Sentenza — n. 43723/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da Tommaso Martone avverso il provvedimento emesso in data 11 novembre 2020 dallo stesso Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di anni tre di reclusione applicata con sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Napoli in data 5 novembre 2008, irrevocabile I'll marzo 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta. 1.1. Dato atto in premessa che il Pubblico ministero aveva emesso ordine di carcerazione con contestale sospensione, al quale aveva fatto seguito l'istanza di concessione di misure alternative, presentata dal condannato il 12 novembre 2013; che il Tribunale di sorveglianza aveva poi disposto il rigetto dell'istanza con provvedimento del 26 settembre 2016, sicché, previa revoca della sospensione, l'ordine di carcerazione era stato eseguito in data 21 luglio 2020 con l'arresto del condannato, la prescrizione -precisava quel giudice- non era maturata, posto che la sospensione dell'esecuzione, disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in attesa della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza, impedisce, fino a tale data, il decorso del termine di cui all'art. 172 cod. pen., così come statuito da Sez. 1, n. 9854 del 16/01/2007, Cono, Rv. 236289.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 172 cod. pen; Sentenza — n. 43723/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dover confermare la precedente statuizione, con la quale è stata esclusa la maturazione del termine di prescrizione della pena oggetto della presente vicenda esecutiva, sul presupposto che l'esecuzione era stata ritualmente avviata con la notificazione dell'ordine di esecuzione con sospensione e che tale situazione rientri nella previsione di cui all'art. 172, quinto comma, cod. pen. La soluzione offerta non merita condivisione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTONE TOMMASO nato a CASTELVENERE il 27/01/1957 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria di estinzione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da Tommaso Martone avverso il provvedimento emesso in data 11 novembre 2020 dallo stesso Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di anni tre di reclusione applicata con sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Napoli in data 5 novembre 2008, irrevocabile I'll marzo 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta. 1.1. Dato atto in premessa che il Pubblico ministero aveva emesso ordine di carcerazione con contestale sospensione, al quale aveva fatto seguito l'istanza di concessione di misure alternative, presentata dal condannato il 12 novembre 2013; che il Tribunale di sorveglianza aveva poi disposto il rigetto dell'istanza con provvedimento del 26 settembre 2016, sicché, previa revoca della sospensione, l'ordine di carcerazione era stato eseguito in data 21 luglio 2020 con l'arresto del condannato, la prescrizione -precisava quel giudice- non era maturata, posto che la sospensione dell'esecuzione, disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in attesa della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza, impedisce, fino a tale data, il decorso del termine di cui all'art. 172 cod. pen., così come statuito da Sez. 1, n. 9854 del 16/01/2007, Cono, Rv. 236289.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore avv.to Giuliano Solenni, per chiederne l'annullamento per violazione del disposto degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 172 cod. pen.. Con l'impugnazione -e la successiva memoria presentata in data 17 marzo 2021- il ricorrente contesta la decisione, fondata su un arresto di legittimità datato e smentito dalla giurisprudenza successiva. È stato, infatti, ripetutamente statuito che, ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione, e si è precisato che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla ratio dell'art. 172, comma quinto, cod. pen., né configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale.
Chiede che, comunque, la questione venga rimessa alle Sezioni Unite per il definitivo superamento del contrasto tra i due opposti indirizzi interpretativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dover confermare la precedente statuizione, con la quale è stata esclusa la maturazione del termine di prescrizione della pena oggetto della presente vicenda esecutiva, sul presupposto che l'esecuzione era stata ritualmente avviata con la notificazione dell'ordine di esecuzione con sospensione e che tale situazione rientri nella previsione di cui all'art. 172, quinto comma, cod. pen. La soluzione offerta non merita condivisione.
3. A norma dell'art. 172, quarto comma, cod. pen. il termine di estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena. Il medesimo principio, ad eccezione del remoto dissonante pronunciamento citato dal giudice dell'esecuzione, è stato ribadito anche dopo l'introduzione della speciale procedura delle pene detentive brevi, rientranti nei limiti di pena previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per le quali è previsto che il pubblico ministero proceda con ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione per consentire al destinatario, quando ancora in libertà, di presentare al tribunale di sorveglianza la richiesta di misure alternative.
Si è, infatti sostenuto che «Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione »(Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018, PMT Kaja Saynnir, Rv. 274536; in termini Sez. 1, n. 21963 del 6/07/2020, El Misri, n.m.), senza che assumano rilievo la inattività degli organi dell'esecuzione e l'eventuale irreperibilità o latitanza, situazioni derivanti dal comportamento del condannato, ma irrilevanti per il non ancora intervenuto inizio dell'esecuzione.
È stato, infatti, osservato che l'estinzione della pena è da ricollegare non all'eventuale inerzia degli organi esecutivi, bensì al semplice decorso del termine, salve le ipotesi di diversa decorrenza previste nell'art. 172 cod. pen. L'istituto della sospensione della pena, applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, non è assimilabile alle condizioni previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., che disciplina, invece, i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; di tale disposizione non è consentita un'interpretazione analogica, sia perché in base all'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 172, correlata al principio di carattere generale contenuto nel quarto comma della medesima norma, le cause sospensive previste dal quinto comma debbono ritenersi riferite alla sentenza di condanna e non a fatti e circostanze relativi all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione; sia perché l'art. 172 cod. pen.
è norma di natura sostanziale e, in quanto tale, per il principio del favor rei, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in malam partem (Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286). È stato, in aggiunta, evidenziato (Rv. 274536 citata), richiamando il principio affermato da Sez. U. Maiorella, e sul rilievo del difetto di integrazione e adeguamento dell'art. 172 cod. pen., rimasto immutato nonostante il nuovo testo dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che la citata norma, a differenza degli artt. 157 e ss. cod. pen., non prevede cause di sospensione del termine di prescrizione e nemmeno l'istituto della interruzione della prescrizione, per lo meno nell'accezione propria della disciplina della prescrizione del reato, in quanto si dà rilievo solo all'inizio dell'esecuzione come momento di definitiva interruzione del decorso del termine.
4. Tale maggioritario orientamento ha ricevuto autorevole conferma con la recente sentenza del 15 luglio 2021, la cui motivazione non è stata ancora depositata, ma di cui è nota l'informazione provvisoria, con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che: "Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione.
In deroga alle predette ipotesi, qualora la eseguibilità della pena dipenda ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, l'art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza di detto termine o al verificarsi della condizione. Il procedimento di sospensione della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen.".5. Non ricorrendo alcuna della cause ostative di cui all'art. 172, u.c., cod. pen. (cfr. certificato penale in atti) il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio e la pena, inflitta con la sentenza della cui esecuzione si tratta, deve essere dichiarata estinta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta la pena di anni tre di reclusione applicata a Martone Tommaso dal Tribunale di Napoli con sentenza del 5.11.2008, irrevocabile in data 11.03.2010. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunal