclusioni non intervenute circa la sua incompatibilità con la continuazione, si oppongono ai ragionevoli e motivati apprezzamenti di merito, finendo per asserire, in assenza di ogni elemento a supporto, che il ricorrente avrebbe ideato l'attività di spaccio rappresentandosi di essere poi sorpreso in flagranza, ossia le condizioni che conducevano all'improvvisata calunnia, mentre è logico che quel tipo di condotta la si commette perché non ci si aspetta di essere poi scoperti. Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure mosse.

Parole chiave

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criminalità persistente recidiva nell'infrazione doppia punibilità altri reati infrazioni uniche e continuate attività criminosa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI NOUREDDINE nato il 01/01/1987 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Jarmouni Noureddine volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in ordine alle pene inflittegli per i fatti giudicati con sentenze del 6 dicembre 2013 (spaccio di stupefacenti) e del 27 settembre 2019 (calunnia).

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Jarmouni Noureddine, a mezzo del difensore (con due atti di impugnazione aventi contenuto essenzialmente sovrapponibile), lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la connessione teleologica fra i reati (la calunnia era stata commessa per procurarsi l'impunità del reato di spaccio) è stata erroneamente ritenuta una condizione in sé incompatibile con la continuazione, senza considerare così lo sviluppo dell'originario progetto criminoso unitario, essendo del tutto illogico affermare che chi si determina a commettere un illecito, contempli all'inizio la necessità di sottrarsi in seguito alle proprie responsabilità, con successive condotte illecite, nel caso in cui venga individuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso muove doglianze con tutta evidenza inammissibili.

2. La motivazione del provvedimento rappresenta che, secondo quanto rilevato nella stessa istanza, la condotta di calunnia, in danno della polizia che arrestava Jarmouni, sorgeva dalla necessità in tale momento di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla commissione del reato di spaccio. Jarmouni, infatti, dichiarava falsamente che la droga oggetto dello spaccio gli era stata collocata addosso dalla polizia durante la perquisizione personale. Considerando tali pacifiche circostanze, i Giudici di merito, in termini del tutto logici, hanno ravvisato l'intervento di un fatto che in modo estemporaneo determinava autonomamente i processi volitivi del nuovo reato, il quale dunque non poteva ritenersi frutto del medesimo disegno criminoso alla base del primo.

3. Le doglianze mosse nel ricorso, oltre a esporre considerazioni in ordine alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. e a far riferimento a conclusioni non intervenute circa la sua incompatibilità con la continuazione, si oppongono ai ragionevoli e motivati apprezzamenti di merito, finendo per asserire, in assenza di ogni elemento a supporto, che il ricorrente avrebbe ideato l'attività di spaccio rappresentandosi di essere poi sorpreso in flagranza, ossia le condizioni che conducevano all'improvvisata calunnia, mentre è logico che quel tipo di condotta la si commette perché non ci si aspetta di essere poi scoperti. Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure mosse.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2021. Il