Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44140/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44140/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44140/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva respinto l'istanza di Gaetano Lombardi - arrestato in flagranza il 18 ottobre 2020 e sottoposto, dal successivo 21 ottobre, alla misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di tentato omicidio, di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e di sua ricettazione - volto alla sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44140/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato omicidio intenzionale pubblica istigazione a delinquere attentato luogo del reato diritto di non autoincriminarsi comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del G.i.p.
art. 299 cod. proc. pen
Nell'istanza, proposta ai sensi dell'art. 299 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardi Gaetano, nato ad Acerra il 07/04/1977 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva respinto l'istanza di Gaetano Lombardi - arrestato in flagranza il 18 ottobre 2020 e sottoposto, dal successivo 21 ottobre, alla misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di tentato omicidio, di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e di sua ricettazione - volto alla sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari. 1.1.

Il provvedimento di rigore era stato adottato, per avere l'indagato esploso, sulla pubblica piazza, all'esito di una banale discussione, plurimi colpi di arma da fuoco (di provenienza furtiva, nonché illegalmente detenuta e portata) all'indirizzo di più persone, compiendo atti idonei, inequivocamente diretti a cagionarne la morte, non verificatasi per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel medesimo provvedimento, confermato in sede di riesame, era stata ritenuta - assieme ai gravi indizi di colpevolezza - l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., desunta, nella sua massima intensità, dalle gravi modalità del fatto, dalla personalità violenta e incapace di autocontrollo del suo autore e dai precedenti penali, anche specifici. 1.2.

Nell'istanza, proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., l'indagato aveva allegato l'affievolimento della predetta esigenza, e quindi l'adeguatezza di una misura cautelare gradata, per avere egli, in un successivo interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero, e in una missiva al medesimo indirizzata, manifestato segnali di resipiscenza e invocato il perdono delle vittime. Sottolineava l'indagato di avere agito per timore di essere preventivamente aggredito, come già accaduto in passato, e non per sua indole criminale; rimarcava l'effetto deterrente della custodia carceraria già patita; sottolineava di aver indicato, per l'esecuzione degli arresti domiciliari, l'abitazione dei genitori, distante dal luogo dei fatti. 1.3.

Il Tribunale, in sede di appello, disattendeva tali prospettazioni, osservando che l'interessato, nel prosieguo delle indagini, non aveva in realtà apportato alcun elemento di novità, utile alla migliore ricostruzione dei fatti, rendendo dichiarazioni unicamente volte all'obiettivo di ridimensionare la sua posizione. Il giudizio negativo di personalità rimaneva, dunque, integro e la brevità del presofferto cautelare impediva di annettervi alcun concreto effetto monitorio, idoneo ad incidere sull'intensità del periculum.Ogni altra aspetto era precluso dalla decisione, già adottata all'esito del riesame.

2. Avverso la decisione così argomentata Gaetano Lombardi, munito di rituale assistenza difensiva, ricorre per cassazione, sulla base di unico motivo in cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice a quo avrebbe arbitrariamente e immotivatamente disatteso i solidi argomenti, già addotti dal ricorrente a sostegno del ritenuto affievolimento dell'esigenza cautelare; argomenti che il ricorso riprende e ripropone all'attenzione di questa Corte. Sarebbe così violato lo spirito della normativa processuale di ordine cautelare, secondo cui il processo di graduale superamento dei fattori criminogeni, da parte dell'imputato, dovrebbe essere accompagnato da una progressiva attenuazione del regime restrittivo e dal mantenimento dei soli presidi, via via più blandi, idonei a verificare il positivo andamento di quel processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale non si è discostato dall'esatto principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139-01; Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, Morabito, Rv. 260293-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01), secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari.

S.0 tale implicita premessa ermeneutica, in sé ineccepibile, il Tribunale ha dato peraltro atto dell'esiguità del lasso temporale concretamente trascorso dall'applicazione della misura di massimo rigore, tale da non consentire affatto di testare la dedotta favorevole evoluzione di personalità dell'indagato, e ha combinato tale constatazione con il rilievo dell'assenza di ulteriori elementi pregnanti, sopravvenuti alla misura stessa, idonei alla rivisitazione del quadro delle esigenze cautelari. Nessun reale mutamento di atteggiamento processuale, favorevolmente incidente sul giudizio prognostico di reiterazione dei reati, è stato in particolare ravvisato.

3. Il ricorso confuta il lineare ragionamento giudiziale, palesemente esente da profili di illogicità, con argomentazioni di fatto, di stampo meramente confutativo, che come tali sfuggono all'ambito del sindacato che questa Corte è abilitata ad esercitare.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-