Sentenza — n. 43744/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, provvedendo sull'impugnazione proposta da Angelo Manno avverso quella del Magistrato di Sorveglianza, che aveva sostituito la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella detentiva dell'assegnazione ad una Casa di lavoro per una durata minima di due anni, sostituiva nuovamente tale ultima misura con la libertà vigilata da eseguirsi presso una Comunità Terapeutica per la durata minima di anni due a decorrere dal 5/10/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 231 cod. pen; Sentenza — n. 43744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale, d.ssa Maria Francesca Loy, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNO ANGELO nato a AIDONE il 27/01/1965 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG M. Francesca Loy che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, provvedendo sull'impugnazione proposta da Angelo Manno avverso quella del Magistrato di Sorveglianza, che aveva sostituito la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella detentiva dell'assegnazione ad una Casa di lavoro per una durata minima di due anni, sostituiva nuovamente tale ultima misura con la libertà vigilata da eseguirsi presso una Comunità Terapeutica per la durata minima di anni due a decorrere dal 5/10/2020.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Angelo Manno, deducendo erronea applicazione della legge. L'art. 231 cod. pen. non consentiva al Magistrato di sorveglianza né al Tribunale di sorveglianza di prorogare la durata della misura di sicurezza che, inizialmente, era stata determinata da altro Magistrato di sorveglianza in anni uno. Secondo il ricorrente, la proroga della misura di sicurezza è consentita soltanto in sede di riesame della pericolosità, a sua volta possibile quando è decorso il termine minimo di durata stabilito dalla legge. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e chiede che questa Corte stabilisca che la durata della misura è di anni uno a decorrere dal 18/12/2019, data di adozione dell'originario provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo.
3. Il Sostituto Procuratore generale, d.ssa Maria Francesca Loy, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Come si evince dallo stesso tenore del ricorso, la censura in ordine al prolungamento della durata della misura di sicurezza è rivolta sia contro la decisione del Magistrato di sorveglianza che contro quella del Tribunale oggetto del ricorso. Ebbene: la lettura dell'atto di appello proposto dalla difesa di Manno dimostra che il tema della durata della misura non era stato in alcun modo affrontato; piuttosto, l'odierno ricorrente, senza contestare la possibilità, per il Magistrato di sorveglianza, di operare una nuova valutazione sulla pericolosità del soggetto, censurava nel merito la valutazione operata, chiedendo che il Tribunale dichiarasse non aggravata la pericolosità di Manno. Ricorre, in definitiva, la causa di inammissibilità del ricorso indicata dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., atteso che l'odierno ricorrente denuncia una violazione di legge che non aveva dedotto con i motivi di appello.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 novembre 2021 Il Cons