Sentenza — n. 43718/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 13 gennaio 2021 il Tribunale di Lecce ha proceduto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ad eliminare l'errore materiale - concernente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna- contenuto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza emessa dallo stesso Tribunale, in data 25 febbraio 2020, nei confronti di Marco Talà. Rilevava quel Tribunale che la concessione di detti benefici doveva ritenersi frutto di mero errore materiale in cui era incorso nella stesura della decisione, tanto emergendo dalla contestuale applicazione all'imputato della misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta all'esito della valutazione della sua persistente pericolosità sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43718/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contro tale provvedimento il difensore di Talà ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento impugnato, con il quale è stata apportata una modifica essenziale alla decisione per porre rimedio all'errore sostanziale consistito nell'aver applicato la misura di sicurezza pur concedendo la sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALA' MARCO nato a LECCE il 12/12/1977 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 13 gennaio 2021 il Tribunale di Lecce ha proceduto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ad eliminare l'errore materiale - concernente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna- contenuto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza emessa dallo stesso Tribunale, in data 25 febbraio 2020, nei confronti di Marco Talà. Rilevava quel Tribunale che la concessione di detti benefici doveva ritenersi frutto di mero errore materiale in cui era incorso nella stesura della decisione, tanto emergendo dalla contestuale applicazione all'imputato della misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta all'esito della valutazione della sua persistente pericolosità sociale.
2. Contro tale provvedimento il difensore di Talà ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento impugnato, con il quale è stata apportata una modifica essenziale alla decisione per porre rimedio all'errore sostanziale consistito nell'aver applicato la misura di sicurezza pur concedendo la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
2. Secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, la procedura di correzione degli errori materiali costituisce un rimedio per eliminare le irregolarità del provvedimento giudiziale (che non determinano nullità e non incidono su elementi essenziali della pronuncia) costituite da sviste, omissioni, lapus calami oppure per integrare il provvedimento con statuizioni accessorie e consequenziali non implicanti valutazioni discrezionali o per armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto.
Consegue che gli interventi correttivi, epurativi o integrativi, su di una sentenza sono ammissibili sempre che la correzione non alteri il contenuto dell'atto, introducendo elementi estranei alla ratio decidendi o ne determini una radicale modifica.3. Pertanto, non era rimediabile, con lo strumento previsto dall'art.130 cod. proc. pen., la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; la relativa statuizione, contenuta nel dispositivo e ampiamente giustificata in motivazione, non deriva da errore materiale, ma da errore concettuale -avuto riguardo alla contraddittoria valutazione di sussistenza e persistenza della pericolosità sociale dell'imputato, posta a base dell'applicata misura di sicurezza- ed era, pertanto, suscettibile di essere rimossa solo prima della formazione del giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento, nella specie non attivati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021 Consi