Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 43745/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto da Ciappina Antonino avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo intercorso tra 1'8/6/2010 e 1'8/6/2016. Ciappina era stato condannato per due diversi episodi di violazione delle misure di prevenzione commessi nel giugno 2016, pochi giorni dopo la scarcerazione, e nel settembre 2017: ciò dimostrava che egli non aveva aderito con serietà all'opera di rieducazione svolta in precedenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 43745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
scarcerazione liberazione condizionale controllo periodico della detenzione pena privativa della libertà abbandono del procedimento penale carcerazione preventiva eccessiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAPPINA ANTONINO nato a VIBO VALENTIA il 22/01/1976 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Ferdinando Lignola che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto da Ciappina Antonino avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo intercorso tra 1'8/6/2010 e 1'8/6/2016. Ciappina era stato condannato per due diversi episodi di violazione delle misure di prevenzione commessi nel giugno 2016, pochi giorni dopo la scarcerazione, e nel settembre 2017: ciò dimostrava che egli non aveva aderito con serietà all'opera di rieducazione svolta in precedenza.

Il Tribunale riteneva irrilevante la condotta tenuta dal condannato dopo la nuova carcerazione, sottolineava, inoltre, che, in entrambi i casi che avevano portato alla condanna, Ciappina aveva violato il divieto di lasciare il comune di domicilio, che egli certamente conosceva, osservando che tali violazioni dimostravano l'indifferenza del reo per le restrizioni poste a suo carico; ricordava che, nel periodo di detenzione, Ciappina aveva riportato cinque rapporti disciplinari senza dimostrare un impegno rimarchevole o particolarmente rilevante nelle attività trattamentali.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonino Ciappina, deducendo violazione di legge con riferimento all'automatismo del rigetto in virtù della commissione di reati successivi ai semestri in valutazione. L'ordinanza mancava di una adeguata motivazione in ordine alla gravità dei reati per i quali era intervenuta la condanna nonché sull'ampiezza del periodo di detenzione interessato dal diniego della liberazione anticipata. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 54 ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata partecipazione all'opera rieducativa. Il Tribunale non aveva tenuto conto della necessità di una valutazione frazionata dei semestri ai fini della concessione della liberazione anticipata: il giudizio sulla ineccepibile condotta carceraria non poteva essere scalfita dai cinque richiami disciplinari citati nel provvedimento. Inoltre, la concessione del beneficio per il periodo di detenzione successivo non poteva non avere conseguenze per il periodo precedente.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche il comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280435 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256694 - 0). Tale valutazione presuppone un giudizio di gravità del comportamento negativo tenuto dopo la remissione in libertà e, in particolare, dei reati commessi: nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ha effettuato questa valutazione - tipicamente di merito - sottolineando che le violazioni al divieto di uscire dal Comune di residenza erano state due, erano state commesse per motivi futili e dimostravano la indifferenza del reo per le restrizioni poste a suo carico nonché, soprattutto, "la sua immutata adesione agli schemi di pensiero della mentalità deviante, insofferente ai dettami dell'Autorità".

In definitiva, dalla motivazione dell'ordinanza non si coglie affatto un automatismo del rigetto come conseguenza delle condanne riportate dopo la scarcerazione, né l'indifferenza del Tribunale in ordine alla gravità dei reati commessi (che l'ordinanza osserva essere stati "pesantemente sanzionati"): piuttosto si evince una valutazione ponderata e adeguatamente motivata, su cui la Corte di legittimità non può incidere.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura i passaggi della motivazione dell'ordinanza in cui si sottolinea che, durante il periodo detentivo, Ciappina aveva riportato cinque richiami disciplinari, sostenendo che gli stessi non potevano scalfire il giudizio in ordine alla ineccepibile condotta carceraria tenuta dal detenuto. Con tale argomentazione - come è evidente - si sollecita questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dal Tribunale e a ritenere quelle infrazioni irrilevanti: operazione non consentita in questa sede. D'altro canto, si deve sottolineare che il Tribunale richiama le infrazioni disciplinari riportate nel periodo 2010 - 2013 per rafforzare il giudizio di mancata partecipazione all'opera di rieducazione già espresso alla luce delle due condanne riportate dopo la remissione in libertà, fornendo, in definitiva, una motivazione ampia e adeguata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2021 Il Cons